- Legge 15 luglio 2009, n. 94
- Legge 5 febbraio 1992, n. 91
- D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
- D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (art. 14) convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132
- D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173
Tutte le informazioni relative ai requisiti e alle modalità di presentazione dell'istanza, nonché alla documentazione da produrre, sono già disponibili sul presente sito web .
Ulteriori dettagli sono forniti nella pagina correlata F.A.Q. - Cittadinanza
Per richieste di informazioni particolari l'Ufficio risponderà esclusivamente al seguente indirizzo e-mail: immigrazionebis.pref_firenze@interno.it
Lo stato delle istanze in corso di trattazione è reperibile unicamente dagli utenti consultando il portale "Cittadinanza" del Ministero https://portaleservizi.dlci.interno.it.
CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA
Possono presentare istanza per la cittadinanza italiana:
1) CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)
Il cittadino straniero o apolide, coniugato con un cittadino italiano, può chiedere di acquistare, ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni (comprese le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 2009, n. 94), la cittadinanza italiana se:
- residente legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio (il termine è ridotto della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi;
- se residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio.
Se il coniuge è diventato cittadino italiano, i termini di cui sopra decorrono dal giuramento del coniuge. Se il matrimonio è stato celebrato all'estero, l'atto di matrimonio deve essere trascritto presso il Comune di residenza. La trascrizione deve avvenire prima della presentazione della domanda.
Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.
2) CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992)
La cittadinanza italiana viene concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, ai cittadini stranieri residenti in Italia se in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- nato in Italia ed ivi residente legalmente da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
- figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, residente legalmente in Italia da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
- maggiorenne, adottato da cittadino italiano, residente legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione (art.9, c.1, lett.b) ;
- aver prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e la domanda potrà essere presentata alla competente Autorità Consolare) (art.9, c.1, lett.c);
- cittadino U.E. residente legalmente in Italia da almeno 4 anni (art.9, c.1, lett.d);
- apolide o rifugiato residente legalmente in Italia da almeno 5 anni (art.9, c.1, lett.e);
- cittadino extracomunitario residente legalmente in Italia da almeno 10 anni (art.9, c.1, lett.f).
N.B. Per tutti i suindicati casi è previsto il possesso di un reddito personale (o dei familiari inseriti nello stesso stato di famiglia) negli ultimi 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda, i cui limiti minimi per ciascun anno sono di:
- euro 8.263,31 per richiedenti senza persone a carico;
- euro 11.362,05 per richiedenti con coniuge a carico, aumentabili di euro 516,00 per ogni ulteriore figlio a carico.
I redditi personali sono autocertificabili nel modulo di istanza online. Se al reddito complessivo concorrono uno o più membri del nucleo familiare, i dati di tali familiari e gli importi dei rispettivi redditi dovranno essere indicati nell'apposita sezione del modulo di istanza. Oltre a ciò, ciascun familiare che concorre al reddito dovrà sottoscrivere una "dichiarazione di mantenimento" la quale, corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere inserita nella procedura online alla voce "Documento generico", unitamente alla scansione della documentazione fiscale relativa ai redditi dichiarati.
Si precisa che ai fini della valutazione della congruità dei redditi possono essere presi in considerazione esclusivamente quelli dei componenti conviventi del nucleo familiare indicati nell'articolo 433 del Codice Civile.
PERMESSO DI SOGGIORNO DI LUNGO PERIODO - AVVISO
Prima di procedere con la registrazione della domanda per l’acquisizione della cittadinanza, assicurarsi che il proprio permesso di soggiorno lungo periodo sia stato aggiornato secondo la Legge n. 238 del 2021.
In caso contrario, è necessario recarsi presso la competente Questura e richiedere l’aggiornamento.
Saranno ammissibili le istanze a cui venga allegata la domanda di aggiornamento del permesso di soggiorno (inserito in un unico file insieme al permesso di soggiorno stesso).
Nel caso in cui sia stata già prodotta la domanda allegando il permesso di soggiorno di lunga durata in formato cartaceo è ugualmente necessario recarsi presso la competente Questura, richiedere l'aggiornamento, e trasmetterlo a comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it indicando nell’oggetto il numero di K10.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
Lo straniero può presentare la domanda di concessione della cittadinanza italiana ON LINE, registrandosi al portale del Ministero dell'Interno al seguente link:
https://portaleservizi.dlci.interno.it
Dal 18 giugno 2015 questa è la sola modalità di presentazione ammessa. Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda e allegare la documentazione richiesta.
La Prefettura si riserva di convocare lo straniero presso i propri sportelli per la verifica dell'autenticità dei documenti scansionati.
Dopo aver presentato la domanda, collegandosi al portale lo straniero potrà visualizzare le comunicazioni a lui inviate dalla Prefettura concernenti:
- l'avvenuta accettazione della sua domanda e l'avvio del procedimento
- l'eventuale irregolarità della documentazione allegata
- la data di convocazione presso gli sportelli della Prefettura per il controllo degli originali dei documenti allegati in formato elettronico.
Tali comunicazioni saranno precedute dall'invio all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo straniero sul modulo di domanda di un messaggio che invita alla consultazione del portale.
QUALI DOCUMENTI PRODURRE
- certificato di nascita legalizzato munito di traduzione legalizzata (non richiesto per i nati in Italia);
- certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) legalizzato e munito di traduzione legalizzata (non richiesto per i residenti in Italia da prima del compimento del 14° anno di età);
- ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di € 250, (mod.451), previsto dalla legge 94/2009, sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I.- CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94";
A partire dal 20 maggio 2022 è possibile effettuare il pagamento dell'imposta di bollo e/o del contributo di € 250 tramite PagoPA direttamente dal portale contestualmente alla presentazione della domanda.
- una marca da bollo da 16 euro (i cui estremi dovranno essere indicati nella apposita sezione del modulo online);
- documento di riconoscimento italiano;
- documento di riconoscimento del Paese di origine;
- titolo di soggiorno (per i cittadini comunitari: attestazione di soggiorno permanente di cittadino UE, rilasciata dal Comune di residenza anagrafica);
- redditi del triennio personali e/o di familiari conviventi (solo per le istanze ex art. 9);
- certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana, come da circolare n. 666 del 25/1/2019, consultabile in calce alla pagina.
Documentazione aggiuntiva:
- per richieste in base all'art.9, comma 1, lett. A: certificato di cittadinanza del genitore o dell'ascendente in linea retta fino al secondo grado;
- per richieste in base all'art.9, comma 1, lett. B: sentenza di adozione rilasciata dal tribunale;
- per richieste in base all'art.9, comma 1, lettera C: documentazione relativa alla prestazione del servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato;
- per richieste in base all'art.9, comma 1, lett. E e all'art. 16, comma 2: certificato di riconoscimento dello status di apolide o dello status di rifugiato.
N.B.: per ciascun certificato da allegare dovrà essere generato e caricato un unico file in formato pdf comprensivo di tutte le pagine di cui è composto (anche retro).
Le generalità riportate sia nei documenti italiani che in quelli stranieri dovranno essere le stesse in tutti gli atti. Le discordanze eventualmente riportate nella documentazione potranno essere sanate con una attestazione con la quale l'Autorità Consolare dello Stato di appartenenza certifichi che le diverse generalità si riferiscono alla stessa persona oppure allo stesso luogo di nascita, indicando quelle esatte e chiarendo i motivi delle differenze presenti negli atti.
Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore giurato autorizzato dal Tribunale, ovvero da chiunque conosca la lingua in cui è redatto il certificato oltre a quella italiana (ad eccezione dell'interessato). In questo ultimo caso, la traduzione deve essere asseverata attraverso la produzione del relativo verbale di giuramento, ricevuto dal cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario, compreso l'Ufficio del Giudice di Pace senza ulteriori adempimenti.
I RIFUGIATI, gli APOLIDI e i TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, in mancanza del documento di cui al punto 1) potranno produrre atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori; e per il documento di cui al punto 2) atto di notorietà , formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, in cui si attesti che la persona non ha riportato condanne penali né ha procedimenti penali in corso nel proprio Paese di origine e negli eventuali Paesi terzi di residenza.
AVVERTENZE SULLA COMPILAZIONE DEL MODULO DI ISTANZA ONLINE
Si sottolinea di prestare particolare attenzione alla compilazione della Sezione del modulo denominata "Dati del Certificato di Nascita":
- Alla voce "Luogo di nascita" dovrà essere inserito il Comune di nascita esattamente come indicato nel suddetto documento ( non deve essere inserita la provincia né lo Stato).
- Alla voce "Cognome" dovrà essere inserito il cognome indicato nel certificato, anche nel caso che tale cognome sia diverso da quello attuale (per esempio a seguito di matrimonio). In tal caso, alla voce "Certificato di nascita con attestazione marginale - atto di matrimonio/unione civile - attestazione di esatta generalità" dell'istanza online dovrà essere allegata documentazione relativa alla variazione anagrafica (per esempio: certificato di matrimonio e/o divorzio oppure dichiarazione consolare).
VALIDITA' DEI DOCUMENTI
I certificati di nascita del Paese d'origine dei richiedenti non hanno scadenza; i certificati penali del Paese d'origine e di eventuali Paesi terzi di residenza hanno validità limitata a sei mesi dalla data di rilascio del documento da parte dell'autorità estera competente.
AVVISO: In caso di accettazione della domanda l'utente riceverà la comunicazione di avvio del procedimento e il codice K10 attribuito alla pratica 10 giorni lavorativi dopo l'inserimento dell'istanza .
TERMINI DEL PROCEDIMENTO
L'art. 14, comma 1 lett. c) del Decreto Legge Sicurezza, pubblicato nella G.U. n. 231/2018, vigente dal 5 ottobre 2018, fissa i termini di definizione dei procedimenti di concessione della cittadinanza di cui agli artt. 5 (per matrimonio) e 9 (per residenza) in quarantotto mesi dalla data di presentazione dell'istanza.
Il comma 2 del medesimo articolo precisa che tale disposizione si applica anche ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Successivamente, l'art. 4 comma 5 del D.L. 21 ottobre 2020 n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020 n. 173 ha stabilito il nuovo termine di 24 mesi prorogabili fino al massimo di 36 mesi solo per le istanze presentate dal 20/12/2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione).
SOLLECITI
Si invitano gli utenti e i loro legali rappresentanti, al fine di ottimizzare il servizio, di non inviare solleciti o diffide a questo Ufficio prima della scadenza del suddetto termine. Si rammenta che lo stato di avanzamento del procedimento può essere seguito attraverso il portale "Cittadinanza" del Ministero dell'Interno https://portaleservizi.dlci.interno.it .
Decorso il termine dei 48 mesi (o di 24 mesi per le istanze presentate dopo il 20 dicembre 2020), eventuali richieste di sollecito dovranno essere inviate via P.E.C. al Ministero dell'Interno, responsabile del procedimento, secondo le modalità indicate al paragrafo successivo, e non a questo Ufficio.
COME COMUNICARE COL MINISTERO DELL'INTERNO
Il Ministero dell'Interno ha attivato un indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) dedicato alle richieste di informazioni relative alle domande di cittadinanza per residenza , ai quali gli interessati potranno scrivere per ricevere informazioni riguardo la propria pratica. In termini di sicurezza, la posta elettronica certificata permette di dare a un messaggio di posta elettronica la piena validità legale nei casi previsti dalla normativa, garantisce data e ora riferiti all'accettazione e alla consegna del messaggio e l'integrità del contenuto trasmesso.
Pertanto, per ottenere un più efficace riscontro alle diverse comunicazioni relative alle istanze di naturalizzazione (solleciti, diffide, richieste di accesso e altro), gli interessati o i loro legali rappresentanti, sono invitati a comunicare con la Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it
E' anche possibile scrivere una mail oppure una pec all'indirizzo poloorientacittadinanza@pecdlci.interno.it per richiedere informazioni sulla propria domanda di cittadinanza.
Un gruppo di consulenti specializzati analizzerà le comunicazioni e risponderà tempestivamente.
Se l'interessato ha una domanda in corso è necessario indicare nell'oggetto della mail o della pec il numero della domanda (K10/...... o K10/C/........) e la provincia di residenza oppure il codice identificativo ( id token) e la provincia di residenza. ( esempio: "k10/...... Firenze")
Se l'interessato non ha una domanda in corso è necessario indicare nell'oggetto della mail o della pec la dicitura "richiesta informazioni" ed aggiungere la provincia di residenza ( esempio: "richiesta Firenze").
NUOVE MODALITA' DI NOTIFICA DEL DECRETO DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA
Si informano gli utenti che è stata implementata una nuova modalità di notifica del decreto di concessione della cittadinanza italiana. Tale provvedimento non viene più trasmesso al Comune di residenza ma viene notificato direttamente all'utente tramite Piattaforma Notifiche Digitali. Dalla data di notifica del decreto decorrerà il periodo di sei mesi entro il quale l'interessato dovrà prestare giuramento. La comunicazione di trasmissione del decreto contiene le istruzioni su come contattare il Comune di residenza anagrafica per concordare i successivi adempimenti.
AVVISO PER GLI UTENTI CHE HANNO INSERITO LA PROPRIA ISTANZA DI CITTADINANZA PRIMA DEL 1 SETTEMBRE 2020 - ASSOCIAZIONE SPID
Dal 1/9/2020 è obbligatoria la registrazione al portale "Cittadinanza" tramite credenziali SPID . Si invitano gli utenti che hanno inserito la loro istanza prima di tale data e non hanno ancora ottemperato a tale obbligo a provvedere quanto prima ad associare la pratica con credenziali SPID, per consentire la consultazione dello stato pratica e delle relative comunicazioni da parte del Ministero dell'Interno e/o della Prefettura competente. In mancanza, non sarà più possibile accedere ai suddetti servizi.
AVVISO PER GLI UTENTI NON ANCORA CONVOCATI
Per disposizione del Ministero dell'Interno, a decorrere dal 12 maggio 2021, è stata eliminata la fase procedimentale consistente nella convocazione del richiedente per l'identificazione e la verifica della documentazione a corredo dell'istanza inviata online.
Tale disposizione, implementata ai fini della semplificazione e dello snellimento del procedimento, è stata resa possibile in quanto l'identificazione digitale del richiedente, ora certificata da SPID, consente di fare a meno della presenza fisica dell'interessato presso gli Uffici della Prefettura, e la verifica della regolarità degli atti prodotti può essere verificata in via esclusivamente informatica con le rappresentanze diplomatiche responsabili della legalizzazione.
Pertanto, ai richiedenti la cittadinanza che alla suddetta data non sono ancora stati convocati per l'identificazione e la verifica dei documenti originali, questo Ufficio trasmetterà tramite il servizio di messaggistica del portale "Cittadinanza" un foglio notizie , che l'utente dovrà restituire compilato all'Ufficio, all'indirizzo P.E.C. indicato nel messaggio, entro venti giorni dal ricevimento del medesimo.
Si raccomanda agli utenti di compilare il foglio notizie in ogni sua parte, con completezza e rappresentando correttamente le informazioni richieste, sulla veridicità delle quali questo Ufficio potrà comunque eseguire le verifiche che riterrà necessarie.
Si precisa che la compilazione del foglio notizie riguarderà solo i richiedenti la cittadinanza per residenza (ex art. 9), mentre i richiedenti la cittadinanza per matrimonio con coniuge italiano (ex art. 5) dovranno solo attendere l'esito dell'istanza nei termini di legge, senza ulteriori incombenze a loro carico.
Si precisa inoltre che gli utenti sono tenuti a conservare gli originali della documentazione inserita nell'istanza online fino al termine del procedimento e mostrarla, se richiesto, in qualsiasi momento questo Ufficio lo ritenesse necessario.
Si raccomanda infine agli utenti che non avessero ancora associato la propria pratica allo SPID di provvedere in tal senso quanto prima, come indicato nel precedente paragrafo, al fine di consentire il corretto proseguimento del procedimento e la notifica del decreto di concessione della cittadinanza, come precisato nel successivo paragrafo.
CITTADINI UCRAINI
Ai sensi dell'art. 6, c. 2, del D.P.C.M. del 28 marzo 2022, i cittadini ucraini che presentino domanda di cittadinanza dopo il 24 febbraio 2022 sono esonerati dal produrre l'atto di nascita e il certificato penale dello Stato di origine, fino alla cessazione dello stato di emergenza, al termine del quale provvederanno alla regolarizzazione dell'istanza .
A tal fine i richiedenti la cittadinanza dovranno compilare e sottoscrivere la dichiarazione che troveranno tra i modelli scaricabili in calce alla presente pagina ("dichiarazione per cittadini Ucraina"), che dovrà essere allegata nell'istanza online negli spazi previsti per il certificato di nascita e per il certificato penale.
CITTADINI BRITANNICI
Il 31 dicembre 2020 è cessato il periodo di transizione previsto dall''Accordo di recesso tra l''Unione Europea e il Regno Unito entrato in vigore il 1° gennaio 2020, data dalla quale i cittadini britannici sono a tutti gli effetti cittadini di un Paese terzo. In base all'Accordo di recesso, i cittadini del Regno Unito che si sono stabiliti in Italia prima del 1° gennaio 2021 non sono tenuti a possedere un permesso di soggiorno. Pertanto, per la presentazione della domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9, c. 1, essi dovranno attestare la residenza legale soltanto mediante l''iscrizione anagrafica presso il Comune. Il richiedente la cittadinanza, nel compilare l'istanza, alla schermata "Titolo di soggiorno" dovrà cliccare nel menu a tendina la voce "Richiesta di iscrizione anagrafica" e non dovrà indicare un permesso di soggiorno, sempreché sia stato regolarmente presente in Italia prima del 1 gennaio 2021.
ISTANZA DI RIMBORSO DI CONTRIBUTO NON UTILIZZATO
L'utente che abbia provveduto al versamento di un contributo per l'istanza di cittadinanza e non l'abbia utilizzato, può richiederne il rimborso.
A tal fine dovrà:
- scaricare il modulo di istanza di rimborso disponibile in calce alla presente pagina web;
- stampare, compilare e sottoscrivere il modulo al quale dovrà essere applicata una marca da bollo da € 16,00;
- allegare al modulo (in duplice copia):
- duplice copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- originale e due copie del bollettino postale
- copia del Codice Fiscale.
La suddetta documentazione dovrà essere recapitata all'Ufficio Cittadinanza della Prefettura di Firenze:
- tramite Raccomandata con avviso di ricevimento, oppure
- consegnata a mano al Corpo di Guardia della Prefettura - sede di Via A. Giacomini n. 8, nei giorni di martedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e giovedì dalle ore 14:00 alle ore 16:00.