Il diritto all'accesso civico generalizzato riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal d. lgs. n. 33/2013.

La legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.

La richiesta deve consentire all'amministrazione di individuare il dato, il documento o l'informazione; sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell'amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l'interesse all'accesso ai documenti, dall'altro, l'interesse al buon andamento dell'attività amministrativa ( Linee guida Agenzia nazionale anticorruzione- Anac su accesso civico generalizzato, paragrafo 4.2 ).

L'esercizio di tale diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (articolo 5 bis del d. lgs. n. 33/2013).

Il rilascio dei dati da parte dell'amministrazione è gratuito, salvo l'eventuale costo per la riproduzione degli stessi su supporti materiali. 

  • Come si esercita

Il diritto di accesso civico generalizzato si esercita compilando il  modulo predisposto (v. modello ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO), senza indicare motivazioni. Il modulo, sottoscritto dal richiedente e accompagnato da copia di un documento di identità, può essere inviato alla Prefettura di Reggio Emilia per via telematica, sia e-mail ordinaria ( prefettura.reggioemilia@interno.it ) che posta elettronica certificata - P.E.C.  ( protocollo.prefre@pec.interno.it ), per posta ordinaria o per raccomandata, oppure infine, consegnato a mano.

Ultimo aggiornamento
Giovedì 3 Ottobre 2024, ore 17:35