Diritto di accesso civico generalizzato


(articolo 5, comma 2, d. lgs. n. 33/2013, come modificato dal d. lgs. n. 97/2016)

Riguarda dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione previsti dal d. lgs. n. 33/2013. Anche in questo caso, la legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.

La richiesta deve consentire all'amministrazione di individuare il/i dato/i, documento/i, informazione/i: sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell'amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l'interesse all'accesso ai documenti, dall'altro, l'interesse al buon andamento dell'attività amministrativa  (vedi  Linee guida Agenzia nazionale anticorruzione-Anac su accesso civico generalizzato, paragrafo 4.2 ).

L'esercizio di tale diritto deve svolgersi  nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti  (articolo 5 bis del d. lgs. n.33/2013)  .

Il rilascio dei dati da parte dell'amministrazione è gratuito, salvo l'eventuale costo per la riproduzione degli stessi su supporti materiali.

- Come si esercita

Il diritto di accesso civico generalizzato si esercita compilando il  Modulo accesso civico generalizzato (ACG), senza indicare motivazioni. Il modulo, sottoscritto dal richiedente e accompagnato da copia di un documento di identità, va inviato per posta elettronica certificata alla casella protocollo.prefvb@pec.interno.it o consegnato a mano presso la sede della Prefettura in Via Buonarroti n. 100 - 28922 Verbania.

Ultimo aggiornamento
Venerdì 13 Settembre 2024, ore 11:39