Art 27 tui ingresso per lavoro in casi particolari (fuori quota); ne fanno parte tutte le tipologie previste dalla lettera a alla lettera r bis;
Personale dirigenziale, assunto dalla distaccante da non meno di 3 mesi ininterrotti; il trasferimento, comprensivo di eventuali proroghe, non può essere superiore a 3 anni ed al termine del trasferimento non è possibile l’assunzione diretta.
Tra un trasferimento e l’altro non possono intercorrere meno di tre mesi.
Personale specializzato, le cui competenze non vanno valutate sulla base dei titoli di studio che, infatti, non sono richiesti, ma sulla base delle conoscenze specialistiche, sulla qualifica e sulle esperienze professionali. Il lavoratore distaccato deve avere un rapporto di lavoro in essere, con la distaccante, da non meno di 3 mesi ininterrotti.
Il trasferimento, comprensivo di eventuali proroghe, non può essere superiore a 3 anni ed al termine del trasferimento non è possibile l’assunzione diretta. Tra un trasferimento e l’altro non possono intercorrere meno di tre mesi.
Ha sostituito la lettera G, comma 1 dell’art. 27, che è stata abrogata.
NB La richiesta di proroga, per entrambe le categorie di lavoratori, va presentata allo Sportello Unico per l’Immigrazione ed è autorizzata, nei limiti della durata massima, anche nel caso in cui il cittadino straniero svolga attività lavorativa in un altro stato membro della UE.
Lavoratori in formazione, in possesso di un diploma universitario.
Deve essere elaborato un Piano Formativo individuale, vistato e autorizzato dalla Regione/ Città Metropolitana, che verificherà preliminarmente il possesso del requisito soggettivo, ossia del titolo di studio.
Il trasferimento non può essere superiore ad 1 anno.
È possibile un nuovo ingresso in formazione, trascorsi un minimo 3 mesi dal primo, accompagnato da un nuovo Piano formativo individuale.
Ha sostituito la lettera F, comma 1 art. 27 in combinato disposto con l’art. 40, comma 9 del DPR 394/99, che disciplinava 2 tipologie di ingresso in formazione, tra cui quella relativa all’addestramento in distacco.
Al momento della presentazione della domanda, i lavoratori stranieri possono soggiornare al di fuori del territorio dell’Unione, ovvero essere già stati ammessi nel territorio di un altro Stato UE.
Ai lavoratori viene rilasciato un permesso ICT; questi ultimi possono presentare domanda di ricongiungimento familiare, anche se il permesso ha una durata inferiore all’anno. Ai familiari sarà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, di durata pari a quella del permesso ICT del richiedente.
Il cittadino straniero a cui sia stato rilasciato il permesso ICT da altro stato membro, all’interno della c.d. mobilità di breve durata (periodi non superiori a 90 giorni, in un arco temporale di 180 giorni), può, ai sensi dell'art.27 sexies, svolgere attività lavorativa, presso una sede, filiale o rappresentanza (della medesima impresa che ha richiesto il rilascio dello specifico permesso), che opera sul territorio nazionale, ovvero presso imprese che appartengono allo stesso gruppo, senza la necessità di richiedere previamente il nulla osta. In questo caso sarà necessario esclusivamente presentare la dichiarazione di presenza, alle autorità preposte.
Diversamente, nel caso della c.d. mobilità di lunga durata (per un periodo consecutivo superiore a 90 giorni) sarà necessario richiedere il nulla osta. La richiesta, in esenzione di visto, va presentata entro 90 giorni dall’ingresso sul territorio nazionale del cittadino straniero. Nelle more del rilascio del nulla osta, il cittadino straniero è autorizzato a lavorare.
Modello FR
L'istituto di ricerca che intenda stipulare una convezione di ricerca, avente ad oggetto un progetto di ricerca, con un cittadino straniero in possesso di un titolo di studio superiore, può presentare l'istanza di nulla osta a favore dello stesso, durante l'intero corso dell'anno, compilando l'apposito modello. Rientrano in questa tipologia anche i lettori universitari e i ricercatori, che precedentemente entravano con la procedura prevista dall'art 27 lettera B e C.
Modello FC (per cittadino residente all'estero o in uno stato membro UE che richiede l’ingresso in Italia per un periodo inferiore a 90 giorni)
Modello BC
Attenzione: nel caso in cui lavoratore altamente qualificato sia residente in un altro Stato Ue e sia già titolare di carta Blu UE, rilasciata da almeno 18 mesi, può fare ingresso in Italia ed iniziare a lavorare, senza il preventivo rilascio del relativo visto, ma il datore di lavoro deve comunque presentare l’istanza entro 1 mese dall’ingresso del lavoratore al fine di ottenere il relativo nulla osta, compilando il
Modello CBC
Il titolare di Carta Blu UE, limitatamente ai primi due anni di occupazione, può cambiare datore di lavoro previa autorizzazione da parte della ITL territorialmente competente, ma deve essere adibito ad attività lavorative conformi a quelle previste dalle condizioni di ammissioni.
Ai fini del rinnovo della carta blu UE, non è necessario presentare istanza di proroga del contratto al SUI: esattamente come avviene per l’art. 22, che è espressamente richiamato dal comma 18 dell’art. 27 quater, l’istanza di rinnovo del permesso va presentata direttamente in Questura.
Art. 27 quinquies et sexies TUI per personale dirigenziale, specializzato ed in addestramento in distacco
Categorie di lavoratori particolari in distacco per i quali è richiesta l’esistenza di un legame societario, tra la società distaccante e la società distaccataria
• lettera A. art. 27 TUI Dirigenti/personale altamente specializzato. Si tratta di dirigenti o quadri dipendenti della società distaccante, da almeno 6 mesi. Il contratto di soggiorno può essere prorogato sino a 5 anni ed è l’unica tipologia di lavoratore in distacco che prevede la possibilità di assorbimento nell’organico dell’azienda distaccataria, già dalla scadenza del primo contratto di soggiorno;
• lettera I. art. 27 TUI Lavoratori dipendenti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche. L’ingresso è autorizzato per la durata strettamente necessaria alla realizzazione dell’opera oggetto del contratto di appalto. Può essere prorogato sino ad un massimo di 4 anni. È l’unica ipotesi in cui vige l’obbligo della comunicazione preventiva di distacco transnazionale ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 136/2016.
- L.103/2002 docenti di scuole e università straniere operanti in Italia. L’istanza può essere presentata solo da istituzioni scolastiche straniere, operanti da almeno 5 anni in Italia e che abbiano ottenuto la prescritta autorizzazione del MIUR. La proroga del contratto, presso il SUI, è possibile nel limite massimo di 2 anni;
- lettera C art. 27 TUI, Professori universitari destinati a svolgere incarichi accademici. È possibile l’assunzione a tempo indeterminato;
- lettera D. art. 27 TUI Traduttori e interpreti. La proroga del contratto, presso il SUI, è possibile nel limite massimo di 2 anni;
- lettera E. art. 27 TUI Collaboratori familiari aventi in corso all'estero, e da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea, residenti all'estero, ma che si trasferiscono in Italia per la prosecuzione del rapporto di lavoro. L’istanza può essere presentata solo da un cittadino italiano o europeo. Considerato che il lavoro domestico è prestato nell’interesse del nucleo familiare e non del solo datore di lavoro intestatario del rapporto, gli eventuali ulteriori trasferimenti per motivi di lavoro di quest’ultimo, che dovessero intervenire successivamente all’ingresso del domestico a seguito, non inciderebbero sul predetto rapporto di lavoro che, legittimamente, continuerà ad essere prestato a favore dei componenti del nucleo familiare residenti sul territorio nazionale. Il cittadino extracomunitario non può cambiare datore di lavoro ed il suo diritto a vedersi rinnovare il permesso di soggiorno, viene meno nel momento in cui il rapporto di lavoro, che ne ha legittimato l’ingresso, si dovesse interrompere;
- lettera R. art. 27 TUI Persone collocate "alla pari". La ragazza alla pari può far ingresso sul territorio nazionale per un periodo massimo di 3 mesi, senza possibilità di proroga, e deve necessariamente essere domiciliata presso la famiglia che la ospita. Al suo ingresso non si instaura alcun rapporto di lavoro, tant’è che non sussiste alcun obbligo di iscrizione all’INPS;
- lettera R. art. 27 TUI Persone che entrano con visto per vacanze lavoro dagli stati con cui è stata sottoscritta una specifica convenzione che, attualmente, sono: Canada, Australia, Nuova Zelanda e Corea del Sud. Il cittadino può svolgere prestazioni di lavoro occasionale, della durata massima di 3 mesi per ciascun rapporto di lavoro, in un arco temporale che varia da 6 mesi sino ad 1 anno a seconda della convenzione di riferimento;
- lettera R-bis. art. 27 TUI Infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private. La struttura sanitaria che presenta l’istanza deve essere accreditata presso la Regione. Prima di presentare l’istanza è necessario attivarsi presso il ministero della Salute, per ottenere l’equipollenza del titolo di studio da infermiere.
I lettori universitari di scambio o di madre lingua ed i professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico, possono entrare in Italia in qualità di lavoratori subordinati, ai sensi delle lettere B e C dell’art. 27 TUI (Mod F), ovvero in qualità di ricercatori (Mod FR): in entrambi i casi occorrerà istruire la pratica di ingresso presso il SUI. Alternativamente possono fare ingresso sul territorio nazionale in qualità di lavoratori autonomi, istruendo la pratica presso la Questura.
Per i lavoratori dello spettacolo, il cui ingresso è disciplinato dalle lettere L, M, N e O dell’art. 27 TUI, i datori di lavoro devono richiedere il nulla osta alla Direzione Generale per l’Impiego - Segreteria del Collocamento dello Spettacolo di Roma. Sarà cura dello stesso Ufficio inoltrare il nulla osta al SUI, la cui competenza territoriale è determinata in base alla sede legale del datore di lavoro. Datore di lavoro e lavoratore dovranno pertanto concordare con il Sui (telefonicamente al n. 0115221414 o via mail all’indirizzo di posta elettronica dello Sportello) l’appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, a cui seguirà la spedizione del KIT postale per il rilascio del permesso di soggiorno.
Per gli sportivi, il cui ingresso è disciplinato dalla lettera P dell’art. 27 TUI, le società sportive devono richiedere, a titolo professionistico o dilettantistico, la Dichiarazione Nominativa di Assenso del CONI. Sarà cura dello stesso Ufficio, in caso di attività sportiva a titolo professionistico, inoltrare il nulla osta al SUI, la cui competenza territoriale è determinata in base alla sede legale della società sportiva richiedente. Datore di lavoro e lavoratore dovranno pertanto concordare con il Sui (telefonicamente al n. 0115221414 o via mail all’indirizzo di posta elettronica dello Sportello) l’appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, a cui seguirà la spedizione del KIT postale per il rilascio del permesso di soggiorno.
NB Gli ingressi per Tirocini Formativi, disciplinati dalla lettera F dell’art. 27 TUI ed dall’art. 40 DPR 394/90, rientrano nella competenza della Questura, così come avviene per i permessi di soggiorno per studio. Il presupposto per l’ottenimento di un permesso di soggiorno per Tirocinio Formativo è il Piano Formativo individuale, approvato dalla città Metropolitana/Regione. Al cittadino extracomunitario, sarà quindi rilasciato un permesso di soggiorno per Tirocinio, eventualmente convertibile in permesso per lavoro autonomo/subordinato, a fronte della relazione finale della conclusione del Tirocinio.
Gli ingressi per addestramento in distacco, che presuppongono pertanto un legame societario tra la società distaccante e la società distaccataria, precedentemente disciplinati dalla lettera F art. 27 TUI e dall’art. 40, comma 9, del DPR 394/90, sono ormai normati dall’art. 27 quinquies, comma 1 lettera C.