ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI NON SOGGETTI A TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA
Presso la Prefettura di Livorno è stato istituto l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio c.d. "White List", previsto dalla Legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 ed entrato in vigore il 14 agosto 2013.
Ai sensi dell'art. 1, comma 52 della Legge 190/2012, le stazioni Appaltanti, prima di sottoscrivere, autorizzare un contratto o un subcontratto, di qualsiasi importo, relativi alle attività elencate dall'art. 1, comma 53 della citata Legge, dovranno obbligatoriamente acquisire, la comunicazione e l'informazione antimafia mediante consultazione delle White List.
L'iscrizione nella White-List tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipulazione, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.
PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE
La richiesta, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, deve essere presentata dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante per le imprese organizzate in forma di società, all'indirizzo di posta elettronica certificata della Prefettura della provincia in cui ha sede l'impresa richiedente, ovvero, se si tratta di società costituite all'estero, alla Prefettura nella cui provincia si trova una delle sedi secondarie con rappresentanza stabile; le società costitute all'estero (c.d. "Società straniere") prive di tali sedi secondarie nel territorio dello Stato, invece, possono presentare istanza presso una qualunque Prefettura.
Le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco della Prefettura sono quelle espressamente individuate nell'art.1, co. 53 della legge n. 190/2012, modificate dall'art. 4 bis del D.L. n. 23/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 40/2020:
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporto per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri;
- servizi funerari e cimiteriali;
- ristorazione, gestione delle mense e catering;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
Le istanze devono essere inviate alla casella P.E.C. dell'ufficio antimafia: protocollo.prefli@pec.interno.it.
Documentazione da allegare alle istanze
- la dichiarazione sostitutiva d'iscrizione alla C.C.I.A.A. contenente tutti i dati relativi ai soggetti di cui all' art. 85 del D. Lgs. 159/2011, nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa stessa;
- la dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi maggiorenni;
- la dichiarazione sostitutiva relativa al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall' art. 85, comma 2, lett. c) del D. Lgs.159/2011 e riferita anche ai familiari conviventi maggiorenni;
- per l'iscrizione nel settore " guardiania nei cantieri " è necessario allegare all'istanza anche la licenza ex art. 134 del R.D. 18 giugno 1931 n.773, qualora rilasciata da altra Prefettura-UTG.
Nel caso di società fiduciarie o di trust i controlli antimafia si estendono anche al fiduciante e al trustee.
Nel caso di Società consortili o di Consorzi, la documentazione deve essere integrata con:
- dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10% ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della P.A.;
- copia delle dichiarazioni sostitutive di iscrizione alla C.C.I.A.A. riferite alle suddette società consorziate.
- dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi maggiorenni.
Procedimento d'iscrizione
Il Prefetto di Livorno, esperite con esito negativo le verifiche volte ad accertare l'insussistenza di condizioni ostative di cui agli artt. 67, 84 comma 4 e 91 comma 6 del D. Lgs. 159/2011, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano situazioni ostative, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone, comunque, notizia all'interessato.
Termine di validità dell'iscrizione
L'iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.
Aggiornamento periodico dell'elenco
L'impresa comunica alla Prefettura, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco.
L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi.
Cancellazione dalle White List
- nel caso in cui, successivamente all'iscrizione, emergano situazioni di controindicazione ai sensi degli artt. 67, 84 comma 4 e 91 comma 6 del D. Lgs. 159/2011;
- mancata tempestiva comunicazione di eventuali variazioni intervenute negli assetti proprietari o gestionali dell'impresa, ovvero nell'incarico di direttore tecnico (se previsto).