AVVISI AI RICHIEDENTI LA CITTADINANZA ITALIANA

  1. Dal 1 settembre 2020 l'accesso al portale di invio telematico delle istanze da parte dei richiedenti la cittadinanza residenti in Italia avviene esclusivamente tramite SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale). Gli utenti che hanno in corso la domanda di cittadinanza e non sono ancora in possesso di SPID devono richiederlo ed associarlo alla propria pratica seguendo le istruzioni presenti sul portale al link:

    https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm

    In caso di problemi l'utenza deve contattare l'help desk presente sul portale e non la Prefettura, che non può in alcun modo fornire assistenza tecnica.

    In mancanza di accesso tramite SPID, non sarà possibile visionare la propria pratica e le comunicazioni che la riguardano.
     
  2. Sulla base dell'identità digitale certificata da SPID, non è più necessario convocare l'istante in Prefettura per l'identificazione e il controllo della documentazione inviata on line, salvo casi particolari. 
    Il richiedente è tenuto a conservare la documentazione fino al termine del procedimento e a mostrarla, se richiesto, in qualsiasi momento si rendesse necessario.
     
  3. Al fine di velocizzare il processo di notifica del decreto conclusivo, si consiglia di inserire un recapito di posta elettronica certificata (PEC) nell’apposito campo in fase di compilazione della domanda.

 

CITTADINANZA - TIPOLOGIE DI CONCESSIONE - REQUISITI

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano. I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.

La materia è regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successivi regolamenti, modificata dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009 e dal D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito nella legge 132 del 1° dicembre 2018.

E' possibile individuare due tipologie di concessione:

  • CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5 L. 91/1992)
  • CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 L. 91/1992)

 

CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (art. 5 L. 91/1992 modificata da L.94/2009)

Il cittadino straniero, o apolide, coniugato con un cittadino italiano può chiedere di acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art.5 della Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, come modificata dalla legge nr. 94 del 2009.

Requisiti

Il richiedente può fare la domanda se:

  • risiede legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio, ovvero dopo 2 anni dalla data di naturalizzazione del coniuge (tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi);
  • è residente all'estero, dopo tre anni dalla data di matrimonio (tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi);
  • si rammenta inoltre che, nel caso di matrimonio celebrato all'estero, è necessario che l’atto di matrimonio sia stato trascritto nei registri dello Stato Civile di un Comune italiano.

Se l'istruttoria si conclude favorevolmente, il decreto di concessione della cittadinanza italiana, a firma del Prefetto, viene notificato all'interessato. Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.

Lo straniero, entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo.

Casi per cui è previsto il rigetto della domanda

  • per motivi inerenti la sicurezza della Repubblica;
  • per condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all'estero, per reati di particolare gravità.

 

CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 )

Il cittadino straniero o apolide, residente in Italia, può chiedere la cittadinanza italiana ai sensi dell'art.9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, comma 1, come modificata dalla legge nr. 94 del 2009.

Requisiti

Il richiedente può fare domanda se:

  • è nato in Italia e vi risiede legalmente da almeno 3 anni (art. 9, c. 1, lett. A);
  • è figlio o nipote in linea retta di cittadini che siano stati italiani per nascita, e risieda legalmente in Italia da almeno 3 anni (art. 9, c. 1, lett. A);
  • è maggiorenne, adottato da cittadino italiano o figlio di cittadino straniero naturalizzato, e risiede legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione o alla naturalizzazione del genitore; (art. 9, c. 1, lett. B);
  • ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e può presentare domanda alla competente autorità consolare (art. 9, c. 1 lett. C);
  • è cittadino U.E. e risiede legalmente in Italia da almeno 4 anni (art. 9, c. 1, lett. D);
  • è apolide o rifugiato politico e risiede legalmente in Italia da almeno 5 anni successivi al riconoscimento del relativo "status" (art. 9, c. 1 lett. E);
  • è cittadino straniero e risiede legalmente in Italia da almeno 10 anni (art. 9, c. 1 lett.F).

 

Per tutti i casi indicati è previsto il possesso di un reddito personale (o dei familiari inseriti nello stato di famiglia) negli ultimi 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda, i cui limiti minimi per ciascun anno sono i seguenti:

  • euro 8.263,31 per richiedenti senza persone a carico;
  • euro 11.362,05 per richiedenti con coniuge a carico, aumentabili di euro 516,00 per ogni ulteriore persona a carico.

Se l'istruttoria si conclude favorevolmente, il decreto di conferimento della cittadinanza italiana, a firma del Presidente della Repubblica, viene notificato all'interessato il quale, entro 6 mesi dalla notifica, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo.

Alla data del giuramento di cui all'art. 10 della Legge 91/92 deve risultare la continuità della residenza sul territorio italiano.

Casi di rigetto dell'istanza

La legge attribuisce un ambito di discrezionalità nella valutazione degli elementi in possesso dell'Amministrazione. Il diniego può essere determinato, oltre che dai motivi inerenti la sicurezza della Repubblica, anche dalla presenza di precedenti penali, insufficienza reddituale, interruzione o perdita della residenza legale, scarso livello di integrazione sociale.

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di cittadinanza deve essere presentata ON LINE alla Prefettura della provincia di residenza collegandosi al link:

https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm


La domanda potrà essere accettata o rifiutata.

In caso di accettazione il richiedente riceverà la comunicazione di avvio del procedimento contenente il numero di protocollo della pratica che dovrà essere CONSERVATO e sempre citato nelle comunicazioni dirette alla Prefettura e al Ministero dell'Interno.

In caso di rifiuto il richiedente riceverà un messaggio che ne indicherà il motivo.

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Si raccomanda di inviare i documenti completi di tutte le pagine, scansionate in fronte/retro, pena il rifiuto dell'istanza.

  1. Certificato di nascita completo di tutte le generalità (cognome, nome, data, luogo di nascita, generalità dei genitori). Ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, tale documento deve essere legalizzato e tradotto dall'Autorità diplomatico-consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste da accordi internazionali. Tale documento ha validità illimitata.

    Avvertenza per le donne che hanno acquisito il cognome del coniuge: se sull'atto di nascita è indicato soltanto il cognome da nubile, occorre presentare anche l'estratto dell'atto di matrimonio, tradotto e legalizzato come indicato sopra, rilasciato in data non anteriore a sei mesi, oppure una dichiarazione del consolato del Paese d'appartenenza, rilasciato in data non anteriore a sei mesi, che attesti il cambio di generalità a seguito del matrimonio, munito di legalizzazione effettuata in Prefettura.

     

  2. Certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza. Ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, tale documento deve essere legalizzato e tradotto dall'Autorità diplomatico-consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste da accordi internazionali.
    La certificazione penale estera vale sei mesi dalla data di rilascio. Le domande corredate da certificati penali scaduti saranno RIFIUTATE.

    I cittadini stranieri nati in Italia e coloro che hanno fatto ingresso in Italia prima del compimento del 14° anno di età, sono esonerati dalla produzione del certificato penale estero, a condizione che abbiano mantenuto ininterrottamente la residenza in Italia a decorrere dal quattordicesimo anno di età.

  3. Carta di identità italiana
  4. Titolo di Soggiorno
  5. Passaporto
  6. Ricevuta del versamento del contributo di 250 euro , previsto dalla vigente normativa, da effettuare sul C/C n. 809020 intestato a MINISTERO INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con indicata la seguente causale: CITTADINANZA - CONTRIBUTO DI CUI ALL'art. 1, COMMA 12, LEGGE 15 LUGLIO 2009, N. 94

     

  7. Certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana.

    Per attestare tale conoscenza deve essere allegato, nell'apposita pagina, uno dei seguenti documenti :
    • permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
    • accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
    • titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal MIUR e dal MAE;
    • certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana (livello B1 del QCER) rilasciata da uno dei seguenti enti, riconosciuti dai citati Ministeri: Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università di Roma Tre e Società Dante Alighieri;
    • certificazione rilasciata dalla connessa rete nazionale e internazionale di istituzioni ed enti convenzionati, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei medesimi dicasteri ed enti certificatori.
       
  8. Documentazione dei redditi (solo per le istanze presentate ai sensi dell'art.9 Legge 91/1992 - residenza)
    Dichiarazioni fiscali dei redditi percepiti dal richiedente e/o dai familiari conviventi nei 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda.

 

RIFUGIATI POLITICI E APOLIDI

Il richiedente al quale sia stato riconosciuto lo status di rifugiato o apolide, in sostituzione dei certificati di nascita e penale del Paese di origine potrà produrre idonei atti notori formati presso il Tribunale, unitamente a copia della documentazione attestante il riconoscimento dello status in questione. 

 

TRADUZIONI IN LINGUA ITALIANA

I certificati esteri devono essere correttamente tradotti in lingua italiana in uno dei modi seguenti:

  • all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane presenti nello Stato di formazione dei certificati, senza ulteriori adempimenti;
  • in Italia, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per lo Stato di appartenenza; in questo caso le firme dei funzionari consolari stranieri devono essere legalizzate in bollo dalle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, a meno che non si tratti dalle rappresentanze diplomatiche o consolari di Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina (nel qual caso sono esenti dalla legalizzazione);
  • in Italia, da un traduttore iscritto all'albo dei traduttori ufficiali, con asseverazione del cancelliere di qualsiasi Tribunale.

DOCUMENTI CON GENERALITA' DISCORDANTI

Le generalità (cognome, nome, luogo di nascita) riportate nei documenti italiani e in quelli stranieri dovranno essere le stesse in tutti gli atti. Le discordanze eventualmente riportate nella documentazione potranno essere sanate con un'attestazione con la quale l'Autorità Consolare dello Stato di appartenenza certifichi che le diverse generalità si riferiscono alla stessa persona, indicando quelle esatte e chiarendo i motivi delle differenze presenti negli atti.

Tale attestazione necessita della legalizzazione presso la Prefettura con una marca da bollo da € 16,00 a meno che non si tratti dalle rappresentanze diplomatiche o consolari di Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina (nel qual caso sono esenti dalla legalizzazione).

N.B.: Le discordanze dovute ad errori di scrittura presenti negli atti non possono essere sanate con l'attestazione consolare. I documenti contenenti errori non possono essere accettati: devono essere rifatti o rettificati.

 

TERMINE DI DEFINIZIONE PER I PROCEDIMENTI DI CITTADINANZA

Il termine di conclusione del procedimento è di 24 mesi, prorogabile fino ad un massimo di 36 mesi dalla data di presentazione dell’istanza, ovvero di 48 mesi per le istanze presentate fino al 19/12/2020.

 

CAMBIO DI RESIDENZA

L'eventuale cambio di residenza deve essere tempestivamente comunicato a mezzo e-mail/p.e.c. compilando e firmando il modulo allegato in calce. La comunicazione, corredata da copia di un documento di riconoscimento, deve essere inviata a:

comunicazione.cittadinanza.prefno@pec.interno.it

e dovrà OBBLIGATORIAMENTE riportare nell'oggetto l'indicazione del numero della pratica (K10/ - K10/C) .

 

NOTIFICA DEL DECRETO CONCLUSIVO

Dal 1 febbraio 2024 la notifica del decreto conclusivo del procedimento di cittadinanza avviene esclusivamente tramite la Piattaforma Notifiche Digitali di PagoPA spa, a cui si accede con il proprio SPID tramite il seguente link:

https://cittadini.notifichedigitali.it

Se il richiedente dispone di una casella PEC (Posta Elettronica Certificata) registrata nella Piattaforma Notifiche Digitali o nella domanda di cittadinanza, la piattaforma genera un Avviso di Avvenuta Ricezione (AAR), in formato elettronico, che viene recapitato nella casella PEC del richiedente. L'AAR contiene un link (anche sotto forma di QR-code) che consente di scaricare il decreto di cittadinanza.

Se il richiedente non dispone di un recapito PEC registrato nella Piattaforma notifiche o nella domanda di cittadinanza, la Piattaforma provvede ad inviare una raccomandata A/R al richiedente che contiene le istruzioni sopra indicate.

Per fissare la data del giuramento, il richiedente dovrà presentarsi presso gli Uffici del Comune di residenza munito dell’ Avviso di Avvenuta Ricezione (AAR),  e del decreto in formato cartaceo.

Al fine di semplificare ed abbreviare i tempi di notifica del decreto, si invitano i richiedenti cittadinanza a registrare il proprio recapito PEC nella Piattaforma Notifiche Digitali o ad inserirlo nella domanda di cittadinanza in fase di compilazione della stessa.

 

Ultimo aggiornamento
Giovedì 25 Luglio 2024, ore 08:16
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