Alcune violazioni del Codice della Strada prevedono, come sanzione accessoria, il sequestro del veicolo. Uno dei casi più frequenti è la circolazione del veicolo in assenza di copertura assicurativa (R.C.) e/o in mancanza di rilascio della carta di circolazione o altre ipotesi previste dal CdS.  

Addetti: dott.ssa Sabrina Massaro, Sig.ra Marinella Bruno.

Orari di ricevimento: si riceve esclusivamente su appuntamento

Ubicazione dell'Ufficio: Via Templari, 15 Lecce

Telefono:

0832/6931  

RICORSO

Il ricorso può essere presentato dal conducente o dal proprietario del veicolo al Prefetto entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale  relativo alla violazione. Il Prefetto decide entro 90 giorni dal completamento dell'istruttoria. Se il verbale è archiviato viene disposto immediatamente il dissequestro del mezzo. Contro l'ordinanza di rigetto del ricorso può essere proposto ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica della stessa.

Il ricorso deve essere trasmesso esclusivamente con Raccomandata a/r o mezzo P.E.C.  (protocollo.prefle@pec.interno.it).  

DISSEQUESTRO

Il dissequestro del veicolo, avvenuto a seguito della violazione dell'art.193 del C.d.S., deve essere richiesto al comando che ha disposto il sequestro solo dopo aver effettuato i seguenti pagamenti:

pagamento della sanzione registrata sul verbale di contestazione (sanzione in misura ridotta);

pagamento del premio assicurativo (il premio assicurativo deve avere il contratto annuale)

Il dissequestro del veicolo deve essere richiesto dal trasgressore (intestatario del verbale di contestazione) oppure dal proprietario del veicolo. 

ROTTAMAZIONE

La rottamazione del veicolo sequestrato dovrà essere richiesta dall'interessato al Comando che ha riscontrato l'infrazione entro trenta giorni dalla data della contestazione della violazione . L'interessato, per rottamare il veicolo, dovrà versare una cauzione pari all'importo indicato sul verbale (866 euro oppure 606,20 se l'operazione avviene entro il 5°giorno dalla contestazione). La metà della cauzione versata (433 euro oppure 303,10 se la cauzione era stata versata entro il 5° giorno) verrà restituita dopo l'avvenuta demolizione, ossia dietro presentazione del certificato di demolizione rilasciato dal centro autorizzato. 

RATEIZZAZIONE

La rateizzazione della sanzione, registrata sul verbale di contestazione, può essere richiesta alla Prefettura con domanda in carta semplice entro 30 giorni dalla data della contestazione o della notifica del verbale . La domanda (vedi modello A  richiesta di rateizzazione) deve essere accompagnata da un'autocertificazione del richiedente, relativa alla sua situazione economica (vedi modello di autocertificazione stato reddituale o economico). Il veicolo sarà dissequestrato solo   previo pagamento    dell'intero piano rateizzato. 

Scarica: Modello autocertificazione stato reddituale o economico

Scarica: Modello richiesta rateizzazione

La richiesta di rateizzazione deve essere inoltrata a questa Prefettura  tramite Raccomandata A/R o tramite P.E.C. ( protocollo.prefle@pec.interno.it ). 

IMPORTANTE Se entro 60 giorni dalla data di contestazione della violazione o della notifica del verbale non viene presentato ricorso e non viene effettuato il pagamento della sanzione amministrativa la Prefettura ne dispone la confisca .

Riferimenti normativi:

Legge 24.11.1981 n. 689

Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285, art.97 6° comma e art.193 (Nuovo codice della strada)

D.P.R. 16.12.1992 n. 495

Ultimo aggiornamento
Martedì 4 Giugno 2024, ore 13:29