La procedura di rinnovo del porto di pistola per guardia giurata armata va distinta a seconda che si tratti di rinnovo biennale della foglina, trattata nella pagina presente, ovvero di rinnovo alla scadenza sessennale del libretto di porto d'arma, trattato nella pagina dedicata.
Chi può fare la richiesta
Le Guardie Particolare Giurate che svolgono il servizio armato.
Cosa fare
L'interessato deve presentare al Prefetto una domanda con la quale chiede il rinnovo del porto di pistola a tassa ridotta.
La domanda deve essere presentata, preferibilmente, almeno 90 giorni prima della scadenza della licenza di porto di pistola, di cui è titolare la Guardia Particolare Giurata.
Se la domanda di rinnovo è presentata dopo la scadenza della licenza biennale di porto di pistola, si procederà con le modalità previste per un nuovo rilascio.
Documentazione preliminare richiesta:
- domanda in bollo da € 16,00 (vedi modello E)
Ulteriore documentazione da presentare su richiesta dell'Ufficio:
- certificato in bollo da € 16,00 di idoneità psico-fisica al maneggio delle armi rilasciato da non oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 3 del d.m. Sanità 28.04.1998, da uno dei seguenti organi: uffici medico-legali, distretti sanitari delle Aziende Sanitarie Locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato. Per il rilascio il richiedente deve presentare alle predette autorità sanitarie un certificato anamnestico del medico di famiglia, di data non anteriore a tre mesi
- Certificazione relativa al conseguimento della idoneità tecnica al maneggio delle armi rilasciata da una Sezione del Tiro a Segno Nazionale
- ricevuta del versamento di € 7,75 sul conto corrente postale n. 8003 intestato alla "AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA" specificando nella causale di versamento "tassa di concessione governativa - porto d'arma corta tassa ridotta - U.T.G. NUORO"
- marca da bollo da € 16,00 per il ritiro della licenza
NB: In caso di contestuale rinnovo del Libretto di porto d'armi si veda la pagina dedicata per la documentazione aggiuntiva richiesta.
Riferimenti normativi:
R.D. 18.06.1931, n. 773 e successive integrazioni e modifiche, art. 42