Attività solidaristica appositamente dedicata agli operatori di polizia e ai dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto 

Destinatari dei benefici

Per quanto di competenza del Ministero dell'Interno  (art. 2, D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510), sono considerate vittime del dovere gli appartenenti alle Forze dell'ordine e i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio, o nell'espletamento delle funzioni di istituto, per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

  • nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
  • nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
  • nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
  • in operazioni di soccorso;
  • in attività di tutela della pubblica incolumità;
  • in attività di prevenzione e di repressione dei reati.

Sono considerate vittime del dovere anche coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali o operative.

Il Ministero dell'Interno provvede al riconoscimento dello status di vittima del dovere per gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Penitenziaria, alle Polizie Municipali, agli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e stila la graduatoria delle vittime del dovere.

 Chi può presentare la domanda

La domanda per il riconoscimento dello status di vittime del dovere e dei conseguenti benefici previsti dalla normativa vigente può essere presentata:

  • dalla vittima;
  • dai familiari superstiti (coniuge e figli, genitori, fratelli e sorelle se conviventi a carico ai sensi dell'art. 6 L. 466/1980);
  • dai conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento (art. 4 L. 302/1990);
  • dai conviventi more uxorio (art. 4 L. 302/1990);
  • in mancanza di tali soggetti, in qualità di unici superstiti, dagli orfani, dai fratelli o sorelle o infine dagli ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico (art. 82, comma 4, 388/2008).

Modalità di presentazione della domanda

Gli interessati dovranno presentare la domanda personalmente o tramite l'ufficio o il comando presso il quale prestano servizio. 

La richiesta dovrà essere trasmessa al Prefetto del luogo in cui si è verificato l'evento o della provincia di residenza dei beneficiari per il successivo esame (art. 3, comma 3, lett. a) D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510). 

Si comunica che dal 01 marzo 2024 è operativa la piattaforma (o portale) informatica dedicata alla ricezione ed alla trattazione delle istanze di competenza del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, raggiungibile all'indirizzo  https://vittimedeldoveredipartimentops.interno.gov.it   concernenti il riconoscimento di vittima del dovere dei soggetti indicati all'art. 2 del D.P.R. n.510 del 28 luglio 1999. La piattaforma consente di presentare, in un'unica soluzione, l'istanza di riconoscimento di cui sopra, corredata dalla necessaria documentazione e di visualizzarne lo stato di avanzamento.

L'accesso alla piattaforma sarà consentito unicamente tramite identità digitale (SPID) o tramite carta d'identità elettronica (CIE), al diretto interessato o ai familiari superstiti.

Con l'entrata in vigore della già citata piattaforma informatica non saranno più prese in considerazione le domande presentate con modalità difformi da quelle indicate.

Inoltre, si rappresenta che il portale è dedicato unicamente alla ricezione delle prime istanze di riconoscimento di vittime del dovere e che solo i procedimenti avviati in data antecedente al 1° marzo 2024 si concluderanno senza l'utilizzo del medesimo portale.

Ultimo aggiornamento
Venerdì 28 Giugno 2024, ore 10:18