Per gli illeciti precedentemente descritti, la legge 386/90 prevede un sistema sanzionatorio costituito da sanzioni principali e sanzioni accessorie. Per entrambi gli illeciti non è ammessa la possibilità del pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 16 della l. 689/81.
Sanzioni principali (artt. 1 e 2 della l. 386/90):
Per l'emissione di assegni senza autorizzazione (art.1 l. 386/90) è prevista una sanzione principale pecuniaria che va da un minimo edittale di € 1.032 ad un massimo edittale di € 12.394. Per l'emissione di assegni senza provvista (art.2 L. 386/90), la sanzione principale pecuniaria va da € 516 a € 6.197
Sanzioni accessorie (art. 5 della l. 386/90):
1) Divieto di emettere assegni bancari e postali per una durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 5 anni.
Tale sanzione accessoria scatta automaticamente nel caso di emissione di assegni senza autorizzazione mentre, nell'ipotesi di emissione di assegni senza provvista, viene comminata solo quando l'importo dell'assegno, ovvero di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, è superiore a € 2.582.
2) Sanzioni accessorie di natura interdittiva
Si tratta di sanzioni interdittive di diversa natura e specie che vengono comminate in casi di particolare gravità dell'illecito. La loro durata non può essere inferiore a due mesi, né superiore a due anni (art. 5 bis della l. 386/90).
Tali sanzioni sono:
- l'interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale;
- l'interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Dette sanzioni accessorie vengono irrogate quando:
- l'importo dell'assegno o di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria è superiore ad € 51.645;
- il traente, nei cinque anni precedenti, ha commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 per un importo superiore complessivamente ad € 10.329, accertate con provvedimento esecutivo.
Chiunque trasgredisce ai divieti conseguenti alle sanzioni amministrative accessorie è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (art. 7, L. 386/90).
NATURA PERSONALE DELLA RESPONSABILITA'
L'emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista (c.d. assegni a vuoto) sono illeciti amministrativi che, come in precedenza illustrato, vengono puniti con sanzioni pecuniarie e accessorie. Nel sistema sanzionatorio delineato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, l'art.3 sancisce il principio della natura personale della responsabilità : autore dell'illecito può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto e non anche un ente o una società, la cui responsabilità solidale per gli illeciti commessi dai propri legali rappresentanti o dipendenti è prevista soltanto in funzione di garanzia del pagamento della sanzione pecuniaria irrogata al traente. La personalità della responsabilità comporta l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria di pagare la sanzione in conseguenza della morte del reo e l'intrasmissibilità della medesima agli eredi (art.7 legge 689/1981)
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO (ART. 8BIS L. 386/90)
Nei casi di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista , il Prefetto della provincia di pagamento dell'assegno, ossia della provincia di cui fa parte il comune in cui hanno sede la filiale della banca trattaria o l'ufficio postale su cui il titolo è stato tratto ,è informato dell'avvenuta violazione dal pubblico ufficiale che ha levato il protesto o effettuato la constatazione equivalente. Nei casi in cui non si leva il protesto o non si effettua la constatazione equivalente ( atti questi ultimi, non necessari, quindi, ai fini dell'avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio) , il Prefetto viene direttamente informato dal trattario.
Ricevuto il rapporto informativo, il Prefetto ha un termine di 90 giorni per notificare al trasgressore la contestazione della violazione. Se l'interessato risiede all'estero il termine per la notifica è di 360 giorni.
Chi riceve un verbale di contestazione di un illecito in materia di assegni, ha facoltà di presentare, entro 30 giorni, scritti difensivi corredati da idonea documentazione. Ad esempio, qualora trattasi di assegni emessi in mancanza di provvista, può produrre documentazione comprovante il pagamento dell'assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione ( c.d . pagamento tardivo ) - ossia entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo e comprendente l'importo dell'assegno, gli interessi, la penale del 10% dell'importo e le eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente - che va effettuato tassativamente nei modi e nei termini indicati più avanti. ( Vedi modello A - quietanza Persona Fisica, modello B - quietanza Persona Giuridica e modello E - istanza di archiviazione verbale ). Non è ammessa audizione personale.
Dopo la notifica del verbale di contestazione , il Prefetto assume la determinazione finale che può consistere nell'emissione di un'ordinanza di archiviazione del procedimento ovvero nell'adozione di un'ordinanza-ingiunzione con la quale viene ingiunto al trasgressore il pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria e di spese di notifica sostenute per l'intera procedura, e vengono inflitte eventuali sanzioni accessorie. Le sanzioni vengono graduate in base alla gravità dell'illecito, in relazione all'importo dell'assegno o degli assegni emessi (art. 5 bis, comma 5, legge 386/1990).
Nei casi previsti dalla normativa, viene applicata anche la sanzione accessoria del divieto di emissione di assegni bancari e/o postali, con relativa iscrizione alla Centrale Allarme Interbancaria, che, come già visto, non può avere una durata inferiore ai 2 anni né superiore ai 5 anni. L'ordinanza-ingiunzione deve essere adottata entro il termine di prescrizione di cinque anni dal giorno della notifica della contestazione .
Chi riceve un'ordinanza-ingiunzione deve effettuare il pagamento della somma complessivamente ingiunta presso qualsiasi sportello bancario o postale, utilizzando il modello di pagamento F23 e indicando i seguenti codici: 1) anno e numero di protocollo presente nell'ordinanza; 2) codice tributo: 741T per la sanzione amministrativa e 942T per le spese di notifica e di procedimento; 3) codice ufficio: B (+sigla della provincia) ; 4) causale: PA.
Copia della ricevuta del versamento dovrà essere inviata alla Prefettura competente al fine di evitare l'iscrizione a ruolo della sanzione.
Se nell'ordinanza è indicato l' "obbligato in solido", il pagamento va effettuato una volta sola o dal trasgressore o dall'obbligato e detto pagamento li libera entrambi.
Il mancato pagamento della sanzione ingiunta comporta la sua riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo esattoriale del relativo credito erariale.
Successivamente alla notifica dell'ordinanza ingiunzione non è ammessa l'esibizione della prova del pagamento tardivo.
Detta prova, infatti, deve tassativamente pervenire a questo Ufficio entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione . Solo in casi eccezionali e a discrezione dell'Ufficio , è ammesso l'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione su istanza di parte , previa esibizione della prova del pagamento tardivo accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale siano esplicitate le circostanze che hanno impedito la produzione della medesima prova nei termini prescritti dalla legge per la presentazione delle memorie difensive (art. 8 bis, comma 4, legge 386/90).