ISTANZE PER L'OTTENIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PRESENTATE DA CITTADINI UCRAINI

Con riferimento alla nuova procedura prevista per la presentazione delle istanze per l'ottenimento della cittadinanza italiana da parte di cittadini ucraini, ai sensi delle nuove disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2022, i cittadini ucraini residenti in Italia che hanno presentato, successivamente al 24 febbraio di quest'anno, istanza per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, sono esonerati dall'esibizione dell'atto di nascita e del certificato penale dello Stato di origine sino alla cessazione dello stato di emergenza.

Per poter beneficiare di questo esonero, le persone interessate devono allegare all'istanza, presentata attraverso la piattaforma CIVES, la dichiarazione, debitamente compilata, secondo il modello di seguito allegato.

Al termine dello stato di emergenza, le istanze presentate con le suddette modalità dovranno essere regolarizzate mediante la presentazione dei documenti mancanti. Vedi allegato n. 3

Principi generali

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello " ius sanguinis " (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.

I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquisire la cittadinanza italiana se in possesso di determinati requisiti.

E' possibile individuare due tipologie di concessione:

-          CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992);

-          CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992).

Procedimenti

1) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)

Chi può fare la richiesta :

Lo straniero coniugato o unito civilmente da almeno 2 anni con un cittadino/a italiano/a e residente legalmente in Italia da almeno 2 anni. Lo straniero residente all'estero coniugato o unito civilmente con un cittadino/a italiano/a da almeno 3 anni.

I suddetti termini sono dimezzati in presenza di figli nati o adottati dalla coppia.

Se il coniuge è diventato cittadino italiano, i termini di cui sopra decorrono dal giorno successivo alla data di giuramento del coniuge.

Nel caso in cui il matrimonio sia stato celebrato all'Estero, l'atto di matrimonio deve essere trascritto presso il Comune di residenza.

2) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992)

Chi può fare la richiesta :

  • Lo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano (lett. f);
  • Il cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea che risiede da almeno quattro anni nel territorio italiano (lett. d);
  • L'apolide e il rifugiato politico che risiede da almeno 5 anni nel territorio italiano (lett. e);
  • Lo straniero nato nel territorio della Repubblica che vi risiede da almeno 3 anni (lett. a);
  • Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione (lett. b);
  • Lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato italiano (lett. c).

Documentazione :

  • Estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità (esclusa l'ipotesi di nascita in Italia), debitamente tradotto e legalizzato;
  • Certificato penale del paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, debitamente tradotto e legalizzato;
  • Ricevuta bollettino versamento €. 250,00 sul c/c n. 809020 intestato al Ministero dell'Interno - D.L.C.I. - Cittadinanza (presso gli uffici postali sono disponibili bollettini precompilati);
  • Marca da bollo di euro 16,00;
  • Redditi percepiti nei 3 anni precedenti alla presentazione dell'istanza (solo per le richieste di cittadinanza per residenza).

I rifugiati politici, in luogo della documentazione indicata ai punti precedenti, potranno produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per quanto attiene alle esatte generalità ed alla posizione giudiziaria dell'istante nel paese di origine, nonché copia dell'attestato dal quale risulti il riconoscimento dello " status " di rifugiato politico.

Acquisizione della cittadinanza

Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di concessione della cittadinanza italiana a firma del Ministro dell'Interno viene notificato all'interessato. Lo straniero, entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquisisce la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento .

 

Vedi allegati 1 e 2

Riferimenti normativi :

  • - Legge 5 febbraio 1992, n. 91
  • - P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
  • - P.R. 18 aprile 1994, n. 362
  • - Legge 15 luglio 2009, n. 94
  • - L. 4 ottobre 2018, n. 113 (art.14) convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132
  • - L. 21 ottobre 2020, n. 130 convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173

Documenti scaricabili


 

Ultimo aggiornamento
Martedì 19 Marzo 2024, ore 11:20