Conversioni del permesso di soggiorno

Conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in lavoro subordinato/autonomo per laureati in Italia (Artt. 6 e 22, comma 11 bis, TUI e art. 14 bis DPR 394/99); 

modello V2 (per lavoro subordinato) 

modello Z2 (per lavoro autonomo).

 

Conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in lavoro subordinato/autonomo per non laureati (Artt. 6 e Art. 14 DPR 394/99); 

modello VA (per lavoro subordinato) 

modello Z (per lavoro autonomo).

 

Conversione del permesso da lavoro stagionale a lavoro subordinato (Art. 24, comma 10, TUI così come modificato dal D.Legs. 203/2016);

modello VB

 

Conversione carta di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato Membro UE (art. 9 bis). 

modello LS (conversione in lavoro subordinato), 

modello LS1 (richiesta di nulla osta al lavoro domestico) 

modello LS2 (conversione in lavoro autonomo)

Articoli 27 - Ingresso per lavoro in casi particolari

Art 27 tui ingresso per lavoro in casi particolari (fuori quota); ne fanno parte tutte le tipologie previste dalla lettera a alla lettera r bis;

Lettera A

Personale dirigenziale, assunto dalla distaccante da non meno di 3 mesi ininterrotti; il trasferimento, comprensivo di eventuali proroghe, non può essere superiore a 3 anni ed al termine del trasferimento non è possibile l’assunzione diretta.

Tra un trasferimento e l’altro non possono intercorrere meno di tre mesi.

Lettera B

Personale specializzato, le cui competenze non vanno valutate sulla base dei titoli di studio che, infatti, non sono richiesti, ma sulla base delle conoscenze specialistiche, sulla qualifica e sulle esperienze professionali. Il lavoratore distaccato deve avere un rapporto di lavoro in essere, con la distaccante, da non meno di 3 mesi ininterrotti.

Il trasferimento, comprensivo di eventuali proroghe, non può essere superiore a 3 anni ed al termine del trasferimento non è possibile l’assunzione diretta. Tra un trasferimento e l’altro non possono intercorrere meno di tre mesi.

Ha sostituito la lettera G, comma 1 dell’art. 27, che è stata abrogata.

NB La richiesta di proroga, per entrambe le categorie di lavoratori, va presentata allo Sportello Unico per l’Immigrazione ed è autorizzata, nei limiti della durata massima, anche nel caso in cui il cittadino straniero svolga attività lavorativa in un altro stato membro della UE.

Lettera C

Lavoratori in formazione, in possesso di un diploma universitario.

Deve essere elaborato un Piano Formativo individuale, vistato e autorizzato dalla Regione/ Città Metropolitana, che verificherà preliminarmente il possesso del requisito soggettivo, ossia del titolo di studio.

Il trasferimento non può essere superiore ad 1 anno.

È possibile un nuovo ingresso in formazione, trascorsi un minimo 3 mesi dal primo, accompagnato da un nuovo Piano formativo individuale.

Ha sostituito la lettera F, comma 1 art. 27 in combinato disposto con l’art. 40, comma 9 del DPR 394/99, che disciplinava 2 tipologie di ingresso in formazione, tra cui quella relativa all’addestramento in distacco.

Al momento della presentazione della domanda, i lavoratori stranieri possono soggiornare al di fuori del territorio dell’Unione, ovvero essere già stati ammessi nel territorio di un altro Stato UE.

Ai lavoratori viene rilasciato un permesso ICT; questi ultimi possono presentare domanda di ricongiungimento familiare, anche se il permesso ha una durata inferiore all’anno. Ai familiari sarà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, di durata pari a quella del permesso ICT del richiedente.

Il cittadino straniero a cui sia stato rilasciato il permesso ICT da altro stato membro, all’interno della c.d. mobilità di breve durata (periodi non superiori a 90 giorni, in un arco temporale di 180 giorni), può, ai sensi dell'art.27 sexies, svolgere attività lavorativa, presso una sede, filiale o rappresentanza (della medesima impresa che ha richiesto il rilascio dello specifico permesso), che opera sul territorio nazionale, ovvero presso imprese che appartengono allo stesso gruppo, senza la necessità di richiedere previamente il nulla osta. In questo caso sarà necessario esclusivamente presentare la dichiarazione di presenza, alle autorità preposte.

Diversamente, nel caso della c.d. mobilità di lunga durata (per un periodo consecutivo superiore a 90 giorni) sarà necessario richiedere il nulla osta. La richiesta, in esenzione di visto, va presentata entro 90 giorni dall’ingresso sul territorio nazionale del cittadino straniero. Nelle more del rilascio del nulla osta, il cittadino straniero è autorizzato a lavorare.

 

Art 27 ter ingresso e soggiorno per ricerca scientifica (fuori quota)

Modello FR

L'istituto di ricerca che intenda stipulare una convezione di ricerca, avente ad oggetto un progetto di ricerca, con un cittadino straniero in possesso di un titolo di studio superiore, può presentare l'istanza di nulla osta a favore dello stesso, durante l'intero corso dell'anno, compilando l'apposito modello. Rientrano in questa tipologia anche i lettori universitari e i ricercatori, che precedentemente entravano con la procedura prevista dall'art 27 lettera B e C.

Modello FC (per cittadino residente all'estero o in uno stato membro UE che richiede l’ingresso in Italia per un periodo inferiore a 90 giorni)

 

Art 27 quater ingresso per lavoratori altamente qualificati e rilascio di Carta Blu (fuori quota)

Modello BC

Attenzione: nel caso in cui lavoratore altamente qualificato sia residente in un altro Stato Ue e sia già titolare di carta Blu UE, rilasciata da almeno 18 mesi, può fare ingresso in Italia ed iniziare a lavorare, senza il preventivo rilascio del relativo visto, ma il datore di lavoro deve comunque presentare l’istanza entro 1 mese dall’ingresso del lavoratore al fine di ottenere il relativo nulla osta, compilando il

 

Modello CBC

Il titolare di Carta Blu UE, limitatamente ai primi due anni di occupazione, può cambiare datore di lavoro previa autorizzazione da parte della ITL territorialmente competente, ma deve essere adibito ad attività lavorative conformi a quelle previste dalle condizioni di ammissioni.

Ai fini del rinnovo della carta blu UE, non è necessario presentare istanza di proroga del contratto al SUI: esattamente come avviene per l’art. 22, che è espressamente richiamato dal comma 18 dell’art. 27 quater, l’istanza di rinnovo del permesso va presentata direttamente in Questura.

Art. 27 quinquies et sexies TUI per personale dirigenziale, specializzato ed in addestramento in distacco

Categorie di lavoratori particolari in distacco per i quali è richiesta l’esistenza di un legame societario, tra la società distaccante e la società distaccataria

 

• lettera A. art. 27 TUI Dirigenti/personale altamente specializzato. Si tratta di dirigenti o quadri dipendenti della società distaccante, da almeno 6 mesi. Il contratto di soggiorno può essere prorogato sino a 5 anni ed è l’unica tipologia di lavoratore in distacco che prevede la possibilità di assorbimento nell’organico dell’azienda distaccataria, già dalla scadenza del primo contratto di soggiorno;

 

• lettera I. art. 27 TUI Lavoratori dipendenti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche. L’ingresso è autorizzato per la durata strettamente necessaria alla realizzazione dell’opera oggetto del contratto di appalto. Può essere prorogato sino ad un massimo di 4 anni. È l’unica ipotesi in cui vige l’obbligo della comunicazione preventiva di distacco transnazionale ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 136/2016.

 

Categorie di lavoratori particolari non in distacco

  • L.103/2002 docenti di scuole e università straniere operanti in Italia. L’istanza può essere presentata solo da istituzioni scolastiche straniere, operanti da almeno 5 anni in Italia e che abbiano ottenuto la prescritta autorizzazione del MIUR. La proroga del contratto, presso il SUI, è possibile nel limite massimo di 2 anni;
  • lettera C art. 27 TUI, Professori universitari destinati a svolgere incarichi accademici. È possibile l’assunzione a tempo indeterminato;
  • lettera D. art. 27 TUI Traduttori e interpreti. La proroga del contratto, presso il SUI, è possibile nel limite massimo di 2 anni;
  • lettera E. art. 27 TUI Collaboratori familiari aventi in corso all'estero, e da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea, residenti all'estero, ma che si trasferiscono in Italia per la prosecuzione del rapporto di lavoro. L’istanza può essere presentata solo da un cittadino italiano o europeo. Considerato che il lavoro domestico è prestato nell’interesse del nucleo familiare e non del solo datore di lavoro intestatario del rapporto, gli eventuali ulteriori trasferimenti per motivi di lavoro di quest’ultimo, che dovessero intervenire successivamente all’ingresso del domestico a seguito, non inciderebbero sul predetto rapporto di lavoro che, legittimamente, continuerà ad essere prestato a favore dei componenti del nucleo familiare residenti sul territorio nazionale. Il cittadino extracomunitario non può cambiare datore di lavoro ed il suo diritto a vedersi rinnovare il permesso di soggiorno, viene meno nel momento in cui il rapporto di lavoro, che ne ha legittimato l’ingresso, si dovesse interrompere;
  • lettera R. art. 27 TUI Persone collocate "alla pari". La ragazza alla pari può far ingresso sul territorio nazionale per un periodo massimo di 3 mesi, senza possibilità di proroga, e deve necessariamente essere domiciliata presso la famiglia che la ospita. Al suo ingresso non si instaura alcun rapporto di lavoro, tant’è che non sussiste alcun obbligo di iscrizione all’INPS;
  • lettera R. art. 27 TUI Persone che entrano con visto per vacanze lavoro dagli stati con cui è stata sottoscritta una specifica convenzione che, attualmente, sono: Canada, Australia, Nuova Zelanda e Corea del Sud. Il cittadino può svolgere prestazioni di lavoro occasionale, della durata massima di 3 mesi per ciascun rapporto di lavoro, in un arco temporale che varia da 6 mesi sino ad 1 anno a seconda della convenzione di riferimento;
  • lettera R-bis. art. 27 TUI Infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private. La struttura sanitaria che presenta l’istanza deve essere accreditata presso la Regione. Prima di presentare l’istanza è necessario attivarsi presso il ministero della Salute, per ottenere l’equipollenza del titolo di studio da infermiere.

 I lettori universitari di scambio o di madre lingua ed i professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico, possono entrare in Italia in qualità di lavoratori subordinati, ai sensi delle lettere B e C dell’art. 27 TUI (Mod F), ovvero in qualità di ricercatori (Mod FR): in entrambi i casi occorrerà istruire la pratica di ingresso presso il SUI. Alternativamente possono fare ingresso sul territorio nazionale in qualità di lavoratori autonomi, istruendo la pratica presso la Questura.

Per i lavoratori dello spettacolo, il cui ingresso è disciplinato dalle lettere L, M, N e O dell’art. 27 TUI, i datori di lavoro devono richiedere il nulla osta alla Direzione Generale per l’Impiego - Segreteria del Collocamento dello Spettacolo di Roma. Sarà cura dello stesso Ufficio inoltrare il nulla osta al SUI, la cui competenza territoriale è determinata in base alla sede legale del datore di lavoro. Datore di lavoro e lavoratore dovranno pertanto concordare con il Sui (telefonicamente al n. 0115221414 o via mail all’indirizzo di posta elettronica dello Sportello) l’appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, a cui seguirà la spedizione del KIT postale per il rilascio del permesso di soggiorno.

Per gli sportivi, il cui ingresso è disciplinato dalla lettera P dell’art. 27 TUI, le società sportive devono richiedere, a titolo professionistico o dilettantistico, la Dichiarazione Nominativa di Assenso del CONI. Sarà cura dello stesso Ufficio, in caso di attività sportiva a titolo professionistico, inoltrare il nulla osta al SUI, la cui competenza territoriale è determinata in base alla sede legale della società sportiva richiedente. Datore di lavoro e lavoratore dovranno pertanto concordare con il Sui (telefonicamente al n. 0115221414 o via mail all’indirizzo di posta elettronica dello Sportello) l’appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, a cui seguirà la spedizione del KIT postale per il rilascio del permesso di soggiorno.

NB Gli ingressi per Tirocini Formativi, disciplinati dalla lettera F dell’art. 27 TUI ed dall’art. 40 DPR 394/90, rientrano nella competenza della Questura, così come avviene per i permessi di soggiorno per studio. Il presupposto per l’ottenimento di un permesso di soggiorno per Tirocinio Formativo è il Piano Formativo individuale, approvato dalla città Metropolitana/Regione. Al cittadino extracomunitario, sarà quindi rilasciato un permesso di soggiorno per Tirocinio, eventualmente convertibile in permesso per lavoro autonomo/subordinato, a fronte della relazione finale della conclusione del Tirocinio.

Gli ingressi per addestramento in distacco, che presuppongono pertanto un legame societario tra la società distaccante e la società distaccataria, precedentemente disciplinati dalla lettera F art. 27 TUI e dall’art. 40, comma 9, del DPR 394/90, sono ormai normati dall’art. 27 quinquies, comma 1 lettera C.

Flussi per lavoro subordinato non stagionale

FLUSSI 2023-2025 Per la prima volta viene sperimentata una programmazione su base triennale, così come previsto dal decreto-legge n. 20 del 2023 (all’articolo 1). Per il triennio 2023-2025  è stato quindi previsto un unico atto sia la programmazione del triennio, tenuto conto dell’analisi del fabbisogno del mercato del lavoro, che la determinazione annuale delle quote.

Il nuovo DPCM definisce, in particolare, i criteri per la determinazione dei flussi, nell’ambito e al di fuori delle quote, fissa le quote per il triennio (fissando già le date per l'invio delle domande anche nel 2024 e nel 2025) e da disposizioni sulle procedure.

 

Art 21 lavoratori di origine italiana (quota)

Se sei un datore di lavoro italiano o straniero con un regolare permesso di soggiorno puoi presentate la domanda di rilascio del nulla osta a favore di uno o più lavoratori subordinati (anche domestici) non stagionali che siano di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza (bisnonni), residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

 

Art 23 progetti speciali (quota)

Se sei un datore di lavoro italiano o straniero con un  regolare permesso di soggiorno puoi presentare la domanda per il rilascio di nulla osta a favore di cittadini stranieri residenti all'estero, che hanno completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine, e che sono pertanto inseriti in apposite liste.

La richiesta va presentata entro i termini di validità del relativo decreto e viene esaminata in ordine di arrivo, sino ad esaurimento delle quote assegnate.

 

Art. 24 TUI flussi stagionali per lavoro subordinato stagionale (quota)

Se sei un datore di lavoro italiano o un datore di lavoro straniero titolare di un regolare permesso di soggiorno, puoi presentare la domanda di rilascio del nulla osta per uno o più lavoratori subordinati stagionali. Il nulla osta è rilasciato per un rapporto di lavoro a tempo determinato compreso tra 90 giorni e 9 mesi.

La richiesta va presentata entro i termini di validità del relativo decreto e viene esaminata in ordine di arrivo, sino ad esaurimento delle quote assegnate.

ATTENZIONE! a seguito della modifica normativa è possibile assumere lavoratori subordinati a carattere stagionale, solo nei seguenti settori:

1. AGRICOLO. N.B. l’allevamento, anche se rientra tra le attività agricole, non ha carattere stagionale e pertanto non legittima la presentazione della domanda;

2. TURISTICO/ALBERGHIERO. Nel settore turistico/alberghiero, si considerano attività a carattere stagionali quelle che osservano, nel corso dell’anno solare, uno o più periodi di chiusura al pubblico, ovvero di inattività, pari almeno a 70 giorni continuativi ovvero 120 giorni non continuativi.

Ricongiungimento familiare (Artt. 29 e 29 bis TUI)

Informazioni

Per fare arrivare i tuoi familiari in Italia devi fare domanda di ricongiungimento familiare.

Puoi fare domanda di ricongiungimento familiare durante tutto l'anno ma devi avere un permesso di soggiorno valido rilasciato dalla Questura di Novara di almeno un anno.

 

Tipi di permesso che vanno bene per fare il ricongiungimento

  • permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
  • permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno
  • per lavoro subordinato
  • per lavoro autonomo
  • per asilo
  • per studio
  • per motivi religiosi
  • per motivi familiari

 

Non puoi fare domanda se il tuo permesso di soggiorno è temporaneo (es. permesso per cure mediche, per assistenza ai minori, per lavoro stagionale)

Se hai un permesso di soggiorno per motivi umanitari puoi fare domanda solo se il primo permesso è stato rilasciato prima del 19.01.2008.

 

Chi puoi ricongiungere

Puoi chiedere il ricongiungimento solo dei parenti più stretti (1° grado):

  • un solo coniuge (marito o moglie) non legalmente separato e maggiorenne (più di 18 anni);
  • figli minori al momento della domanda;
  • figli minori del coniuge o nati fuori dal matrimonio con il consenso dell’altro genitore;
  • figli minori adottati, affidati o sottoposti a tutela;
  • figli maggiorenni (solo se totalmente invalidi);
  • genitori a carico se non ci sono altri figli nel paese di origine;
  • genitori a carico con più di 65 anni se gli altri figli nel paese non possono mantenerli per gravi motivi di salute;
  • genitore naturale del figlio minore già presente in Italia insieme all'altro genitore regolarmente soggiornante in Italia.

Non puoi chiedere il ricongiungimento per fratelli e sorelle.

 

Domanda per familiare al seguito

Puoi portare coniuge, figli, genitori in Italia come familiari al seguito se sei un cittadino straniero che:

  • non è ancora entrato in Italia;
  • titolare di carta di soggiorno UE (carta Blu);
  • a cui è stato concesso un visto di ingresso per lavoro subordinato con un contratto di durata non inferiore ad un anno (ad es. visti concessi ai sensi dell'art. 27);
  • a cui è stato concesso un visto per lavoro autonomo non occasionale.

Questo tipo di domande hanno la precedenza rispetto alle altre per poter favorire l'ingresso del lavoratore insieme ai propri familiari.

Devono comunque essere soddisfatte le stesse condizioni previste per il ricongiungimento familiare.

Attenzione: la domanda per i familiari al seguito del lavoratore deve essere presentata allo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) da una persona con una Procura speciale del lavoratore, tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatica consolare italiana all'estero.

 

Coesione familiare

Se sei sposato con cittadino italiano, straniero con cittadinanza italiana o cittadino comunitario e vuoi venire in Italia, non devi rivolgerti allo Sportello Unico per l'Immigrazione, ma devi presentare una richiesta di visto di ingresso direttamente presso l'Ambasciata Italiana nel tuo Paese, che ti rilascerà un visto turistico.

Successivamente dovrai rivolgerti alla Questura per ottenere il relativo permesso di soggiorno

Emersione dal lavoro irregolare, Art. 103 D.L. n. 34/20

Se hai presentato istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’Art. 103 D.L. n. 34/20 devi attendere il parere della Questura e dell’Ispettorato del Lavoro, in mancanza dei quali non è possibile definire il procedimento e procedere alla convocazione del datore di lavoro e del lavoratore.

L’esame delle istanze e la definizione dei relativi procedimenti avviene, di regola, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Come indicato dalla circolare n. 2399 del 24 luglio 2020, il Ministero dell’Interno ha previsto la possibilità per il datore di lavoro di procedere, nelle more della definizione del procedimento di emersione e in attesa della convocazione, con l’assunzione del lavoratore, utilizzando il codice fiscale provvisorio inserito nell’istanza. Con le credenziali fornite in esito all’inserimento dell’istanza, utilizzando il programma ALI è possibile verificare lo stato dell’istruttoria al link https://nullaostalavoro.dlci.interno.it.

Test di conoscenza della lingua italiana

Il cittadino straniero che vive legalmente in Italia da più di 5 anni e intende chiedere il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9 testo unico immigrazione) deve sostenere e superare il test di conoscenza della lingua italiana, disciplinato dal decreto del ministro dell'interno 4 giugno 2010.

Per sostenere il test deve inviare alla prefettura della provincia in cui risiede una domanda attraverso la procedura informatica attiva sul sito web dedicato https://portaleservizi.dlci.interno.it/

Il sistema informatico acquisisce la domanda e la inoltra all'ufficio competente, che verificata la regolarità della domanda convoca sempre on line entro 60 giorni l'interessato indicando la data e la sede dell'esame. In caso di esito positivo del test, la prefettura ne da comunicazione in via telematica alla questura della provincia che, verificata la sussistenza degli altri requisiti di legge, rilascia il permesso di soggiorno. In caso di esito negativo, il cittadino straniero può chiedere, usando la stessa procedura, di ripetere il test, soltanto dopo 90 giorni dalla data del precedente esame.

Sempre sullo stesso sito è possibile consultare il risultato del proprio test. Sono esentati dal test:

i figli minori di 14 anni;

le persone con gravi deficit di apprendimento linguistico certificati da una struttura sanitaria pubblica.

Non è tenuto allo svolgimento del test di cui all’art. 3 lo straniero che:

a) si è in possesso di attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana a un livello non inferiore all'A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, rilasciato dall’Università per stranieri di Siena, dall’Università per stranieri di Perugia, dall’Università degli studi Roma tre e dalla società Dante Alighieri (enti certificatori;

b) si è in possesso di un'attestazione che dimostri che il cittadino ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti ed ha conseguito, al termine del corso, un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue;

c) che ha ottenuto, nell’ambito dei crediti maturati per l’accordo di integrazione di cui all’art. 4-bis del Testo unico, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue;

d) che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione o ha conseguito, presso i centri provinciali per l’istruzione degli adulti il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado, ovvero frequenta un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia il dottorato o un master universitario;

e) straniero ha fatto ingresso in Italia in qualità di: dirigente o lavoratore altamente qualificato di società che hanno sede o filiali in Italia; professore universitario o ricercatore con incarico in Italia; traduttore/interprete; giornalista corrispondente ufficialmente accreditato in Italia.

Ultimo aggiornamento
Martedì 6 Agosto 2024, ore 09:52