Conferimento della cittadinanza italiana

Ricevimento: Per appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio: Piazza Giuseppe Mazzini, 7 - 56127 - Pisa
 

P.E.C.: 

cittadinanza.prefpi@pec.interno.it;

E-mail:

cittadinanza.pref_pisa@interno.it 


Telefono:

050/549552 

 

Avviso al Pubblico: Novità sul rilascio della cittadinanza italiana (Vedi Allegati)

 

Il termine CITTADINANZA indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status , denominato civitatis , al quale l'ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici. In Italia il moderno concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91.

La cittadinanza italiana si acquista iure sanguinis , cioè se si nasce o si è adottati da cittadini italiani. Esiste una possibilità residuale di acquisto iure soli , se si nasce sul territorio italiano da genitori apolidi o se i genitori sono ignoti o non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza.

La cittadinanza può essere richiesta anche dagli stranieri che risiedono in Italia da almeno dieci anni e sono in possesso di determinati requisiti. In particolare il richiedente deve dimostrare di avere redditi sufficienti al sostentamento, di non avere precedenti penali, di non essere in possesso di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.

Si può diventare cittadini italiani anche per matrimonio. La 'cittadinanza per matrimonio' è riconosciuta dal Prefetto della provincia di residenza del richiedente.

Diverso è parlare di cittadinanza europea che non è uno status che si acquisisce. Ogni cittadino di un Paese membro dell'Unione Europea, oltre alla cittadinanza del paese di origine, gode della cittadinanza europea. Il Trattato di Maastricht stabilisce che è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.

 

CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA DI CITTADINANZA ITALIANA


Possono presentare istanza per la cittadinanza italiana:

 

1) CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (art. 5 - Legge 5 febbraio 1992, n. 91)


Il cittadino straniero o apolide, coniugato con un cittadino italiano, può chiedere di acquistare, ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni ( comprese le disposizioni di cui alla Legge 15 luglio 2009, n. 94 ), la cittadinanza italiana se:

  • residente legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio (il termine è ridotto della metà - un anno - in presenza di figli nati o adottati dai coniugi);
  • se residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio.

Attenzione : Il coniuge può essere cittadino italiano dalla nascita oppure cittadino italiano perché ha acquisito la cittadinanza italiana (la data di acquisizione della cittadinanza è quella del giorno successivo alla prestazione del GIURAMENTO davanti all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza). Quindi lo straniero può effettuare la domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 5 - per matrimonio - dopo 2 anni (1 anno in presenza di figli comuni) dal giorno successivo al giuramento del coniuge, avendo altresì 2 anni (o 1 anno in presenza di figli) di residenza legale e di matrimonio.

Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.

2) CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 - Legge 5 febbraio 1992, n. 91)

La cittadinanza italiana viene concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, ai cittadini stranieri residenti in Italia se in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • nato in Italia ed ivi residente legalmente da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
  • figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, residente legalmente in Italia da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
  • maggiorenne, adottato da cittadino italiano, residente legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione (art.9, c.1, lett.b) ;
  • aver prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e la domanda potrà essere presentata alla competente Autorità Consolare) (art.9, c.1, lett.c);
  • cittadino di Paese dell' Unione Europea residente legalmente in Italia da almeno 4 anni (art.9, c.1, lett.d);
  • apolide o rifugiato politico residente legalmente in Italia da almeno 5 anni (art.9, c.1, lett.e). ATTENZIONE : coloro che hanno il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o per motivi umanitari possono chiedere la cittadinanza solo dopo 10 anni di residenza regolare e continuativa in Italia;
  • cittadino straniero residente legalmente in Italia da almeno 10 anni (art.9, c.1, lett.f).

Per tutti i suindicati casi è previsto IL POSSESSO DI UN REDDITO personale, fiscalmente dichiarato, (o dei familiari inseriti nello stesso stato di famiglia: coniuge, genitori, figli, fratelli) negli ultimi 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda, i cui limiti minimi per ciascun anno sono di:

- € 8.263,31 per richiedenti senza persone a carico;

- € 11.362,05 per richiedenti con coniuge a carico, aumentabili di  516,00 per ogni ulteriore persona a carico.

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA DI CITTADINANZA ITALIANA
 

Lo straniero può presentare la domanda di concessione della cittadinanza italiana ON LINE, registrandosi al portale del Ministero dell'Interno al seguente link :

https://portaleservizi.dlci.interno.it/

Dal 18 giugno 2015 questa è la sola modalità di presentazione ammessa. Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda, indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo da € 16,00 e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, il certificato di nascita debitamente tradotto e legalizzato, il certificato penale debitamente tradotto e legalizzato, la ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di € 250,00 previsto dalla legge 94/2009 e ai sensi dell'art. 14 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 pubblicato nella G.U. n. 231 del 4 ottobre 2018 e un documento di riconoscimento (PASSAPORTO e PERMESSO-CARTA di SOGGIORNO per i cittadini extra Unione Europea/CARTA di IDENTITA' per i cittadini dell'Unione Europea).

ATTENZIONE : SI RACCOMANDA DI SCANSIONARE FRONTE-RETRO TUTTE LE PAGINE DEI DOCUMENTI PRODOTTI ALL'ESTERO - CERTIFICATO DI NASCITA E CERTIFICATO PENALE (anche le pagine con timbri/vidimazioni/legalizzazioni).

La Prefettura si riserva di convocare lo straniero presso l'ufficio cittadinanza per l'identificazione e per verificare ed acquisire gli originali dei certificati fatti nel Paese di origine (nascita e penale), per acquisire la marca da bollo da € 16,00 e la ricevuta del bollettino di versamento postale di € 250,00 e per firmare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Dopo aver presentato la domanda, collegandosi al portale lo straniero potrà visualizzare le comunicazioni a lui inviate dalla Prefettura concernenti:

  • l'avvenuta accettazione della sua domanda e l'avvio del procedimento (domanda accettata - inizio controlli);
  • l'eventuale irregolarità della documentazione allegata (accettazione con riserva-sospensione della domanda in attesa di nuovi documenti) - la ricevuta di versamento di € 250,00 e gli estremi della marca da bollo da € 16,00 sono sempre validi;
  • rifiuto della domanda per erronea compilazione (possibilità di compilare nuovamente la domanda modificando i dati erronei) - la ricevuta di versamento di € 250,00 e gli estremi della marca da bollo da  € 16,00 sono sempre validi;
  • Tali comunicazioni saranno precedute dall'invio all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo straniero sul modulo di domanda di un messaggio che invita alla consultazione del portale.
  • Sarà poi comunicata la data di convocazione presso l'Ufficio Cittadinanza della Prefettura per l'identificazione ed il controllo degli originali dei documenti allegati in formato elettronico (certificato di nascita; certificato penale; documento di identità; ricevuta conto corrente postale del versamento di € 250,00; marca da bollo di € 16,00; eventuali altri documenti).

QUALI DOCUMENTI PRODURRE

  1. certificato di nascita legalizzato/apostillato munito di traduzione in lingua italiana legalizzata;
  2. certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) legalizzato/apostillato e munito di traduzione in lingua italiana legalizzata. E' necessaria la presentazione del certificato penale del Paese di origine anche per coloro che sono giunti in Italia prima dei 14 anni. ATTENZIONE : Il certificato penale ha validità 6 mesi dalla data del rilascio;
     
  3. ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di € 250,00 - previsto dalla legge 94/2009 - sul CCP (conto corrente postale) n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I.- CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94";
  4. una marca da bollo da € 16,00 (i cui estremi - identificativo e data di pagamento - vanno inseriti nel modulo di domanda: sezione IMPOSTA di BOLLO);
  5. documento di riconoscimento (PASSAPORTO/PERMESSO-CARTA di SOGGIORNO e CARTA di IDENTITA').

ATTENZIONE : Le generalità (cognome-nome-luogo e data di nascita) riportate sia nei documenti italiani (permesso di soggiorno/carta di identità) che in quelli stranieri (passaporto/certificato di nascita/certificato penale) dovranno essere le stesse in tutti gli atti (attenzione al patronimico, middle-name , cognome del coniuge .

Le discordanze eventualmente riportate nella documentazione potranno essere sanate con una " ATTESTAZIONE CONSOLARE " con la quale l'Autorità Diplomatico-Consolare in Italia dello Stato di appartenenza certifichi che le diverse generalità presenti nei vari documenti si riferiscono alla stessa persona oppure allo stesso luogo di nascita, indicando quelle esatte e chiarendo i motivi delle differenze presenti negli atti.

L'attestazione consolare prima di essere trasmessa on-line nella sezione "documento generico" dovrà essere legalizzata in Prefettura (Ufficio Legalizzazioni).

Le disposizioni sulle generalità da attribuire ai cittadini stranieri a seguito di concessione della cittadinanza italiana sono state impartite con la Circolare Ministeriale n. 14424 del 23.12.2013: il decreto di conferimento della cittadinanza italiana deve indicare le generalità del cittadino come specificate nell' atto di nascita .

ATTENZIONE : In caso di cambio di residenza lo stesso deve essere tempestivamente comunicato all'ufficio.

Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati/apostillati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità diplomatico-consolare ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti, con le formalità previste, la conformità al testo straniero (asseverazione c/o Tribunale o Giudice di Pace).

I RIFUGIATI ( status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1951) e gli APOLIDI (status di apolide ai sensi della Convenzione di New York del 28 settembre 1954) , in mancanza dei documenti di cui al punto 1) e 2) potranno produrre ATTO DI NOTORIETA' formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori e l'attestazione che la persona non ha riportato condanne penali né ha procedimenti penali in corso nel proprio Paese di origine e negli eventuali Paesi terzi di residenza.

I titolari dello status di PROTEZIONE SUSSIDIARIA così come coloro che hanno la PROTEZIONE UMANITARIA non usufruiscono delle agevolazioni previste per il rifugiato in materia di acquisto della cittadinanza italiana, ma rientrano nella disciplina generale prevista dagli articoli 5 e 9 della Legge sulla cittadinanza n. 91/1992.

I CITTADINI SOMALI possono sostituire i certificati del Paese di origine con le corrispondenti dichiarazioni dell'Ambasciata della Somalia a Roma.

COME VERIFICARE LO STATO DELLA DOMANDA DI CITTADINANZA
 

Per verificare on line lo stato di avanzamento della propria domanda di cittadinanza, è disponibile un servizio web realizzato dal Ministero dell'Interno-Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione.

E' sufficiente effettuare una registrazione sul sito internet del servizio

https://portaleservizi.dlci.interno.it/

che introduce in un'area riservata. Dopo aver cliccato sul link di accesso 'Consulta la tua pratica', occorre compilare con i propri dati personali il modulo messo a disposizione dal sistema informatizzato. Completata la fase di registrazione, il richiedente deve associare alla propria utenza il codice assegnato alla domanda di cittadinanza (K10 o K10C).

TERMINI DEL PROCEDIMENTO

L' art. 14, comma 1 lett. c) del Decreto Legge Sicurezza, pubblicato nella G.U. n. 231/2018, vigente dal 5 ottobre 2018, fissa i termini di definizione dei procedimenti di concessione della cittadinanza di cui agli artt. 5 (per matrimonio) e 9 (per residenza) in quarantotto mesi dalla data di presentazione dell'istanza.

Il comma 2 del medesimo articolo precisa che tale disposizione si applica anche ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

COME COMUNICARE COL MINISTERO DELL'INTERNO

Il Ministero dell'Interno ha attivato tre indirizzi di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) ai quali gli interessati potranno scrivere per ricevere informazioni riguardo la propria pratica di cittadinanza per residenza (Art. 9 Legge 91/1992).

Pertanto, per ottenere un più efficace riscontro alle diverse comunicazioni relative alle istanze di naturalizzazione (solleciti, diffide, richieste di accesso e altro), gli interessati o i loro legali rappresentanti, sono invitati a comunicare con il Ministero dell'Interno-Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione-Direzione Centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze, utilizzando i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

specificando con esattezza nell'oggetto il numero identificativo della pratica di riferimento (K10/....)

Dirigente
Dott.ssa Concetta Barbara PUGLIESE
Qualifica
VICEPREFETTO
Nome ufficio
Cittadinanza
Descrizione
P.E.C.: cittadinanza.prefpi@pec.interno.it;
Telefoni
Orari di ricevimento
Per appuntamento

Ultimo aggiornamento
Venerdì 7 Giugno 2024, ore 10:33
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