Funzionario assistente sociale: dott.ssa Serena Iervasi
telefono: 0586/235471;
indirizzo di posta elettronica: serena.iervasi@interno.it
Funzionario assistente sociale: dott.ssa Maria Francesca Calafati
telefono: 0586/235419;
indirizzo di posta elettronica: mariafrancesca.calafati@interno.it
Funzionario assistente sociale: dott.ssa Silvia Ricci
telefono: 0586/235493;
indirizzo di posta elettronica: silvia.ricci@interno.it
Assistente amministrativo: sig.ra Maria Salfo
telefono: 0586/235494;
indirizzo di posta elettronica: maria.salfo@interno.it
Posta Elettronica Certificata dell'ufficio: not.prefli@pec.interno.it
A CHI É RIVOLTO IL SERVIZIO
Ai sensi del D.P.R. 309/90 e successive modifiche, il Prefetto è competente ad applicare una o più sanzioni amministrative alle persone che sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.
La sostanza sequestrata al trasgressore è sottoposta agli esami tossicologici per accertare la quantità e la qualità della stessa.
Il procedimento amministrativo è attivato in Prefettura a seguito di una segnalazione da parte degli Organi di Polizia che hanno accertato e contestato al trasgressore l'illecito amministrativo.
DI COSA SI OCCUPA L'UFFICIO NOT
Presso la Prefettura - U.T.G. è costituito il Nucleo Operativo Tossicodipendenze (N.O.T.), formato da personale amministrativo e da Funzionari Assistenti Sociali.
Le persone segnalate in base all' articolo 75 del D.P.R. 309/90, cioè per uso personale di sostanze stupefacenti illegali, vengono convocate per un colloquio, che avviene con gli assistenti sociali dell'Ufficio N.O.T.
Nel colloquio vengono date informazioni sul procedimento in corso e sulle conseguenze amministrative a cui va incontro la persona segnalata. Viene altresì valutata la possibilità di seguire un programma terapeutico educativo/informativo o socio-riabilitativo , in collaborazione con i Servizi Territoriali competenti.
La convocazione al colloquio avviene con apposita ordinanza notificata tramite le Forze dell'Ordine presenti sul territorio.
I segnalati minorenni devono essere accompagnati al colloquio da almeno un esercente la potestà genitoriale.
Nel caso di impossibilità a presentarsi al colloquio è indispensabile giustificare l'assenza con adeguata documentazione attestante la natura dell'impedimento. A chi non si presenta al colloquio, senza giustificazione, si applicano automaticamente le sanzioni amministrative previste dalla legge.
Il fine del colloquio è quello di aiutare l'interessato a riflettere sui propri atteggiamenti riguardo all'uso della sostanza, dal punto di vista della tutela della salute e del rispetto delle regole, ma anche di individuare il provvedimento più utile per prevenire ulteriori violazioni.
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Nel caso di prima segnalazione e solo per uso di sostanze di tipo leggero (hashish, marijuana), il Prefetto può concludere il procedimento con un formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti.
Il possesso di sostanza stupefacente per uso personale non è reato, ma è sanzionato in via amministrativa con la sospensione o il divieto di ottenere uno o più documenti fra:
- patente/patentino di guida;
- porto d'armi;
- passaporto e carta d'identità a fini di espatrio;
- permesso di soggiorno per motivi di turismo per gli stranieri.
La durata della sanzione può variare da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14 (c.d. droghe pesanti), e da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo (droghe leggere).
Se al momento della contestazione, la persona segnalata ha la diretta ed immediata disponibilità di veicoli a motore, gli Organi di Polizia procedono all'immediato ritiro della patente di guida per trenta giorni; nel caso di motociclo o ciclomotore, viene ritirato anche il certificato di idoneità tecnica; il mezzo viene sottoposto a fermo amministrativo sempre per trenta giorni.
La restituzione del documento di guida ritirato viene effettuata direttamente presso i comandi di Polizia Locale, competenti per territorio di residenza del segnalato o dall'Organo che ha effettuato il sequestro, decorsi 30 giorni dalla data della contestazione, direttamente all'interessato o da un suo incaricato opportunamente delegato.
I dati relativi alle varie fasi del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 309/90, a seguito delle segnalazioni al Prefetto da parte delle Forze dell'Ordine concernente i soggetti segnalati per consumo personale di sostanze stupefacenti, vengono trasmessi, per fini statistici, alla Direzione Centrale per la Documentazione del Ministero dell'Interno, per l'inserimento nel programma Statistico Nazionale (SISTAN) sul monitoraggio della popolazione tossicodipendente con informazioni anagrafiche, stato civile, titolo di studio, professione, sostanza stupefacente sequestrata, esito colloqui, sanzioni applicate, provvedimenti di sospensione e archiviazione, segnalazioni ai Ser.D.
L'accesso è riservato ai soli operatori addetti ed è coperto dalla tutela della privacy.
Dirigente: Dottoressa Valentina Pezone
email Dirigente: valentina.pezzone@interno.it
Addetto: Funzionario assistente sociale dott.ssa Giuseppina Malatia
email ufficio: portoferraio.pref_livorno@interno.it
telefono 0565/915002
fax: 0565/916524
- Legge 24 novembre 1981, n. 689
- Legge 26 giugno 1990, n. 162
- D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (artt. 75, 105, 121, 122 e 127)
- Decreto 12 luglio 1990, n. 186;
- D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.
- D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171
- Legge 18 febbraio 1999, n. 45
- Legge 21 febbraio 2006, n. 49
- Legge 16 maggio 2014, n. 79