Dirigente : Dr.ssa Rossella CARUSO

Responsabile del procedimento

Addetti: Angelo Iacovazzi (Assistenti amministrativi)

Email: CITTADINANZA.PREF_BELLUNO@INTERNO.IT  

 

1) ACCESSO AL PORTALE

La richiesta di acquisto della cittadinanza italiana deve essere presentata esclusivamente on line seguendo le istruzioni indicate al seguente link del Ministero dell'Interno: https://portaleservizi.dlci.interno.it .

L'accesso al portale da parte dei richiedenti la cittadinanza residenti in Italia è consentito esclusivamente tramite il Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese (SPID).

Qualora non si fosse ancora in possesso di un'identità SPID, si invita a consultare il link del Ministero dell'Interno precedentemente indicato ove sono contenute tutte le istruzioni per ottenere l'Identity Provider.

2) PRINCIPI E NORMATIVA

La Legge del 5 Febbraio 1992, n.91 e relativi regolamenti di esecuzione, introdotti con D.P.R. del 12 ottobre 1993, n. 572 e D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 prevede che la concessione della cittadinanza si basi sui seguenti principi:

  • "ius sanguinis" (diritto di sangue), in virtù del quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano;
  • uguaglianza tra l'uomo e la donna;
  • volontà di evitare condizioni di apolidia. 

Il Decreto legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 1° dicembre 2018, n. 132 ha poi introdotto nuove disposizioni in materia di cittadinanza, modificando e integrando la legge n. 91 del 1992.

In particolare, a decorrere dal 5 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 14 del D.L.4 ottobre 2018, n. 113, il contributo economico al cui pagamento sono soggette le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza italiana, è pari ad € 250.

Il provvedimento normativo di cui sopra ha introdotto, tra i requisiti per ottenere lo "status civitatis" , l'adeguata conoscenza della lingua italiana (  livello B1 del QCER  ).
Tale requisito deve essere posseduto da tutti coloro che hanno richiesto la cittadinanza,  sia per matrimonio che per residenza  , a decorrere dal 5 dicembre 2018.
Al fine di dimostrare la conoscenza della lingua italiana gli interessati sono tenuti ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.

In alternativa, è possibile produrre apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana rilasciata da uno dei cinque enti certificatori riconosciuti dai citati Ministeri e specificatamente:

  • Università per gli stranieri di Perugia;
  • Università per gli stranieri di Siena;
  • Università di Roma Tre;
  • Società Dante Alighieri
  • Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria

Qualora il titolo di studio o la certificazione di conoscenza della lingua italiana sia stata rilasciata da un ente pubblico, il richiedente potrà attestarne il possesso mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio - secondo il modello allegato in fondo alla pagina - ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale dovranno essere indicati gli estremi dell'atto.

Diversamente, nel caso di titolo di studio o certificazione rilasciata da un istituto paritario, ovvero da un ente privato, il richiedente dovrà produrne copia autenticata.

Sono esonerati da tali incombenze coloro che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione, di cui all'art.4 bis del d.lgs.286/1998 e al D.P.R. 179/2011, nonché i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'art. 9 del d.lgs.286/1998.

Nelle suddette ipotesi, l'interessato dovrà rendere dichiarazione sostitutiva di atto notorio - secondo il modello allegato in fondo alla pagina - ai sensi del D.P.R. 445/2000, indicante gli estremi della sottoscrizione dell'accordo o del titolo di soggiorno in corso di validità.

Ulteriori modifiche al procedimento di concessione della cittadinanza sono state impresse dall'art. 4, comma 5 del D.L. 21 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 173 la quale prevede che per le domande presentate a partire dal 20 dicembre 2020 il termine massimo di conclusione dei procedimenti di concessione della cittadinanza italiana venga ridotto in ventiquattro mesi prorogabili fino ad un massimo di trentasei mesi, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del D.L. 21 ottobre 2020.

3)   REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

 a) CONCESSIONE AUTOMATICA

  • Per filiazione
  • Per nascita sul territorio italiano ( " ius soli" o diritto di suolo) se i genitori sono ignoti o apolidi, oppure se i genitori stranieri non trasmettono la propria cittadinanza al figlio secondo le disposizioni della legge dello Stato di appartenenza o se il minore è stato rinvenuto in una sola condizione di abbandono sul territorio italiano.
  • Per riconoscimento di paternità o a seguito di dichiarazione giudiziale di filiazione durante la minore età del soggetto.
  • Per adozione

b) CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art.5 L. 91 del 5 febbraio 1992)

REQUISITI:

  • Straniero coniugato con cittadino italiano/a, residente legalmente da almeno due anni dalla data del matrimonio (1 anno in caso di figli nati o adottati da entrambi i coniugi) ovvero, se residenti all'estero, tre anni purchè successivamente alla data del matrimonio non siano intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione legale.
  • Conoscenza della lingua italiana (Livello B1 del QCER)

DOCUMENTI DA SCANSIONARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA ONLINE:

  1. Atto di nascita completo di tutte le generalità ovvero, in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dalla Autorità diplomatica o consolare del Paese di origine, debitamente tradotta e legalizzata, con la quale vengono indicate le esatte generalità (prenome, cognome, data e luogo di nascita), nonché paternità e maternità del richiedente;
  2. Certificato penale del Paese di origine e degli altri eventuali Paesi di residenza debitamente tradotti e legalizzati dai competenti organi della rappresentanza diplomatica o consolare italiana (Il presente documento è valido 6 mesi dalla data del rilascio);
  3. Documento di riconoscimento;
  4. Ricevuta comprovante il versamento di euro 250,00;
  5. Atto di nascita dei figli di entrambi i coniugi (se nati all'estero) o copia autenticata della sentenza di adozione;
  6. Documentazione attestante conoscenza della lingua italiana ( Livello B1 del QCER)

I documenti di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere opportunamente legalizzati presso l'Ambasciata o il Consolato Italiano presente nello Stato di formazione dell'atto e dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dall'Ambasciata o Consolato italiano nel Paese di rilascio del documento, oppure da un traduttore ufficiale, o dall'Ambasciata o Consolato del proprio Paese in Italia.  Si precisa che le traduzioni non possono essere fatte dagli interessati.

Per conoscere le modalità di legalizzazione delle certificazioni del proprio Paese di origine è possibile consultare la tabella al link  : guida legalizzazioni certificati esteri (nascita e penale)
 

ATTENZIONE:  Le generalità riportate nei documenti italiani e stranieri devono essere le stesse in tutti gli atti. Le discordanze eventualmente riportate nella documentazione dovranno essere sanate con una attestazione con la quale l'Autorità Consolare dello Stato di appartenenza certifichi che le diverse generalità si riferiscono alla stessa persona.

C) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992)

  REQUISITI :

  • allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni. L' art. 4, comma 1, lettera c), della Legge n. 91/92 prevede, inoltre, che il cittadino straniero, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di 2° grado, sono stati cittadini per nascita, può divenire cittadino italiano se al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio italiano e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di volere acquistare la cittadinanza italiana;
  • straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione;
  • allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato italiano;
  • al cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea se risiede legalmente da almeno 4 anni nel territorio italiano;
  • all'apolide e ai rifugiati politici che risiedono legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano;
  • allo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;

DOCUMENTI DA SCANSIONARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA ONLINE:

  1. Atto di nascita completo di tutte le generalità debitamente tradotto in lingua italiana e legalizzato dai competenti organi della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero, in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese di origine nella quale dovranno essere indicate le esatte generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita), nonchè paternità e maternità del richiedente, tradotto in lingua italiana in forma ufficiale;
  2. certificato penale del Paese d'origine e degli altri eventuali Paesi terzi di residenza debitamente tradotti in lingua italiana e legalizzati dai competenti organi della rappresentanza diplomatica o consolare italiana (Il presente documento è valido 6 mesi dalla data del rilascio);
  3. documento di riconoscimento;
  4. Ricevuta comprovante il versamento di euro 250,00;
  5. certificato di cittadinanza italiana di uno dei genitori o dei nonni paterni o materni (solo per art.9 lett.a )
  6. copia autenticata della sentenza di adozione (solo art.9 lett.b )
  7. copia del certificato di status di rifugiato o di apolide (solo per art.9 lett.e )
  8. documentazione della prestazione del servizio anche all'estero, alle dipendenze dello Stato (solo per art.9 lett.c );
  9. Documentazione attestante conoscenza della lingua italiana ( Livello B1 del QCER  )

PER GLI STRANIERI RIFUGIATI POLITICI O APOLIDI:

  • il certificato di nascita sarà sostituito da un atto notorio da farsi in Tribunale;
  • il certificato penale del paese di origine sarà sostituito da un atto notorio da farsi in Tribunale;
  • originale o copia autenticata (in Comune) del documento con cui si è stati riconosciuti rifugiati o apolidi.

I documenti di cui ai punti n. 1 e 2 dovranno essere opportunamente legalizzati presso l'Ambasciata o il Consolato Italiano presente nello Stato di formazione dell'atto. Gli stessi dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dall'Ambasciata o Consolato italiano nel Paese di rilascio del documento, oppure da un traduttore ufficiale, o dall'Ambasciata o Consolato del proprio Paese in Italia.  Si precisa che le traduzioni non possono essere fatte dagli interessati.

Per conoscere le modalità di legalizzazione delle certificazioni del proprio Paese di origine è possibile consultare la tabella al link  guida legalizzazioni certificati esteri (nascita e penale)
  

ATTENZIONE:  Le generalità riportate nei documenti italiani e stranieri devono essere le stesse in tutti gli atti. Le discordanze eventualmente riportate nella documentazione potranno essere sanate con una attestazione con la quale l'Autorità Consolare dello Stato di appartenenza certifichi che le diverse generalità si riferiscono alla stessa persona.

D) CONCESSIONE CITTADINANZA SU DOMANDA ( Art. 4 L. 91 del 5 febbraio 1992)

Se discendente da cittadino italiano per nascita fino al secondo grado (genitori e nonni):

  • Svolgendo il servizio militare nelle Forze Armate italiane;
  • Assumendo un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero;
  • Risiedendo legalmente in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età previa dichiarazione, entro un anno dal compimento del diciottesimo anno di età, di voler acquisire la cittadinanza italiana.

Se nato sul territorio italiano:

  • Risiedendo legalmente ed ininterrottamente dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età, previa dichiarazione, entro un anno dal compimento del diciottesimo anno di età, di voler acquisire la cittadinanza italiana.

4) COMUNICAZIONI CON L'UFFICIO CITTADINANZA SOLO ONLINE

La presentazione delle istanze finalizzate all'attribuzione e alla concessione della cittadinanza italiana on line tramite l'accesso alla piattaforma predisposta dall'Amministrazione dell'Interno comporta che tutte le comunicazioni e le trasmissioni di documenti, nonché ogni richiesta di informazioni circa l'iter della procedura relativa, dovranno avvenire utilizzando solo ed esclusivamente modalità informatiche.

Attraverso l'esclusivo canale informatico verranno quindi forniti i preavvisi di inammissibilità o di diniego dell'istanza di cittadinanza, le risposte alle richieste di accesso agli atti del procedimento, le notifiche dei provvedimenti conclusivi di concessione.

Tali comunicazioni saranno precedute dall'invio all'indirizzo di posta elettronica indicato nello SPID da un messaggio che segnala la presenza di una comunicazione da visionare.

In particolare, sulla base dell'identità digitale certificata da SPID, non è più necessario procedere alla convocazione dell'istante per l'identificazione nonché per i controlli della documentazione a corredo dell'istanza inviata on line.

L'eliminazione di tale passaggio procedimentale riguarderà tanto le domande nuove quanto quelle in trattazione, stante la prevista associazione a SPID anche di quest'ultime.

Tuttavia, la Prefettura potrà, ove sorgano fondati dubbi, richiedere la convocazione del richiedente, il quale dovrà conservare tutta la documentazione fino al termine del procedimento e mostrarla, se richiesto, in qualsiasi momento si rendesse necessario all'Ufficio.

Tra le novità del nuovo sistema informativo, si segnala altresì lo strumento di " Io APP" a disposizione per gli aspiranti cittadini.

Per conoscere lo stato delle istanze presentate on line è sufficiente scaricare l'APP sul proprio smartphone. IO APP consente un immediato contatto assicurando la massima trasparenza ed efficienza in tutte le fasi del procedimento per diventare cittadino italiano.

Ultimo aggiornamento
Martedì 15 Ottobre 2024, ore 13:47
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