Come posso documentare il possesso del requisito della conoscenza della lingua italiana?

Il requisito dell’adeguata conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 QCER, introdotto dalla recente normativa, può essere documentato allegando all'istanza: - titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione (MIUR) e dal Ministero degli Affari Esteri(MAECI); oppure - copia autenticata di apposita certificazione della lingua rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell’ istruzione (MIUR) e dal Ministero degli Affari Esteri (MAECI) o dal Ministero dell’istruzione (MIUR); oppure: - attestazione rilasciata da uno dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) presenti sul territorio. Dall'onere di tale attestazione sono esclusi solo: - i titolari di permesso di soggiorno UE oppure CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo. 9, D. Lgs n. 286/1998; - coloro che hanno sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis D.lgs 286/1998 e al DPR n. 179/2011. In tali casi, dovrà essere allegato all'istanza rispettivamente il titolo di soggiorno UE oppure CE per soggiornanti di lungo periodo o l’accordo di integrazione.

Come posso presentare istanza di cittadinanza?

Dal 18 giugno 2015 l’istanza può essere presentata solo on line, registrandosi al portale del Ministero dell'Interno al seguente link: https://portaleservizi.dlci.interno.it 

Quali sono i requisiti di residenza per presentare istanza di cittadinanza?

Per il cittadino straniero nato in Italia, ovvero figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, occorre la residenza legale in Italia ininterrotta da almeno tre anni. Per il cittadino straniero adottato da cittadino italiano occorre la residenza legale in Italia ininterrotta da almeno cinque anni dopo l’adozione. Per il cittadino straniero figlio di genitore naturalizzato italiano occorre la residenza legale in Italia ininterrotta da almeno cinque anni dopo la naturalizzazione del genitore. Per il cittadino comunitario occorre la residenza legale in Italia ininterrotta da almeno quattro anni. Per il cittadino straniero in possesso dello status di rifugiato occorre la residenza legale in Italia ininterrotta da almeno cinque anni. Per il cittadino extracomunitario occorre la residenza legale in Italia ininterrotta da almeno dieci anni.

Cosa si intende per “residenza legale”?

Per “residenza legale” s’intende che il richiedente la cittadinanza deve risultare anagraficamente residente e in regola con gli adempimenti previsti dalle norme in materia di soggiorno degli stranieri in Italia per tutto il periodo richiesto.

Posso indicare i redditi del mio convivente?

No. Possono essere validamente indicati solo i redditi del coniuge o della persona con cui si è uniti civilmente o della persona con la quale è stato stipulato un contratto di convivenza ai sensi della L. 76/2016.

Quali sono i requisiti per presentare istanza di cittadinanza per matrimonio?

Il cittadino straniero coniugato con cittadino italiano può chiedere di acquistare la cittadinanza italiana se ha la residenza legale in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio, ovvero da un anno in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Se il coniuge è cittadino italiano non per nascita ma per naturalizzazione, i termini suddetti non decorrono dalla data del matrimonio ma da quella del giuramento del coniuge. Il matrimonio ed i suoi effetti civili devono sussistere fino alla data dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza

Mi sono sposato all’estero. Quando devo far trascrivere l’atto di matrimonio?

La trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato all’estero deve essere richiesta dal coniuge italiano o naturalizzato all’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza anagrafica prima della presentazione dell’istanza di cittadinanza per matrimonio. Nel modulo di istanza dovrà essere indicato il Comune italiano presso cui l’atto è stato trascritto.

Sono unito/a civilmente con un cittadino italiano. Posso presentare domanda di cittadinanza per matrimonio?

Sì. Agli effetti della richiesta di cittadinanza, l’unione civile con cittadino italiano ha la stessa validità del matrimonio.

Posso presentare istanza di cittadinanza in presenza di condanne penali?

Per le istanze presentate per residenza in Italia (ex art. 9 della L. 91/1992), la valutazione delle eventuali condanne penali (che devono comunque essere dichiarate nell’apposita sezione del modulo di istanza) è soggetta alla valutazione discrezionale del Ministero dell’Interno, responsabile del procedimento. Per le istanze presentate per matrimonio con cittadino italiano (ex art. 5 della L. 91/1992), la citata Legge (art. 6, n. 1 lett. b) dispone che la condanna per un reato per cui è prevista una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione sia ostativa alla concessione della cittadinanza, a meno che non sia intervenuta la riabilitazione del condannato.

Ho dubbi sulla compilazione di alcune voci del modulo on line. Chi può fornirmi assistenza?

Per assistenza con la compilazione del modulo può essere contattato il servizio di Help Desk del portale (https://portaleservizi.dlci.interno.it), raggiungibile cliccando su “Scrivi all’Help Desk”.

Come posso pagare il contributo di 250 Euro?

Presso gli Uffici Postali, dove sono disponibili gli appositi bollettini già predisposti, o tramite bonifico, oppure tramite la piattaforma PagoPA contestualmente all’inserimento dell’istanza online.

Qual è il periodo di validità del certificato di nascita e del certificato penale del Paese d’origine? Da quando decorre?

Il certificato di nascita non ha scadenza. Il certificato penale del Paese d’origine ha una validità di sei mesi dalla data di rilascio del documento da parte dell’autorità straniera competente.

Posso far tradurre in Italia il certificato (di nascita o penale) del Paese d’origine?

Sì. La traduzione del certificato originale, a condizione che sia già legalizzato, può essere eseguita in Italia dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore giurato autorizzato dal Tribunale, ovvero da chiunque conosca la lingua in cui è redatto il certificato oltre a quella italiana (ad eccezione dell'interessato). In questo ultimo caso, la traduzione deve essere asseverata attraverso la produzione del relativo verbale di giuramento, ricevuto dal cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario, compreso l'Ufficio del Giudice di Pace, senza ulteriori adempimenti.

Sono entrato in Italia prima del compimento del quattordicesimo anno d’età: devo comunque presentare il certificato penale del Paese d’origine?

No. A tal fine, nella Sezione “Dati certificato penale” del modulo di istanza dovrà essere contrassegnata la dicitura “Dichiara di essere nato in italia o di avervi effettuato l'ingresso prima dei 14 anni e di non aver risieduto nel paese di origine o in un paese terzo per piu' di 6 mesi dopo il compimento dei 14 anni”.

Nei dati anagrafici riportati nei miei documenti risultano discordanze. Cosa posso fare?

Le generalità riportate sia nei documenti italiani che in quelli stranieri devono essere le stesse in tutti gli atti. Se vi sono discordanze, esse potranno essere sanate con una attestazione con la quale l'Autorità Consolare dello Stato di appartenenza certifichi che le diverse generalità si riferiscono alla stessa persona, indicando quelle esatte e chiarendo i motivi delle differenze presenti negli atti. Tale attestazione dovrà essere legalizzata a cura dell’Ufficio Legalizzazione della Prefettura prima di essere inserita alla voce “documento generico” della procedura online.

Col matrimonio ho assunto il cognome del mio coniuge. Devo documentare tale variazione? Come?

Sì, tale variazione deve essere documentata attraverso un certificato di matrimonio (o di divorzio) tradotto e legalizzato da cui risulti l’avvenuto cambio di cognome; ovvero con una dichiarazione consolare (da legalizzare a cura dell’Ufficio Legalizzazione della Prefettura) che attesti che le diverse generalità si riferiscono alla stessa persona e che ne specifichi le ragioni. Tale documentazione dovrà essere inserita alla voce “documento generico” della procedura online.

Come posso consultare lo stato della mia pratica presentata on line?

Lo stato della pratica può essere consultato accedendo al portale del Ministero in cui è stata inserita l’istanza, usando le credenziali impostate al momento della registrazione.

Non riesco ad accedere al portale del Ministero per consultare lo stato della mia pratica presentata online. Chi può aiutarmi?

Per problemi di natura tecnica si può inviare un messaggio al servizio di assistenza tecnica del portale (https://portaleservizi.dlci.interno.it ), raggiungibile cliccando su “Scrivi all’Help Desk”.

Ho una pratica in corso e ho cambiato indirizzo. Come posso comunicarlo alla Prefettura?

È sufficiente inviare una mail all’Ufficio Cittadinanza della Prefettura (immigrazionebis.pref_firenze@interno.it) indicando il codice pratica e comunicando la variazione di indirizzo.

Dalla consultazione del portale ho visto che mi è stata concessa la cittadinanza, ma non ho ricevuto nessuna comunicazione al riguardo. Cosa posso fare?

Il decreto di concessione viene inviato all’utente, con valore di notifica, tramite la Piattaforma Notifiche Digitali, insieme alle istruzioni per i successivi adempimenti (giuramento). È possibile recuperare la notifica del provvedimento accedendo alla piattaforma SEND-Notifiche digitali (https://notifichedigitali.pagopa.it/cittadini), cliccando su “Leggi le tue notifiche” e poi su “Accedi con SPID”, oppure accedendo a https://cittadini.dev.notifichedigitali.it/ 

Diventando cittadino italiano perderò la mia cittadinanza di origine?

Il mantenimento o meno della cittadinanza di origine dipende dalle norme vigenti nello Stato di origine del richiedente.

I miei figli minori acquisteranno la cittadinanza al momento della mia naturalizzazione?

Sì, a condizione che siano ancora minorenni e anagraficamente residenti col genitore alla data del giuramento.

La mia istanza di cittadinanza è stata rifiutata e intendo ripresentarla. Posso riutilizzare la ricevuta del contributo di 250 euro già versato?

La ricevuta del contributo già versato può essere riutilizzata solo nel caso in cui la precedente istanza sia stata rifiutata in sede di verifica preliminare della documentazione, prima di essere presa in carico dall'Ufficio con l'attribuzione del codice pratica K10, con relativa comunicazione nell'area riservata dell'utente sulla piattaforma "Cittadinanza". Se invece l'istanza è stata rifiutata con decreto prefettizio di inammissibilità o improcedibilità o con decreto ministeriale di rigetto, notificato tramite Piattaforma Notifiche Digitali, il contributo non può essere riutilizzato.

Ultimo aggiornamento
Martedì 24 Settembre 2024, ore 17:21