Dirigente Reggente:
Dott.ssa Martina Iurescia
Email: martina.iurescia@interno.it
Telefono: 0871-3421
Addetti al servizio:
Sig. Massimo Rocchi
Telefono: 0871-342481
email: massimo.rocchi@interno.it
Ubicazione Ufficio : Corso Marrucino n. 17
Orario di apertura al pubblico :
dalle ore 10 alle 12
martedì-mercoledì-giovedì
Contro i verbali di contestazione (contravvenzioni) è possibile presentare ricorso al Prefetto.
Nel caso in cui sia stata commessa una violazione delle norme del Codice della Strada e sia stato ricevuto il verbale, l'interessato può scegliere tra la conciliazione amministrativa (pagamento della sanzione nella misura indicata sul verbale di accertamento della violazione) - quando è consentita - ed il ricorso al Prefetto del luogo in cui è stata commessa, ovvero il ricorso dinanzi al Giudice Di Pace competente per territorio.
Il ricorso è uno scritto con il quale il proprietario o il conducente di un veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, chiarisce i motivi per i quali ritiene ingiusta o errata la contravvenzione.
Il Prefetto esamina il ricorso e decide in base alle motivazioni ed alle prove in esso contenute. Se l'interessato esprime il desiderio di essere sentito, il Prefetto lo convoca ad audizione e lo ascolta nel giorno fissato.
- Se il ricorso non è accolto : il Prefetto emette una ordinanza - ingiunzione con la quale stabilisce una sanzione pecuniaria pari alla metà del massimo della sanzione prevista (la multa raddoppia);
- Se il ricorso è accolto : il Prefetto emette una ordinanza con la quale stabilisce l'archiviazione (annullamento) del verbale di contravvenzione, che estingue sia le sanzioni pecuniarie indicate sul verbale, sia le eventuali sanzioni accessorie (ad es. sequestro del veicolo; sospensione della validità della patente di guida; decurtazione di punti ecc.).
Il ricorso può essere presentatodal proprietario o conducente di un veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada.
Non è ammissibile il ricorso al Prefetto presentato da un soggetto che assuma la qualità di conducente del veicolo al tempo della rilevazione dell'illecito, ma che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento. Si ammette il ricorso presentato da procuratore legale se vi è allegato il relativo mandato.
Una volta presentato il ricorso, prima di pagare la sanzione, il ricorrente deve attendere la decisione del Prefetto.
Preavviso di violazione . Nei confronti del cosiddetto preavviso di violazione (cioè il "foglio" lasciato sul parabrezza dal vigile urbano) non è ammesso il ricorso al Prefetto. L'interessato deve attendere la notifica del verbale. Dalla data di notifica decorre il termine per l'eventuale ricorso al Prefetto.
Termini: Il verbale di contestazione può essere impugnato dall'interessato con ricorso presentato al Prefetto entro sessanta giorni dalla contestazion e (si ricorda che per "contestazione" - notifica - si intende sia la consegna immediata del verbale da parte dell'agente, sia l'invio per posta dello stesso verbale).
"Il ricorso, oltre che in forma cartacea con raccomandata A.R., può essere presentato tramite posta elettronica certificata avendo cura di rispettare le seguenti indicazioni:
- la P.E.C. deve essere intestata alla persona legittimata alla presentazione del ricorso (ricorrente ovvero legale munito di delega/procura)
- il ricorso deve contenere la firma digitale autenticata della persona legittimata, o in alternativa, deve recare in allegato, in formato pdf, il testo del gravame firmato".
Il termine entro il quale il Prefetto deve emettere ordinanza ingiunzione di pagamento è di 120 giorni dalla data in cui pervengono dall'organo accertatore il verbale gli atti e le informazioni utili alla decisione, salvo interruzione dovuta alla richiesta di audizione dell'interessato.
Decorso tale termine senza che sia stato adottata ordinanza il ricorso si intende tacitamente accolto.
Il provvedimento di ingiunzione deve essere notificato entro 150 giorni dalla sua adozione.
Facoltatività. Come già detto, in alternativa al ricorso al Prefetto è ammesso ricorso al Giudice di Pace territorialmente competente.
Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento l'interessato può proporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (60 giorni se l'interessato risiede all'estero) al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione.
Riassumendo, si può chiedere l'intervento del Giudice di Pace, in alternativa al ricorso al Prefetto, entro 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, ovvero, in caso di esito negativo del ricorso presentato al Prefetto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza - ingiunzione.
Come si presenta il ricorso al Giudice di Pace. Il ricorso, in carta semplice, va depositato o inviato presso la cancelleria del Giudice di pace, allegando la multa o copia dell'ordinanza-ingiunzione.
Innanzi al giudice di pace non è necessaria l'assistenza di un avvocato o un procuratore, ma in questo caso occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice.
Come si conclude il procedimento del Giudice di Pace.
Il Giudice di pace accoglie il ricorso quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente;
oppure
respinge il ricorso quando accerta la responsabilità del ricorrente. La sentenza del Giudice di pace è appellabile dinanzi al Tribunale.
Attenzione.
Nel caso in cui una multa riguardi un veicolo già venduto ad altri al momento della violazione , in base a quanto previsto all'art. 386 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, è possibile inviare (si consiglia tramite raccomandata con ricevuta di ritorno) all'autorità che ha emesso il verbale la relativa comunicazione, con fotocopia della dichiarazione di vendita autenticata dal notaio o della visura/certificazione del Pubblico Registro Automobilistico dell'avvenuta trascrizione.
In questo caso l'autorità (Polizia di Stato, Carabinieri, ecc..) provvede all'annullamento in autotutela del verbale, rinnovando il procedimento sanzionatorio nei confronti dell'effettivo proprietario.
Tutti gli scritti difensivi vanno presentati in carta semplice.
Il pagamento in misura ridotta non è consentito :
- quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito di fermarsi;
- quando, trattandosi di veicolo a motore, il conducente si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o altri documenti necessari per la circolazione (es. contrassegno assicurativo);
- per alcune violazioni riguardanti il trasporto di cose;
- per la circolazione con targa non propria o contraffatta;
- per la circolazione con veicolo che ha subito il ritiro della carta di circolazione o di autorizzazione o licenza;
- in caso di guida senza patente o con patente revocata, ritirata o sospesa;
- in caso di guida con patente estera non emessa da Stato dell'UE scaduta di validità, quando la residenza in Italia è stata acquisita da più di un anno;
- per alcune violazioni nel trasporto di merci pericolose;
- in caso di inversione del senso di marcia in autostrada.
In questi casi, il verbale di contestazione viene trasmesso entro 10 giorni al Prefetto competente per il luogo della violazione, il quale emette una ordinanza-ingiunzione con la quale determina l'ammontare della sanzione entro il limite massimo, secondo la gravità della violazione ed il comportamento del responsabile.
Rateazione
I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a €. 200,00, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
Questa facoltà è concessa a chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a €. 10.628,16. Tale limite è elevato di €. 1.032,91 per ogni componente a carico del nucleo familiare.
La richiesta è presentata al Prefetto per verbali redatti da Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Ispettorato dal lavoro. E' presentata al Sindaco del Comune, per violazioni accertate dai vigili urbani, al Presidente della Giunta ragionale al Presidente della Giunta provinciale , nel caso in cui la violazione sia accertata da funzionari, ufficiali ed agenti delle regioni e delle province.
L'autorità competente, valutate le condizioni economiche e l'entità della somma da pagare, dispone la ripartizione del pagamento fino a un massimo di 12 rate, se l'importo dovuto non supera €. 2.000,00, fino ad un massimo di 24 rate se l'importo dovuto non supera €.5.000,00. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore da €. 100,00. Sulle somme rateizzate si applica l'interesse previsto dall'art. 21/1°c. del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e successive modificazioni.
L'istanza di rateazione deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione . La presentazione dell'istanza rappresenta la rinuncia alla facoltà di avvalersi del ricorso al prefetto o al giudice di pace. L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso tale termine l'istanza si intende respinta. L'accoglimento o il rigetto sono comunicati all'organo accertatore.
In caso di mancato pagamento della prima rata o successivamente di due rate, il beneficio decade e la somma rimanente viene automaticamente prelevata coattivamente a mezzo di iscrizione a ruolo.
In caso di rigetto dell'istanza il pagamento della sanzione amministrativa deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento espresso o di novanta in caso di provvedimento tacito.
Art. 201 bis del C.d.S. introdotto dalla legge 120/2010.
Documentazione richiesta(Vedi a lato Allegati)
Scritti difensivi e documenti sono presentati in carta semplice.
Riferimenti normativi:
- Legge 24.11.1981, n. 689;
- D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).