PRESUPPOSTI E REQUISITI PER L'ACCESSO AL FONDO DELLE VITTIME DEI REATI INTENZIONALI VIOLENTI
La legge 7 luglio 2016, n.122, ha attribuito al Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso ed al Commissario che lo presiede, nuove specifiche competenze in materia di "vittime dei reati intenzionali violenti", per cui il predetto Comitato di solidarietà è ora denominato " per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti".
Già con precedente legge n.10 del 26.2.2011 era stata disposta l'unificazione nel Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura i preesistenti Fondi, ossia:
- il Fondo di solidarietà alle vittime delle richieste estorsive e dell'usura, istituito con D.P.R. 455/99 (in cui, a sua volta, erano unificati i preesistenti Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura e Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, disciplinati rispettivamente dalle leggi 108/96 e 44/99);
- il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, istituito con legge n. 512/99.
Ai sensi dell'art. 11 della citata legge n. 122/ 2016, come modificata dall'art. 6 della legge 20 novembre 2017, n. 167, possono attualmente accedere al Fondo di cui trattasi le vittime:
- di un reato doloso commesso con violenza alle persone (come omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima) , ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 (percosse) e 582 (lesione personale), salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'art. 583 del codice penale;
- del reato di cui all'art. 603-bis del codice penale (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).
L'indennizzo in favore delle vittime è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali documentate, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, essendo, in tal caso, l'indennizzo comunque elargito, anche in assenza delle suddette spese.
Gli importi degli indennizzi erogabili alle vittime dei reati intenzionali violenti sono stati determinati dal decreto interministeriale 31 agosto 2017, che prevede l'erogazione dei seguenti importi, a seconda del reato commesso:
- Reato di omicidio: €. 7.200 euro;
- Omicidio commesso dal coniuge o da persona che è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa: €. 8.200 (in favore dei figli della vittima);
- Violenza sessuale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità: €. 4.800 euro;
- Altri reati: massimo €. 3.000 a titolo di rifusione delle spese mediche e assistenziali.
Il Prefetto verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per la liquidazione delle somme richieste e, ove necessario, integra la documentazione istruttoria.
Il Prefetto esprime un parere circa la sussistenza dei requisiti per l'accesso al Fondo e trasmette tutta la documentazione al Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso.
PRESUPPOSTI E REQUISITI:
- aver già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato, salvo quest'ultimo sia rimasto ignoto o sia stato ammesso al gratuito patrocinio oppure salvo che l'autore del reato abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, o dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza;
- non aver concorso, anche colposamente, alla commissione del reato che ha cagionato il danno;
- non essere stato condannato con sentenza definitiva e non essere sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art.407 comma 2, lett. a), e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- non aver percepito, per lo stesso fatto delittuoso, somme erogate da soggetti pubblici o privati superiori, in qualità di vittima e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a 5000€.
Nel caso in cui la vittima, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, abbia percepito, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo inferiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui al predetto articolo 11, l'indennizzo di cui alla presente legge è corrisposto esclusivamente per la differenza.
DOMANDA DI INDENNIZZO:
Ai sensi dell'art. 13, comma 2 della legge 122/2016, tale domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita, ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale (nell'ipotesi in cui l'imputato sia stato ammesso al gratuito patrocinio).
La legge 20 novembre 2017, n.167 - attuativa della direttiva europea 2004/80/CE - ha esteso la possibilità di presentare la domanda di indennizzo, anche alle vittime dei reati intenzionali violenti commessi nel periodo intercorrente dal 30 giugno 2005 fino al 23 luglio 2016, data di entrata in vigore della medesima legge n.167/17.
In tale fattispecie, è stata prevista, dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (Bilancio 2019) la riapertura fino al 31 dicembre 2020 dei termini - già previsti dai commi 594 e 596 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019 - per la presentazione della domanda di indennizzo, prorogandoli, quindi, rispetto alla precedente data del 30 settembre 2019.
Il suindicato termine del 31 dicembre 2020 si applica anche per coloro che abbiano già percepito un indennizzo a carico del Fondo di solidarietà ai sensi della citata Legge n. 122/2016, per richiedere una integrazione del beneficio ricevuto, secondo i nuovi importi fissati con decreto interministeriale datato 22 novembre 2019, pubblicato il 24 gennaio 2020.
Il termine medesimo si applica, inoltre, anche alle vittime di lesioni gravissime o di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.
In virtù della suindicata legge di bilancio, per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 31 ottobre 2020, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni sopra indicate, in base agli articoli 12 e 13, comma 1 della legge n. 122 del 2016, il termine per la presentazione della domanda di accesso all'indennizzo rimane quello di 60 giorni dall'ultimo atto esecutivo o dal passaggio in giudicato della sentenza, a norma del comma 2 del predetto articolo 13.
LA DOMANDA DI ACCESSO AL FONDO PUO' ESSERE PRESENTATA, entro i termini suindicati, dalla vittima, ovvero, in caso di decesso della vittima in conseguenza del reato, e sempre che ne ricorrano i presupposti, dai seguenti soggetti:
- dal coniuge superstite e figli ed in mancanza di essi, dai genitori ed in mancanza di questi, dai fratelli e dalle sorelle conviventi ed a carico al momento della commissione del delitto;
- dalla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- in mancanza del coniuge, dal convivente di fatto che ha avuto figli dalla vittima o che ha convissuto con la medesima nei tre anni precedenti alla data del delitto.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
L'istanza di accesso al fondo di solidarietà dovrà essere corredata dalla sottoindicata documentazione:
- Copia dell'estratto della sentenza dalla quale devono emergere, per esteso, i capi di imputazione, l'elenco delle parti civili, il dispositivo, nonché, nei casi di omicidio, lo svolgimento dei fatti delittuosi. In relazione alle sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, oltre a quanto suindicato, occorre che venga allegato l'estratto delle precedenti sentenze di merito;
- documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno;
- certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie;
- in caso di morte della vittima, autocertificazione sulla qualità di avente diritto, ai sensi dell'art. 11 della legge 122/2016.