I cittadini, portatori di interessi legittimi riconosciuti rilevanti, possono proporre ricorso gerarchico al Prefetto avverso un atto non definitivo adottato dal Questore della provincia, quale l'irrogazione del foglio di via obbligatorio ovvero il divieto di soggiorno in una o più località.
Chi può fare ricorso
Chiunque abbia interesse ad annullare o riformare l'atto del Questore.
Cosa fare
Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notifica o della comunicazione in via amministrativa del provvedimento del Questore e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
Il ricorso può essere consegnato direttamente presso la Prefettura-U.T.G. che rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione ovvero inviato in Prefettura-U.T.G., mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, in tal caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione.
Il Prefetto può:
- dichiarare inammissibile il ricorso se riconosce che non poteva essere proposto
- assegnare al ricorrente un termine per la regolarizzazione, ove ravvisi una irregolarità sanabile
- dichiarare il ricorso improcedibile, ove il ricorrente non provveda alla regolarizzazione
- respingere il ricorso, se riconosce infondato il ricorso
- accogliere per motivi di legittimità o di merito ed annullare o riformare l'atto impugnato
La decisione adottata viene notificata agli interessati.
Documentazione richiesta
- ricorso in bollo da € 16,00
- eventuali atti o documenti a supporto dei motivi del ricorso
Riferimenti normativi
- T.U.L.P.S.
- D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199