Istanze di modifica del nome e del cognome

Informazioni generali

Qualsiasi cittadino che intende cambiare o modificare il proprio nome e cognome deve essere autorizzato dal Prefetto.

Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.

L'ISTANZA PUÒ ESSERE PRESENTATA SOLO DA CITTADINI ITALIANI.

Requisiti di inammissibilità:

In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.

Inoltre, è inammissibile la domanda volta a ottenere la cognomizzazione di un predicato nobiliare, in quanto la cognizione di tali domande è di competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria ordinaria.

Competenza:

Competente ad autorizzare il cambiamento del cognome e nome è il Prefetto.

La Prefettura-UTG competente a ricevere la domanda è quella della provincia del luogo di residenza, o del luogo di ultima residenza in Italia dell’interessato e, cioè, di iscrizione AIRE, per i cittadini residenti all’estero, o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile ove si trova registrato l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.

Minore:

Nel caso in cui il cambiamento del cognome/aggiunta di altro cognome al proprio/modifica del cognome/abbandono del cognome originario, ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni, riguardi un minore, occorre che l’istanza, sottoscritta da entrambi i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale o da uno dei genitori, purché detta istanza sia accompagnata dal consenso dell’altro. Il consenso non è richiesto quando quest’ultimo sia stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, o la domanda sia motivata da peculiari e comprovate circostanze familiari, tali da arrecare pregiudizio al minore.

Motivi ostativi:

Nel caso in cui il Prefetto, assunte le necessarie informazioni, ritenga che la domanda non sia meritevole di accoglimento, ne informerà per iscritto il richiedente, ai sensi di legge, indicando i motivi che, allo stato, appaiono ostativi all’accoglimento della domanda, invitando nel contempo l’istante a proporre le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da documenti aggiuntivi, entro il termine di legge a decorrere dalla ricezione della comunicazione. Ricevute le controdeduzioni dell’interessato, o decorso inutilmente il termine assegnato, il Prefetto provvederà ad emettere formale provvedimento di diniego, dettagliatamente motivato ovvero proseguire nell’iter per l’accoglimento della domanda.

Nel caso in cui il Prefetto, dopo aver assunto le necessarie informazioni (anche a seguito delle controdeduzioni del richiedente), ritenga che la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, emetterà un decreto con il quale il richiedente sarà autorizzato a far affiggere per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale (qualora non coincidano) un avviso contenente il sunto della domanda.

AIRE:

Al riguardo, si fa presente che, nel caso in cui l’interessato sia nato e residente all’estero (iscritto AIRE), l’affissione deve essere effettuata solo all’albo dell’ufficio consolare nella cui circoscrizione il richiedente risiede. Se l’interessato è residente all’estero (iscritto AIRE), ma nato in Italia, l’affissione dovrà essere effettuata sia all’albo dell’ufficio consolare sia all’albo pretorio del comune di nascita, o in quello ove si trova registrato l'atto di nascita. Qualora l’interessato sia nato all’estero ma residente in Italia, l’affissione sarà effettuata solo all’albo pretorio del comune italiano di residenza.

Lo stesso decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte del richiedente, a determinate persone (controinteressati).

Opposizione:

Chiunque ritenga di avere interesse, può presentare eventuali opposizioni, con atto notificato al Prefetto, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.

Pubblicazione:

Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla Prefettura – UTG competente un esemplare (in originale) dell'avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata. Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni, la regolarità delle notifiche se richieste e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare, a mezzo decreto, il provvedimento finale di concessione al cambiamento del cognome e/o nome o diniego. In caso di concessione, il decreto dovrà essere notificato, a cura dell’istante, ad eventuali opponenti.

Il provvedimento definitivo, se favorevole, andrà trascritto e annotato, a cura dell’interessato, nel registro di stato civile.

Disposizioni particolari per gli orfani delle vittime dei crimini domestici:

Ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 13/2018 i figli della vittima del reato di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale possono chiedere la modificazione del proprio cognome, ove coincidente con quello del genitore condannato in via definitiva.

La domanda può essere presentata personalmente dal figlio maggiorenne o dal tutore del figlio minorenne, previa autorizzazione del Giudice tutelare.

 

In deroga agli articoli 90, 91 e 92 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il Prefetto, ricevuta la domanda, autorizza il richiedente a far affiggere all'albo pretorio del comune di nascita o di sua attuale residenza un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di dieci giorni consecutivi, trascorsi i quali il prefetto provvede sulla domanda con decreto di autorizzazione alla modificazione del cognome.

Documentazione

L'istanza, corredata da marca da bollo da € 16,00 (o senza marca da bollo, in carta semplice, ove si richieda il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale) deve essere presentata in Prefettura-U.T.G., allegando opportuna documentazione nonché fotocopia di un documento di riconoscimento italiano:

  • sottoscritta in originale dal richiedente in presenza del dipendente della Prefettura addetto a riceverla e quindi consegnata a mano;
  • oppure sottoscritta in originale e trasmessa a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Prefettura UTG di Prato - Ufficio Cambio Nome e Cognome AREA II – Via Benedetto Cairoli, 27 - 59100 Prato. Si raccomanda di corredare l’istanza con un recapito telefonico ed un indirizzo mail.

In tutta la corrispondenza tramite e-mail o PEC bisogna TASSATIVAMENTE indicare nel campo "oggetto" la seguente dicitura: Cambio nome/cognome.

L'istanza va presentata esclusivamente sui modelli pubblicati sul presente sito internet.

Ove venissero rappresentate, telefonicamente o via e-mail o pec, problematiche relative a pratiche particolarmente complesse, a discrezione dell’ufficio sarà fissato un appuntamento per la disamina e la valutazione delle stesse.

Con il cambio del nome e/o cognome devono essere cambiati, a cura dell'interessato, tutti i documenti che servono per identificare la persona (ad esempio: carta di identità, passaporto, patente di guida) ed i documenti dove sono riportate le generalità del richiedente (eventuali intestazioni di proprietà, mutui, utenze domestiche, conti correnti bancari, assicurazioni, titoli di studio etc.).

 

Riferimenti normativi

  • D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000, artt. 89-94
  • D.P.R. n. 54 del 13/03/2012
  • Legge 11 gennaio 2018, n. 4

Raccordo con gli Enti Locali ed Altri Servizi
Sezione
Area II: Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni Elettorali e Referendarie
Dirigenti
  • DANIELE COLBERTALDO: Dirigente Dell'Area
Telefoni
Ricevimento
Per appuntamento
Responsabile
VICEPREFETTO - Dott. Daniele COLBERTALDO
Addetti
Dott.ssa Annalisa CORSO
terzo piano, stanza 22

Cambiamento del cognome e/o nome in seguito a cittadinanza italiana

Ultimo aggiornamento
Giovedì 24 Ottobre 2024, ore 14:24