La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.

I cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia tuttavia, in base al principio dello "ius soli" possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.
La materia è attualmente regolata dalla Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successivi regolamenti.
In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione:

  • CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)
  • CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 )

In seguito all'entrata in vigore della Legge n. 132/2018 (pubblicata sulla G.U. - serie generale - n. 281 del 03 dicembre 2018), di conversione del D.L. n. 113/2018, sono state introdotte le seguenti disposizioni:

  • il versamento del contributo è stato rideterminato in euro 250,00
  • il termine per la definizione delle domande è di trentasei mesi
  • è necessario dimostrare, all'atto della presentazione dell'istanza di concessione della cittadinanza ai sensi degli artt. 5 e 9 della L. 91/1992, il possesso di un' adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento.
    Tale requisito può essere attestato mediante il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
    In alternativa, il richiedente è tenuto a produrre apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana, rilasciata da uno dei quattro enti certificatori riconosciuti dai cennati Ministeri. Si tratta: dell'Università per stranieri di Perugia, dell'l'Università per stranieri di Siena, dell'Università di Roma tre, della Società Dante Alighieri e della connessa rete nazionale e internazionale di istruzioni ed enti convenzionali, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei medesimi dicasteri ed enti certificatori.
    Qualora il titolo di studio o la certificazione vengano rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificarne il possesso, indicando gli estremi dell'atto, mentre, se si tratta di un istituto paritario ovvero di un ente privato, essi dovranno produrne copia autenticata.
    Sono esclusi da tale onere coloro che hanno sottoscritto l'accordo d'integrazione , di cui all'art. 4 bis del D. Lgs. n. 286/98 e al D.P.R. 179/2011 , nonché i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del medesimo D. Lgs. , i quali dovranno soltanto fornire, al momento della presentazione dell'istanza, gli estremi, rispettivamente, della sottoscrizione dell'accordo e del titolo di soggiorno in corso di validità.

 

 

REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA
  • Acquisto per matrimonio con cittadino italiano
    Il cittadino straniero o apolide coniugato con un cittadino italiano può chiedere di acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell' art.  5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, nel caso in cui:

    • risieda legalmente in Italia  da almeno due anni  dalla data del matrimonio;
    • risieda all'estero  da almeno tre anni  dalla data del matrimonio.


    Il coniuge straniero di un cittadino italiano che si sia trasferito in Italia dopo tre anni di matrimonio trascorsi all'estero può presentare istanza di cittadinanza senza dover attendere ulteriori due anni, in quanto è da ritenersi che il requisito sia già maturato durante la residenza all'estero.
    Se il coniuge è stato naturalizzato cittadino italiano, i termini di cui sopra decorrono dalla data del relativo giuramento. Tutti i sopracitati termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
    Ai fini del conferimento della cittadinanza, è necessario che il matrimonio sia stato trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di residenza. Dal momento della presentazione della domanda e fino all'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non deve essere intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, né la separazione personale dei coniugi , pena il rigetto della domanda .
    Nel caso in cui intervenga, nelle more del procedimento, la riconciliazione dei coniugi, tutti i termini di cui sopra ricominceranno a decorrere dalla data della stessa.
    La domanda è rigettata, oltre che per carenza dei sopracitati requisiti, anche in caso di gravi motivi inerenti la sicurezza della Repubblica e in caso di condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all'estero, per i reati di cui all' art.  6 della  L.  91/1992.
     

  • Acquisto per residenza legale ininterrotta in Italia
    Il cittadino straniero o apolide può chiedere di acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell' art.  9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, nel caso in cui:
     
    • sia nato in Italia e vi risieda legalmente da almeno 3 anni, o sia figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita e risiedi legalmente in Italia da almeno 3 anni;
    • sia maggiorenne, adottato da cittadino italiano o figlio di cittadino straniero naturalizzato, e risieda legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione o alla naturalizzazione del genitore;
    • abbia prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia ed è possibile presentare domanda tramite la competente autorità consolare);
    • sia cittadino U.E. e risieda legalmente in Italia da almeno 4 anni;
    • sia apolide o titolare di protezione internazionale e risieda legalmente in Italia da almeno 5 anni successivi al riconoscimento del rispettivo status;
    • sia cittadino straniero e risieda legalmente in Italia da almeno 10 anni.


È inoltre necessario che l'interessato dichiari, a pena d'inammissibilità della domanda, un reddito nell'ultimo triennio superiore ai parametri stabiliti dall' art.  3 del  D.L.  382/1989 (convertito dalla  L.  8/1990). Nel caso in cui il richiedente non possegga redditi propri, o abbia prodotto un reddito inferiore, dovranno essere comprovati i redditi degli altri componenti il nucleo familiare presenti nel medesimo stato di famiglia del richiedente.

Fino alla conclusione del procedimento, la residenza legale deve essere mantenuta ininterrottamente nel territorio italiano.

 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

LE DOMANDE INCOMPLETE, CONTENENTI DATI ERRATI E/O DOCUMENTAZIONE MANCANTE O ILLEGIBILE SARANNO DICHIARATE INAMMISSIBILI

Si prega di prestare la massima attenzione all'atto di presentazione dell'istanza

Il cittadino straniero può presentare domanda di concessione della cittadinanza italiana esclusivamente on-line al seguente indirizzo web:  https://portaleservizi.dlci.interno.it

Eseguita la registrazione, occorre compilare accuratamente il modulo telematico di domanda in tutte le sue parti, ponendo estrema attenzione alla corretta scansione e alla leggibilità fronte/retro dei seguenti documenti da allegare:

  1. estremi della marca da bollo;
  2. certificato di nascita rilasciato dalle Autorità del proprio Paese di origine, debitamente legalizzato;
  3. traduzione italiana del certificato di nascita, anch'essa legalizzata;
  4. certificato penale rilasciato dalle Autorità del proprio Paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza), debitamente legalizzato;
  5. traduzione italiana del certificato di nascita, anch'essa legalizzata;
  6. ricevuta del pagamento del contributo obbligatorio di € 250 da effettuarsi direttamente all'atto della presentazione della domanda, con l'apposita funzionalità presente di pagoPA, oppure su C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94";
  7. titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario, in Italia o all'estero, riconosciuto dal MIUR e dal MAECI,   oppure   certificazione rilasciata da un ente certificatore autorizzato (Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università di Roma Tre e Società Dante Alighieri), che attesti la conoscenza della lingua italiana almeno pari al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento (NB: è sufficiente l'autocertificazione in caso di certificazioni rilasciate da enti pubblici, mentre è necessaria copia autenticata dell'atto in caso di enti paritari o privati);
  8. un documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, passaporto o permesso di soggiorno).

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PAGAMENTO DEGLI ONERI FINANZIARI PREVISTI PER LE ISTANZE

Si comunica che, nel quadro dello sviluppo della semplificazione e della digitalizzazione delle attività di cittadinanza, è stata disposta l'integrazione, nel sistema informatico di acquisizione delle istanze, della piattaforma pagoPA, la struttura che garantisce i pagamenti elettronici per i servizi della Pubblica Amministrazione.

I richiedenti la cittadinanza potranno dunque effettuare il pagamento digitale del contributo di 250 euro e della marca da bollo di

€ 16,00

direttamente all'atto della presentazione della domanda, con l'apposita funzionalità presente di pagoPA.

Sino all'8 luglio 2022 è prevista una fase transitoria , durante la quale, accanto al sistema pagoPA, sarà ancora possibile ricorrere alla tradizionale modalità di scansione e invio, nel modulo telematico di domanda, della ricevuta del pagamento del contributo nonché dell'indicazione degli estremi della marca da bollo telematica.

Al termine della fase transitoria, invece, sarà utilizzata esclusivamente la piattaforma pagoPA , con tutti i canali e le opzioni di pagamento da essa gestiti e l'automatica recuperabilità del pagamento già effettuato al richiedente, che voglia ripresentare la domanda dopo l'eventuale il rifiuto on-line dell'istanza.

Nel caso in cui le generalità indicate all'atto della domanda non siano corrispondenti     a quelle indicate nel certificato di nascita e nel documento di identità, la domanda sarà rifiutata: tuttavia, è possibile chiarire eventuali incongruenze allegando alla propria domanda un'attestazione consolare di esatte generalità, debitamente legalizzata.

Le donne straniere che desiderano mantenere il cognome del coniuge, devono allegare alla propria domanda il certificato del matrimonio contratto all'estero da cui risulti l'acquisto del cognome in questione. In caso contrario, il cognome attributo sarà quello risultante dal certificato di nascita

* Gli atti di cui ai punti 2) e 4) dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste dalla conformità al testo straniero.


** In mancanza del documento di cui al punto 2) l'interessato potrà produrre atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori. Per i certificati di cui al punto 2) l'interessato potrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesti, sotto la propria responsabilità, di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza.

I cittadini stranieri che hanno fatto ingresso in Italia prima del compimento del 14° anno di età e che abbiano maturato la ininterrotta residenza decennale sul territorio dello Stato, qualora non possano produrre un certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, possono allegare alla voce "Certificato Penale" l'autocertificazione in calce o un certificato storico di residenza.

Il richiedente cui sia stato riconosciuto il vero e proprio status di rifugiato  dalla competente Commissione Territoriale,   in alternativa ai certificati di nascita e penale   potrà produrre idonei atti notori sostitutivi, formati in Tribunale, da cui risultino, rispettivamente, le proprie generalità e l'assenza di condanne e procedimenti penali in corso nel proprio Paese d'origine, oltre a copia della documentazione attestante il riconoscimento dello status in questione. Si specifica che i titolari di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria non possono presentare alcuna documentazione sostitutiva.

Eventuali cambi di residenza in corso di procedimento devono essere tempestivamente comunicati al seguente indirizzo di posta elettronica: cittadinanza.pref_varese@interno.it  

In caso di rifiuto per incompletezza o irregolarità della domanda, è possibile presentare una nuova domanda  riutilizzando la ricevuta del pagamento del contributo già versato. Si specifica che il certificato penale del Paese di origine, trascorsi sei mesi dalla data di rilascio, è da considerarsi scaduto ai sensi dell'articolo 41 del  D.P.R.  445/2000 e non può essere riutilizzato.

 

 

COMUNICAZIONI E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Tutte le comunicazioni inerenti il procedimento saranno inviate all'interessato tramite la piattaforma web utilizzata per inoltrare la domanda all'indirizzo di posta elettronica indicato.

Tramite il medesimo portale è anche possibile visualizzare lo stato di avanzamento della propria pratica.  Non verranno pertanto fornite, da quest'ufficio, informazioni sullo stato di avanzamento del procedimento stesso.

Nel caso di conclusione con esito positivo del procedimento, la Prefettura provvederà a trasmettere telematicamente il decreto di conferimento della cittadinanza al Comune di residenza, il quale provvederà alla relativa notifica e alla fissazione della data del giuramento.

Ultimo aggiornamento
Lunedì 24 Giugno 2024, ore 17:36