La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis", per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano. L'acquisto della cittadinanza italiana da parte degli stranieri è disciplinato dalla legge 5 febbraio 1992 n. 91.
CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA:
1)PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO
Possono richiedere la Cittadinanza Italiana ai sensi dell'art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 gli stranieri coniugati civilmente con cittadini italiani e legalmente residenti in Italia per almeno 2 anni successivi al matrimonio. In caso di figli nati o adottati dai coniugi la residenza legale necessaria è di 1 anno.
2) PER RESIDENZA LEGALE ININTERROTTA IN ITALIA
Possono richiedere la Cittadinanza Italiana ai sensi dell'art. 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 gli stranieri residenti in Italia per il periodo sotto indicato:
1)Cittadini di Paesi dell'Unione Europea residenti da 4 anni
2) Rifugiati politici o apolidi (ufficialmente riconosciuti): residenti da 5 anni
3) Maggiorenni nati in Italia residenti da 3 anni - Originari dell'Italia (genitori o nonni italiani per nascita) residenti da 3 anni
4) Maggiorenni adottati da cittadino italiano residenti da 5 anni (successivi all'adozione)
5) Figli maggiorenni di genitori naturalizzati italiani residenti da 5 anni (successivi al giuramento del genitore)
6) Cittadini stranieri che abbiano prestato servizio alle dipendenze dello Stato residenti da 5 anni.
COME PRESENTARE LA DOMANDA:
Lo straniero deve presentare la domanda di concessione della cittadinanza italiana ON LINE, registrandosi al portale del Ministero dell'Interno al seguente link https://cittadinanza.dlci.interno.it Dal 18 giugno 2015 questa è la sola modalità di presentazione ammessa. Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda, indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, il certificato di nascita debitamente tradotto e legalizzato, il certificato penale debitamente tradotto e legalizzato, la ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di 250 euro previsto dalla legge 94/2009 e un documento di riconoscimento. Alla sezione "documento di riconoscimento", oltre al documento di riconoscimento dovranno essere scansionate copia del permesso di soggiorno e copia del codice fiscale.
La Prefettura si riserva di convocare lo straniero presso i propri sportelli per la verifica dell'autenticità dei documenti scansionati. Dopo aver presentato la domanda, collegandosi al portale lo straniero potrà visualizzare le comunicazioni a lui inviate dalla Prefettura concernenti: l'avvenuta accettazione della sua domanda e l'avvio del procedimento l'eventuale irregolarità della documentazione allegata la data di convocazione presso gli sportelli della Prefettura per il controllo degli originali dei documenti allegati in formato elettronico. Tali comunicazioni saranno precedute dall'invio all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo straniero sul modulo di domanda di un messaggio che invita alla consultazione del portale.
QUALI DOCUMENTI PRODURRE:
- Certificato di nascita legalizzato munito di traduzione legalizzata (non richiesto per i nati in Italia)
- Certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) legalizzato e munito di traduzione legalizzata valevole 6 mesi dalla data di emissione
- Ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di 250€ a partire dal 05/08/2018 (come da decreto legge 04/08/2018 n. 130), (mod. 451), previsto dalla legge 94/2009, sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94"
- Una marca da bollo da 16 euro i cui estremi devono coincidere con quelli inseriti nel modulo di domanda a pena di inammissibilità.
Si informa che il recente Decreto Legge del 4 ottobre 2018 n 113 convertito in Legge il 1 dicembre 2018 n 132 ha introdotto il requisito del possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana per le domande presentate, ai sensi degli articoli 5 e 9 legge n.91 del 1992, a decorrere dal 4 dicembre 2018.
Per dimostrare tale conoscenza - richiesta al livello B1 del QCER - all'atto della presentazione dell'istanza i richiedenti sono tenuti ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
In alternativa, gli interessati sono tenuti a produrre apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana, rilasciata da uno dei quattro enti certificatori riconosciuti dai cennati Ministeri: si tratta dell'Università per stranieri di Perugia, dell'Università per stranieri di Siena, dell'Università di Roma Tre e della Società Dante Alighieri e della connessa rete nazionale e internazionale di istituzioni ed enti convenzionati, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei medesimi Dicasteri ed enti certificatori.
Qualora il titolo di studio o la certificazione vengano rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificarne il possesso, indicando gli estremi dell'atto, mentre, se si tratta di un istituto paritario ovvero di un ente privato, essi dovranno produrne copia autenticata. Da tale specifico onere di attestazione sono esclusi colo che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione, di cui all'art. 4-bis del D. Lgs. n. 286/1998 e dal D-P.R. n. 179/2011 e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art 9 del medesimo D. Lgs., i quali dovranno soltanto fornire, al momento della presentazione dell'istanza, gli estremi rispettivamente della sottoscrizione dell'accordo e del titolo di soggiorno in corso di validità, in quanto la legge già presuppone una valutazione della conoscenza della lingua italiana.
Consulta le avvertenze in merito alla documentazione richiesta
Riferimenti normativi:
Legge 5 febbraio 1992, n. 91
D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
Legge 15 luglio 2009 n. 94
AVVERTENZE IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
La certificazione estera di nascita deve recare tutte le generalità, anche dei genitori, e può essere stata rilasciata in qualsiasi data, in originale.
Certificazione penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, relativi ai precedenti di data non anteriore a sei mesi, in originale o copia conforme;
Ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, gli atti di cui ai punti 1 e 2 e l'eventuale certificato di matrimonio, devono essere legalizzati dall'Autorità diplomatico-consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste da accordi internazionali .
I certificati devono anche essere correttamente tradotti in lingua italiana (a meno che non vengano adoperati per i certificati originali dei moduli che comprendano anche le diciture complete in lingua italiana), in uno dei modi seguenti:
all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti per lo Stato di provenienza dei certificati, senza ulteriori adempimenti);
nello Stato di provenienza (escluso il modo precedente), secondo le norme locali: in questo caso, anche le firme dei notai o funzionari preposti devono essere apostillate dalle autorità competenti , a meno che non provengano da Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Ungheria (nel qual caso sono esenti dall' Apostille);
in Italia, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per lo Stato di provenienza dei certificati, rappresentanze che possono essere individuate tramite gli elenchi del Ministero degli affari esteri italiano.
La traduzione dovrà essere legalizzata presso la Prefettura competente prima dell'invio dell'istanza on line.
Indirizzi: www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/RapprStraniere : in questo caso, le firme dei funzionari consolari stranieri devono essere legalizzate in bollo dalle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, a meno che non si tratti dalle rappresentanze diplomatiche o consolari di Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (nel qual caso sono esenti dalla legalizzazione);
in Italia, mediante asseverazione della traduzione, eseguita da chiunque conosca la lingua di origine del certificato e quella italiana (a eccezione dell'interessato/a/i), tramite la produzione del relativo verbale di giuramento, ricevuto dal cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario, compreso l'Ufficio del Giudice di Pace, senza ulteriori adempimenti.
DOCUMENTI DA ALLEGARE DA PARTE DEI SOLI APOLIDI O RIFUGIATI
I soli apolidi o rifugiati dovranno produrre una fotocopia del certificato di riconoscimento dello status di apolide o rifugiato ed esibire l'originale al momento della presentazione dell'istanza in modo che l'ufficio possa prenderne visione. In mancanza della certificazione di nascita, l'interessato/a dovrà produrre un atto di notorietà formato presso la Cancelleria di qualsiasi ufficio giudiziario, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori. In mancanza della certificazione penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, l'interessato/a dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale attesti, sotto la propria responsabilità, se ha riportato condanne penali e se ha procedimenti penali in corso
IMPORTANTE: PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE, SI DOVRÀ VERIFICARE CHE SU TUTTI I DOCUMENTI ESTERI LE GENERALITÀ (nome, cognome, data e luogo di nascita) SIANO PERFETTAMENTE UGUALI.
A tal riguardo si fa presente che il Dipartimento per le libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno ha attivato, dal 05/07/2010, un servizio che consente ai cittadini stranieri che hanno presentato la domanda di cittadinanza italiana di consultare in tempo reale lo stato di avanzamento della propria pratica, accedendo ad una banca dati costantemente aggiornata, sul portale www.interno.it, nella sezione "cittadinanza".
Si precisa altresì che i termini del procedimento amministrativo sono di 4 anni dalla data della domanda e pertanto non verranno fornite risposte a solleciti o richieste di informazioni sullo stato della pratica qualora l'istanza rientri ancora nei termini suindicati, al fine di consentire agli addetti dell'Ufficio di concentrare l'attività di lavoro per il più veloce avanzamento dell'iter amministrativo di cui trattasi.
COME COMUNICARE CON IL MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento per le libertà civili e per l'immigrazione.
Sono attive le nuove modalità per comunicare con gli uffici del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e per l'immigrazione, che si occupano della concessione della cittadinanza italiana per residenza ( art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992).
Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e per l'immigrazione ha comunicato l'attivazione di tre indirizzi di posta elettronica certificata ( P.E.C. ) dedicati alle richieste di informazioni relative alle domande di cittadinanza per residenza (art.9), ai quali tutti gli interessati ed eventuali delegati e/o avvocati, potranno scrivere per ricevere informazioni riguardo lo stato di lavorazione della propria pratica. In termini di sicurezza, la posta elettronica certificata permette di dare a un messaggio di posta elettronica la piena validità legale nei casi previsti dalla normativa, garantisce data e ora riferiti all'accettazione e alla consegna del messaggio e l'integrità del contenuto trasmesso.
Riferimenti normativi:
Legge 5 febbraio 1992, n. 91
D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
- Mercoledì
- 09:00 - 12:00
- Martedì
- 09:00 - 12:00