NOVITA' PROCEDURALI introdotte dalla Circolare Ministero dell'Interno n. 716 del 03/02/2014
In caso di assenza ingiustificata alla sessione di test o di mancato superamento l'interessato non potrà richiedere una nuova prenotazione se non dopo 90 giorni , decorrenti dalla data in cui avrebbe dovuto svolgere o superare il test.
L'unica giustificazione per l'assenza saranno i motivi di salute, certificati dal medico di base o da un medico della ASL. Detto certificato dovrà essere prodotto alla Commissione, incaricata dello svolgimento del test presso il CTP competente, il giorno fissato per il test indicato nella convocazione. In tale ipotesi la Commissione, nel trasmettere l'esito dei test di quella sessione alla Prefettura, dovrà trascrivere " assente giustificato ". Negli altri casi annoterà " assente ingiustificato ".
Il sistema informatico inibirà automaticamente una nuova richiesta di prenotazione del test prima della scadenza dei 90 giorni a tutti coloro i quali risulteranno assenti ingiustificati o bocciati.
Rimane, tuttavia, ferma la possibilità per il cittadino straniero di richiedere alla Prefettura, prima della data fissata per lo svolgimento del test, lo spostamento della sessione in caso di impedimento.
E' stata resa obbligatoria la compilazione del campo indirizzo mail nel modulo di prenotazione on line, in modo da aggiungere un ulteriore strumento di comunicazione con l'utente.
Le suddette modifiche dell'applicativo saranno in esercizio a far data dall' 11 febbraio 2014 .
Nelle ipotesi di assenza ingiustificata e di test non superato, gli stranieri che abbiamo già presentato domanda per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo vedranno rigettata l'istanza per mancanza del requisito della conoscenza della lingua italiana.
Appare, quindi, opportuno, soprattutto nell'interesse degli utenti, che l'istanza del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo sia presentata solo dopo aver verificato, attraverso la sottoposizione al test, il possesso del requisito della conoscenza linguistica, che sarà sicuramente più completa in prossimità del completamento del quinquennio di regolare soggiorno necessario per richiedere il permesso stesso.
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Il 9 dicembre 2010 è entrato in vigore il DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 2010 che fissa le modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana al cui superamento è subordinato il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo previsto dall'art.9 del D. Lgs. n.286/1998.
Non è necessario effettuare il test della lingua italiana , così come previsto dall'art. 4 - comma 1 nel caso in cui lo straniero sia in possesso di:
- attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa, rilasciato dagli enti certificatori, riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e da quello dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: Università degli Studi Roma Tre, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Società Dante Alighieri;
- titoli di studio o titoli professionali (diploma di scuola secondaria italiana di primo grado o secondo grado, oppure certificati di frequenza relativi a corsi universitari, master o dottorati);
- riconoscimento del livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione;
- attestazione che l'ingresso in Italia avvenuto ai sensi dell'art. 27, co. 1 - lett. a), c), d), q) - del T.U. sull'Immigrazione;
- certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, nella quale sia dichiarato che lo straniero è affetto da gravi limitazioni alle capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o handicap.
- L'avvenuta frequenza di corsi di lingua italiana presso i CTP conclusi con il conseguimento di un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2.
LA PROCEDURA INFORMATIZZATA
L'inoltro delle domande e la gestione del procedimento
A partire dal 9 dicembre p.v., lo straniero che intende richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo dovrà inoltrare l'istanza di svolgimento del test in via informatica, collegandosi al sito internet Portale Servizi DLCI e compilare in ogni sua parte la domanda.
Durante la fase di inoltro della domanda, sarà fornita assistenza agli stranieri, attraverso un servizio di help-desk tramite e-mail ad un indirizzo di posta elettronica dedicato e disponibile sulla home page del sito sopra indicato.
Il sistema acquisirà le richieste di partecipazione al test presentate on-line e le trasferirà alle Prefetture territorialmente competenti in base al domicilio dei richiedenti.
Automaticamente il sistema effettuerà i controlli per verificare:
- che sussista il permesso di soggiorno indicato;
- che il richiedente sia maggiore di 14 anni;
- che non risulti una richiesta precedente ancora in attesa di convocazione;
- che il test non sia stato già superato.
Sulla base del domicilio indicato dal richiedente il sistema automaticamente assocerà ad una sede ed alle relative date, le richieste pervenute in base alla disponibilità.
IL RICHIEDENTE RICEVERA' VIA POSTA LA CONVOCAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TEST PRESSO IL CPIA - Centro Provinciale Istruzione Adulti - Via Oberdan, 2 Forlì - Tel. 0543/34180