Dirigente dell'Area:      Dott.ssa Paola Mauro

Addetto al servizio:      Dott.ssa Ilaria Anglani

                                        Dott.ssa Ilaria Ciullo 

                                        Dott.ssa Angela Ritucci 

Apertura al pubblico: si riceve solo previo appuntamento telefonico

Telefoni: 0832/693497 - 0832/693417 - 0832/693449

Indirizzo P.E.C.: protocollo.prefle@pec.interno.it

Ubicazione dell'Ufficio: Via XXV Luglio 1 -  Terzo Piano 

 

La vigente normativa a sostegno delle vittime di estorsione e di usura consente il ristoro in favore degli operatori economici ovvero di coloro che esercitano una libera arte o professione che, dopo aver subìto danni a causa di tali attività delittuose, decidono di denunciare, collaborando con le Istituzioni. 

Un importante strumento per la realizzazione di tale obiettivo è rappresentato dal Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici. 

Nel caso dell’usura, il predetto Fondo offre alle vittime l’accesso ad un mutuo, di durata non superiore al decennio, a interessi zero, per il rilancio della propria attività e il reinserimento nel sistema economico legale. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 15 della L. 7 marzo 1996, n. 108 è istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze un “Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura” finalizzato all’erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai confidi (strutture consortili e cooperative formate, a livello locale, da rappresentanti delle categorie economiche e produttive) e a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura, con i quali fornire alle banche garanzie sui prestiti concessi ai soggetti in difficoltà: operatori economici da una parte, singoli e famiglie dall'altra. In particolare, gli operatori economici (artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, ecc…) possono rivolgersi ai Confidi che abbiano costituito i fondi speciali antiusura. I singoli e le famiglie possono, invece, rivolgersi alle Fondazioni antiusura, riconosciute ed iscritte in un apposito elenco tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

 

DESTINATARI DELLE MISURE DI SOSTEGNO

Possono presentare domanda di mutuo i soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino, altresì, parti offese nel relativo procedimento penale.

I BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE 

L’istante, vittima di usura, può chiedere la concessione di un mutuo senza interessi, rimborsabile in dieci anni, a copertura del danno subito per effetto degli interessi usurari corrisposti o di altri vantaggi usurari.  Ai sensi dell’art. 14, comma 4, della L. n. 108/1996, Il Fondo può erogare un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori e rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.

Requisiti per ottenere il mutuo senza interessi:

L’istante deve dichiarare:

  • di esercitare un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica ovvero una libera arte o professione; 
  • di essere vittima del reato di usura e di risultare parte offesa nel relativo procedimento penale;
  • di non versare in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) e c) della L. 23 febbraio 1999, n. 44 e di aver riferito all’autorità giudiziaria tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza;
  • di non versare in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 14, commi 7 e 8 della L. 7 marzo 1996, n. 108.

Concessione mutuo: la concessione del mutuo è deliberata dal Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura ed è disposta con decreto del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, presso il Ministero dell’Interno - Roma. 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L’istanza volta ad ottenere la concessione del mutuo può essere presentata dall’interessato (anche a mezzo di un rappresentate a ciò delegato) oppure tramite il Consiglio nazionale del proprio ordine professionale, dall’Associazione nazionale di categoria rappresentata nel C.N.E.L. o un’organizzazione antiracket e antiusura iscritta nell’apposito albo disciplinato dal Decreto del Ministro dell’Interno n. 220/2007, al Prefetto della provincia ove si è verificato l’evento lesivo ovvero si è consumato il delitto. 

La domanda è presentata, per il tramite della Prefettura – UTG, entro ventiquattro mesi a decorrere dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l’interessato, in qualità di persona offesa dal reato, ha avuto conoscenza dell’inizio delle indagini (art.14, comma 5, della Legge n. 108/1996, come modificato dall’art. 38 bis del d. l. n.113/2018, convertito dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132).

Per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo è necessario avvalersi unicamente dell’apposita piattaforma elettronica (S.T.E.P.) per l’invio online dell’istanza e per la gestione informatizzata del rapporto con l’Amministrazione, attenendosi alle istruzioni contenute nel relativo “Manuale utente”

Eventuali interventi da parte della Prefetture possono essere richiesti tramite la casella di posta elettronica step.assistenza@interno.it

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

Sulla piattaforma informatica S.T.E.P. è disponibile uno specifico modulo, da compilare in tutti i campi presenti. La documentazione necessaria ai fini della compilazione della domanda è indicata nella stessa piattaforma, nel corso dell'espletamento della procedura on line di presentazione dell’istanza.

Ogni ulteriore utile indicazione è reperibile consultando il “Manuale utente” nonché il “Vademecum” predisposto dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.

IPOTESI DI REVOCA

Il Comitato di solidarietà può deliberare la revoca dei provvedimenti di erogazione di mutuo nonché procedere al recupero delle somme già erogate nei seguenti casi: 

  • se il procedimento penale per il delitto di usura di cui si è stati vittima si conclude con provvedimento di archiviazione, ovvero con sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione;
  • se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità al piano di investimento presentato con la domanda di mutuo;
  • se sopravvengono le condizioni ostative previste dalla legge per la concessione del mutuo.

 

PER ASSISTENZA gli interessati potranno rivolgersi al personale dell'Area I – Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale di questa Prefettura; alle Associazioni antiracket e alle Fondazioni e/o Associazioni antiusura iscritte nell’apposito registro prefettizio, che possono anche essere delegate a presentare istanza per conto della vittima. 

 

Per ulteriori approfondimenti visita la pagina del sito del Ministero dell'Interno

Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 16 Luglio 2024, ore 12:11