L'iscrizione negli "elenchi" delle white list , essendo subordinata alla preventiva verifica da parte della Prefettura della circostanza che gli operatori economici richiedenti siano in possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio dell'informazione antimafia liberatoria, comporta un effetto-equipollenza della stessa all' informazione e comunicazione antimafia liberatoria.

In capo ai soggetti di cui all' art. 83 del Codice antimafia permane la necessità di comunicare alla Prefettura, che sarebbe competente al rilascio della documentazione antimafia, l'avvenuta acquisizione della documentazione tramite la consultazione, anche telematica, delle white list.

Ultimo aggiornamento
Giovedì 5 Settembre 2024, ore 15:26