Cittadinanza

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.

I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.

La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successivi regolamenti.

In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione:

  1. CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)
  2. CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 )

1) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)

Chi può fare la richiesta :

Lo straniero coniugato con un cittadino/a italiano/a e residente legalmente in Italia da almeno  2 anni  dalla data del matrimonio, ovvero, se residente all'estero,  dopo tre anni dalla data del matrimonio, purché nei predetti periodi non siano intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione legale.

Cosa fare:

La domanda di cittadinanza va presentata on line sul portale dedicato alla procedura: https://portaleservizi.dlci.interno.it.



 

2) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 )

Chi può fare la richiesta :

  • Lo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
  • Il cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano;
  • L'apolide e il rifugiato politico che risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano;
  • Lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;
  • Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione;
  • Lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano.

Cosa fare :

La domanda di cittadinanza va presentata on line sul portale dedicato alla procedura: https://portaleservizi.dlci.interno.it .

Per verificare la propria pratica di cittadinanza e leggere le comunicazioni ricevute si deve accedere all'area riservata.

I richiedenti la cittadinanza italiana possono inoltre chiedere informazioni e chiarimenti chiamando i seguenti numeri telefonici nei giorni a fianco indicati,  dalle ore 10 alle ore 12:

3346909996 lunedì

06/46539955 mercoledì

3316536673 venerdì

Organizzazione ufficio

Indirizzo di posta elettronica certificata immigrazione.prefli@pec.interno.it  

Riferimenti normativi
  • Legge 5 febbraio 1992, n. 91
  • D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
  • D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
  • Legge 15 luglio 2009, n. 94
Ultimo aggiornamento
Venerdì 1 Marzo 2024, ore 17:22