VITTIME DEL DOVERE

L'Ordinamento prevede l'attribuzione del particolare   status    di "Vittima del Dovere" per gli appartenenti ad alcune categorie di dipendenti pubblici, quali elettivamente i membri delle Forze dell'Ordine, che abbiano subito lesioni significative e permanenti della propria integrità psico-fisica nell'espletamento del proprio servizio ed a causa dell'avverarsi dei particolari rischi connessi allo stesso.

L'attribuzione di tale peculiare   status    è prevista anche per i familiari superstiti dei predetti soggetti, nell'ipotesi di decesso.

Lo Stato assiste le Vittime del Dovere attraverso l'erogazione di sussidi economici ed altri vantaggi e le Prefetture UU.TT.GG. sono gli organi deputati dalla legge alla ricezione delle istanze finalizzate all'attribuzione dello   status ,  oltre che all'istruzione delle relative pratiche, in raccordo con gli Uffici Centrali del Ministero dell'Interno, che assumono le determinazioni finali, e con gli altri organismi competenti.

 

Sono considerate vittime del dovere

  • gli appartenenti alle Forze dell'ordine e alle Forze Armate, alla Magistratura (Art.3 della  466/1980) i quali siano deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico (art. 1, comma 1, L. 629/1973) o in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso (art. 3, comma 2, L. 629/1973);
  • gli altri dipendenti pubblici che abbiano subito un'invalidità   permanente    in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
  1. a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
  2. b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
  3. c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
  4. d) in operazioni di soccorso;
  5. e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
  6. f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità (art. 1, comma 563,  266/2005);
  • coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative (art.1, comma 564,  266/2005).

     

Chi può presentare la domanda

La domanda per il riconoscimento dello status di vittime del dovere e dei conseguenti benefici previsti dalla normativa vigente può essere presentata:

  • - dalla vittima;
  • - dai familiari superstiti (coniuge e figli, genitori, fratelli e sorelle se conviventi a carico ai sensi dell'art.6  466/1980);
  • - dai conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento (art.4  302/1990);
  • - dai conviventi more uxorio (art.4  302/1990);
  • - in mancanza di tali soggetti, in qualità di unici superstiti, dagli orfani, dai fratelli o sorelle o infine dagli ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico (art.82, comma 4, 388/2008).

     

Modalità di presentazione della domanda  

Dal 1 marzo 2024 le istanze di riconoscimento di vittima del dovere potranno essere presentate unicamente tramite la  piattaforma informatica "ViD"  dedicata alla ricezione e alla trattazione delle istanze di competenza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza raggiungibile al seguente indirizzo:  www.vittimedeldoveredipartimentops.interno.gov.it

L'istanza dovrà essere presentata in un'unica soluzione e dovrà essere corredata della necessaria documentazione (ordine di servizio, relazioni di servizio, ordinanza del Questore, atti di polizia giudiziaria, documentazione sanitaria, riconoscimento della patologia come riconducibile a fatti di servizio).

L'accesso al portale sarà consentito unicamente al diretto interessato o ai familiari superstiti tramite identità digitale (SPID) o tramite carta d'identità elettronica (CIE)

 

Dirigente:  VICEPREFETTO Dott.ssa Lorella Masoero

Responsabile del procedimento/addetto:  Dr.ssa Antonianna Giarmanà  

Pec dell'ufficio:  sicurezza.prefcn@pec.interno.it  

Telef. : 0171-443422 / 0171 443470

 

Normativa di riferimento  :

              D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510 , art. 2

Ultimo aggiornamento
Lunedì 2 Settembre 2024, ore 16:21