Qualsiasi cittadino che intende cambiare o modificare il proprio nome e/o cognome, anche perché ridicoli, vergognosi o rivelanti l'origine naturale, deve essere autorizzato dal Prefetto. 
Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.
L'istanza può essere presentata solo da cittadini italiani.
In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.

Il Prefetto:
• riceve e istruisce le istanze di cambiamento di nome e cognome
• autorizza il cambiamento del nome e del cognome.
La domanda (in bollo o in carta semplice ove si richieda il cambiamento del nome o del cognome perchè ridicoli, vergognosi o rivelanti l'origine naturale) deve essere presentata in Prefettura-U.T.G. e sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto a riceverla o inviata per posta ordinaria, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La Prefettura-U.T.G. competente a ricevere la domanda è quella della provincia del luogo di residenza o del luogo nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova registrato l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda.
Lo stesso decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte del richiedente, a determinate persone .
Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.
Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla prefettura competente copia dell'avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata. Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome e/o del cognome.

Area II: Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni Elettorali e Referendarie
Dirigente
Dott.ssa Giovanna LONGHI
Nome ufficio
Tutela e mutamento del Nome
Responsabile del procedimento
Dr.ssa Patrizia Amato
Ubicazione dell'ufficio
Piano Terra
Telefoni
Orari di ricevimento
  • Lunedì dalle 10:00 alle 12:00
  • Martedì dalle 10:00 alle 12:00
  • Mercoledì dalle 10:00 alle 12:00
  • Giovedì dalle 10:00 alle 12:00
  • Venerdì dalle 10:00 alle 12:00

Ultimo aggiornamento
Giovedì 20 Giugno 2024, ore 16:26