Un cittadino italiano che intende cambiare o modificare il proprio nome e/o cognome deve farne
richiesta al Prefetto del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita .
In caso di cittadino italiano residente all'estero (iscritto AIRE) la domanda può essere presentata al Prefetto del luogo di ultima residenza (cioè di iscrizione AIRE) attraverso l'Ufficio Consolare.
La richiesta formulata per il minore di anni 18 deve essere sottoscritta da entrambi i genitori.
Nella domanda , che deve essere sempre adeguatamente motivata, vanno indicati anche i cambiamenti che si intende apportare o il nome o il cognome che si intende assumere , fermo restando che non è mai possibile ottenere l'attribuzione di cognomi di importanza storica o tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova il suo atto di nascita o in quello in cui risiede.
Svolta l'istruttoria di rito, qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda.
Lo stesso decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte del richiedente, a determinate persone.
La ragione dell'affissione e dell'eventuale notifica sta nella possibilità di fare opposizione alla domanda, concessa a chiunque ne abbia interesse. Tale opposizione va fatta al massimo entro trenta giorni dall'ultima affissione e va proposta con atto notificato al Prefetto.
Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla prefettura competente copia dell'avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata. Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome e/ del cognome.
Il termine del procedimento è di 120 giorni.
Avvertenze:
N.B.: Se si cambiano nome e/o cognome, devono essere cambiati, a cura dell'interessato, tutti i documenti che servono per identificare la persona (carta di identità, passaporto, patente di Guida), e i documenti dove sono riportate le generalità del richiedente (eventuali intestazioni di proprietà, mutui, utenze domestiche, conti correnti bancari etc.)
N.B.: Si rammenta che con il cambiamento del cognome (ad esempio con l'aggiunta del cognome del compagno/a o del secondo marito/moglie del proprio padre/madre) non si instaura alcun rapporto giuridico di filiazione tra il richiedente e la persona di cui si assume il cognome.