Disposizioni di legge [1], emanate per assicurare una migliore tutela dell'accesso al credito, hanno attribuito al Prefetto la facoltà di segnalare all'Arbitro Bancario Finanziario - in forma riservata - problematiche evidenziate dai cittadini e relative alle valutazioni del merito del credito nell'ambito di operazioni di finanziamento e invitare la banca interessata a fornire una risposta argomentata.
Istituito nel 2009, l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un organismo indipendente che si occupa della risoluzione delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari finanziari, riguardanti operazioni e servizi bancari e finanziari in relazione a rapporti di valore non superiore a 100 mila euro.
La procedura di ricorso all'ABF è avviata dal Prefetto che trasmette alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente una segnalazione corredata dall'istanza presentata dal cliente della banca.
Le istanze degli interessati dovranno essere trasmesse al Prefetto esclusivamente attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.prefli@pec.interno.it , avvalendosi del modello a tal fine predisposto e scaricabile in questa sezione.
Alla trasmissione della segnalazione alla segreteria dell'ABF verranno allegati i seguenti documenti:
a) istanza dell'interessato prodotta per mezzo di posta certificata e senza alcun contributo alle spese di procedura;
b) invito rivolto dal Prefetto alla banca di fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito entro 30 giorni, ovvero entro altro termine fissato dallo stesso Prefetto;
c) risposta di cui al precedente punto b), contenente le osservazioni della banca anche sugli eventuali rilievi formulati dal cliente o dal Prefetto;
d) relazione del Prefetto, contenente l'oggetto del ricorso e l'esposizione delle ragioni per le quali ritiene necessario sottoporre la controversia all'ABF.

La segnalazione del Prefetto all'ABF, che sarà contestualmente trasmessa anche all'interessato ed alla banca, potrà essere effettuata entro 60 giorni successivi alla ricezione della domanda, anche in caso di mancata risposta della banca all'invito di cui al punto b) entro il termine indicato.
Nei 30 giorni successivi alla ricezione la segreteria tecnica sottopone la segnalazione all'esame del collegio per la decisione, salvo eventuali sospensioni che, comunque, non potranno superare complessivamente i 30 giorni.
La relativa decisione sarà comunicata alle parti e, per conoscenza, al Prefetto.
Si rammenta, altresì, che la stessa normativa ha anche istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, un Osservatorio per l'analisi ed il monitoraggio dell'andamento dei finanziamenti erogati dal settore bancario e delle relative condizioni e per la promozione delle migliori prassi di finanziamento, in relazione alle specifiche situazioni locali.   

[1] L'a rt. 27-bis, comma 1-quinquies, intitolato " Nullità di clausole nei contratti bancari" del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal decreto legge 24 marzo 2012, n. 26, convertito , con modificazioni, dalla legge del 18 maggio 2012 n. 62, ha stabilito che: "ove lo ritenga necessario e motivato, il Prefetto segnala all'Arbitro bancario finanziario, istituito ai sensi dell' articolo 128-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari."

[2] L’organo decidente è articolato sul territorio nazionale in tre Collegi:

Milano: decide i ricorsi dei clienti che hanno domicilio in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto;

Roma: decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria oppure in uno Stato estero;

Napoli: decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 12 Giugno 2024, ore 15:06
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