Sorgenti radiogene

Il Prefetto autorizza la detenzione e l'utilizzo di sostanze radioattive per uso industriale .
 
Il Prefetto è competente a rilasciare l'autorizzazione per la detenzione e l'utilizzo di sostanze radioattive per uso industriale.
 
Il nulla osta è rilasciato dal Prefetto, sentiti i competenti organismi tecnici, la Commissione Regionale per la Prevenzione dei Rischi da Radiazioni Ionizzanti della Regione Toscana, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, l'Azienda USL n. 6, la Direzione Provinciale del lavoro di Livorno.
 
In caso di variazione del titolare della ditta, della sede dello stabilimento o delle caratteristiche delle sorgenti radioattive (qualitative e quantitative delle attività), dovrà essere richiesta al Prefetto una nuova autorizzazione.
 

Chi deve fare la richiesta
Chiunque intende detenere o utilizzare  sostanze radioattive e macchine radiogene per uso industriale deve richiedere al Prefetto la relativa autorizzazione
 
Cosa fare
La domanda in bollo, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata o inviata alla Prefettura-U.T.G. di Livorno.

Documentazione richiesta
1.     Istanza in bollo da € 14,62 (più 5 fotocopie della stessa)
2.     Relazione tecnica redatta da un esperto qualificato (5 copie)
3.     Marca da bollo da € 14,62 da apporre sull'autorizzazione, in caso di rilascio.

Organizzazione ufficio

Addetti: Sig. Vincenzo CELESTINO
               Sig. Andrea DE GREGORIO
Orari di ricevimento: Dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 12:00
Email dell'ufficio: protcivile.pref_livorno@interno.it 
Indirizzo di posta elettronica certificata : protcivile.prefli@pec.interno.it  
Telefono: 0586/235458 


 

 

Riferimenti normativi
  • Legge 31 dicembre 1962, n. 1860 "Impiego pacifico dell'energia nucleare".
  • D.P.R.13 febbraio 1964 n. 185, art.102 "Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare".
  • Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 230 "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti".
  • Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 241 "Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti".
  • Decreto Legislativo 9 maggio 2001, n. 257 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti".
  • Legge Regionale 7 luglio 2003 n. 32 "Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti" (B.U.R. Toscana n. 27 del 10 luglio 2003)".
  • Legge Regionale 27 dicembre 2005 n. 70 "Legge finanziaria per l'anno 2006" Pubblicata nel B.U. Toscana 30 dicembre 2005, n. 48, parte prima. TITOLO II: Disposizioni in materia finanziaria - Capo VIII - Modifiche alla legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti):art.23 - Modifiche all'articolo 4 della L.R. n. 32/2003;art.24 - Modifiche all'articolo 16 della L.R. n. 32/2003;art.25 - Inserimento dell'articolo 17-bis nella L.R. n. 32/2003.
  • Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 giugno 2006, n. 21/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti)".
Ultimo aggiornamento
Venerdì 1 Marzo 2024, ore 15:26
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