Sequestro veicoli

In presenza di alcune violazioni del Codice della Strada l'organo accertatore provvede al sequestro del veicolo con il quale è stata commessa tale violazione. La Prefettura, in determinati casi, può emettere il provvedimento definitivo (confisca o dissequestro). I casi più frequenti di sequestro sono dovuti all'assenza della copertura assicurativa (R.C.). 

 Chi può fare la richiesta

Chiunque abbia subito il sequestro del veicolo perché privo di copertura assicurativa ( art. 193 C.d.S. ) può presentare istanza di dissequestro.

 

Cosa fare

Il dissequestro del veicolo, avvenuto a seguito della violazione dell'art. 193 del C.d.S. (mancanza di copertura assicurativa), deve essere richiesto al comando che ha disposto il sequestro solo dopo aver effettuato i seguenti pagamenti:

  • pagamento della sanzione indicata sul verbale di contestazione (sanzione in misura ridotta, pari a 742 euro);
  • pagamento del premio assicurativo (il premio assicurativo deve avere il contratto annuale e il periodo di copertura assicurativa deve essere minimo di sei mesi)

In alternativa l'interessato, entro 30 giorni dalla contestazione, può chiedere al Comando che ha riscontrato l'infrazione di demolire e di radiare il veicolo. In tal caso la sanzione è ridotta ad un quarto. L'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale (cioè quella indicata nel verbale). Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto dalla sanzione. In caso di rottamazione non è richiesto il pagamento del premio assicurativo. Se il trasgressore non si avvale di una delle due possibilità sopra ricordate può ricorrere al Prefetto entro 60 giorni o al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento eccependo eventuali vizi del verbale di accertamento. In caso di accoglimento del ricorso viene disposto il dissequestro del veicolo. In caso di rigetto viene invece disposta la confisca dello stesso. 
Il veicolo sequestrato può essere affidato in custodia al proprietario o al trasgressore o a persona scelta dal proprietario a condizione che l'affidatario abbia un luogo idoneo dove tenerlo. Per luogo idoneo si intende un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. 
La richiesta, in carta semplice, di affido in custodia deve essere presentata al comando che ha effettuato il sequestro. Il trasporto e il deposito sono interamente a carico dell'interessato. 

IMPORTANTE Se entro 60 giorni dalla data di contestazione della violazione non viene presentato ricorso e non viene effettuato il pagamento della sanzione amministrativa la Prefettura ne dispone la confisca. Il C.d.S. prevede il sequestro del veicolo anche per altre fattispecie, come la mancanza della carta di circolazione e la guida in stato di ebbrezza quando i valori superano il limite di 1,50 g/l. In quest'ultimo caso l'istanza di dissequestro deve essere presentata al Giudice di Pace ai sensi dell' art. 224 ter del C.d.S

 

Documentazione richiesta:

All'istanza di dissequestro, da presentare in carta libera all'organo accertatore, nel caso di accertamento della mancanza di copertura assicurativa, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

  • ricevuta di pagamento della sanzione pecuniaria, che deve essere effettuata entro 60 giorni dalla notifica o contestazione del verbale;
  • certificato assicurativo del veicolo per almeno 6 mesi dal giorno della richiesta.


Riferimenti normativi:

Elenco dei veicoli sottoposti a fermo o sequestro amministrativo

Elenco dei veicoli sottoposti a SEQUESTRO ovvero FERMO AMMINISTRATIVO affidati al custode/acquirente

pubblicazione degli autoveicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pisa

 Elenco dei veicoli sottoposti a SEQUESTRO ovvero FERMO AMMINISTRATIVO affidati al custode/acquirente - individuato ai sensi dell'art 214 bis del Codice della Strada custoditi presso la depositeria:

 Autocarrozzeria - ZO-VA 
Via di Palazzetto, 5-A 
56017 S. Giuliano Terme PISA 
P.IVA 00465240505  
 

 Art. 213, comma 5 del Codice della Strada, come modificato dal Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018,n. 132.

Quando l'autore della violazione, che ha comportato il sequestro del veicolo, ovvero l'obbligato in solido, si rifiutano di assumere la custodia dello stesso, o non siano comunque in grado di assumerla, l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del mezzo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'art. 214 bis del Codice della Strada in grado di assumerla, facendone menzione nel verbale di contestazione.

 

ATTENZIONE

Nella tabella nella sezione "Allegati" della pagina collegata, sono pubblicati i dati dei veicoli depositati presso il custode acquirente  ai sensi dell'art. 213, comma 5 del Codice della Strada.


Detta pubblicazione vale come comunicazione di avvenuta notifica.

DECORSI CINQUE GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, OVE IL VEICOLO NON SIA STATO PRESO IN CUSTODIA DALL'AVENTE DIRITTO, LO STESSO SARA' TRASFERITO IN PROPRIETA' AL CUSTODE ACQUIRENTE,  SENZA ULTERIORE COMUNICAZIONE

Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, l'interessato deve rivolgersi all'organo di polizia che ha provveduto a redigere il verbale di sequestro o di fermo amministrativo per conoscere il luogo di custodia del mezzo e farsi autorizzare all'affidamento dello stesso o alla sua restituzione in caso di dissequestro.

Ultimo aggiornamento
Giovedì 10 Ottobre 2024, ore 23:42