LE DOMANDE INCOMPLETE, CONTENENTI DATI ERRATI E/O DOCUMENTAZIONE MANCANTE O ILLEGIBILE SARANNO DICHIARATE INAMMISSIBILI
Si prega di prestare la massima attenzione all'atto di presentazione dell'istanza
Il cittadino straniero può presentare domanda di concessione della cittadinanza italiana esclusivamente on-line al seguente indirizzo web: https://portaleservizi.dlci.interno.it
Eseguita la registrazione, occorre compilare accuratamente il modulo telematico di domanda in tutte le sue parti, ponendo estrema attenzione alla corretta scansione e alla leggibilità fronte/retro dei seguenti documenti da allegare:
- estremi della marca da bollo;
- certificato di nascita rilasciato dalle Autorità del proprio Paese di origine, debitamente legalizzato;
- traduzione italiana del certificato di nascita, anch'essa legalizzata;
- certificato penale rilasciato dalle Autorità del proprio Paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza), debitamente legalizzato;
- traduzione italiana del certificato di nascita, anch'essa legalizzata;
- ricevuta del pagamento del contributo obbligatorio di € 250 da effettuarsi direttamente all'atto della presentazione della domanda, con l'apposita funzionalità presente di pagoPA, oppure su C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94";
- titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario, in Italia o all'estero, riconosciuto dal MIUR e dal MAECI, oppure certificazione rilasciata da un ente certificatore autorizzato (Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università di Roma Tre e Società Dante Alighieri), che attesti la conoscenza della lingua italiana almeno pari al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento (NB: è sufficiente l'autocertificazione in caso di certificazioni rilasciate da enti pubblici, mentre è necessaria copia autenticata dell'atto in caso di enti paritari o privati);
- un documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, passaporto o permesso di soggiorno).
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PAGAMENTO DEGLI ONERI FINANZIARI PREVISTI PER LE ISTANZE
Si comunica che, nel quadro dello sviluppo della semplificazione e della digitalizzazione delle attività di cittadinanza, è stata disposta l'integrazione, nel sistema informatico di acquisizione delle istanze, della piattaforma pagoPA, la struttura che garantisce i pagamenti elettronici per i servizi della Pubblica Amministrazione.
I richiedenti la cittadinanza potranno dunque effettuare il pagamento digitale del contributo di 250 euro e della marca da bollo di
€ 16,00
direttamente all'atto della presentazione della domanda, con l'apposita funzionalità presente di pagoPA.
Sino all'8 luglio 2022 è prevista una fase transitoria , durante la quale, accanto al sistema pagoPA, sarà ancora possibile ricorrere alla tradizionale modalità di scansione e invio, nel modulo telematico di domanda, della ricevuta del pagamento del contributo nonché dell'indicazione degli estremi della marca da bollo telematica.
Al termine della fase transitoria, invece, sarà utilizzata esclusivamente la piattaforma pagoPA , con tutti i canali e le opzioni di pagamento da essa gestiti e l'automatica recuperabilità del pagamento già effettuato al richiedente, che voglia ripresentare la domanda dopo l'eventuale il rifiuto on-line dell'istanza.
Nel caso in cui le generalità indicate all'atto della domanda non siano corrispondenti a quelle indicate nel certificato di nascita e nel documento di identità, la domanda sarà rifiutata: tuttavia, è possibile chiarire eventuali incongruenze allegando alla propria domanda un'attestazione consolare di esatte generalità, debitamente legalizzata.
Le donne straniere che desiderano mantenere il cognome del coniuge, devono allegare alla propria domanda il certificato del matrimonio contratto all'estero da cui risulti l'acquisto del cognome in questione. In caso contrario, il cognome attributo sarà quello risultante dal certificato di nascita
* Gli atti di cui ai punti 2) e 4) dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste dalla conformità al testo straniero.
** In mancanza del documento di cui al punto 2) l'interessato potrà produrre atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori. Per i certificati di cui al punto 2) l'interessato potrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesti, sotto la propria responsabilità, di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza.
I cittadini stranieri che hanno fatto ingresso in Italia prima del compimento del 14° anno di età e che abbiano maturato la ininterrotta residenza decennale sul territorio dello Stato, qualora non possano produrre un certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, possono allegare alla voce "Certificato Penale" l'autocertificazione in calce o un certificato storico di residenza.
Il richiedente cui sia stato riconosciuto il vero e proprio status di rifugiato dalla competente Commissione Territoriale, in alternativa ai certificati di nascita e penale potrà produrre idonei atti notori sostitutivi, formati in Tribunale, da cui risultino, rispettivamente, le proprie generalità e l'assenza di condanne e procedimenti penali in corso nel proprio Paese d'origine, oltre a copia della documentazione attestante il riconoscimento dello status in questione. Si specifica che i titolari di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria non possono presentare alcuna documentazione sostitutiva.
Eventuali cambi di residenza in corso di procedimento devono essere tempestivamente comunicati al seguente indirizzo di posta elettronica: cittadinanza.pref_varese@interno.it
In caso di rifiuto per incompletezza o irregolarità della domanda, è possibile presentare una nuova domanda , riutilizzando la ricevuta del pagamento del contributo già versato. Si specifica che il certificato penale del Paese di origine, trascorsi sei mesi dalla data di rilascio, è da considerarsi scaduto ai sensi dell'articolo 41 del D.P.R. 445/2000 e non può essere riutilizzato.