Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa

Presso la Prefettura di Chieti è stato istituto dal 14 agosto 2013 l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 ed entrato in vigore il 14 agosto 2013, successivamente modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016.


 

L'iscrizione nell'elenco ha natura obbligatoria al fine della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa.

Essa tiene luogo della documentazione antimafia (comunicazione e informativa), sia per l'esercizio delle attività per cui l'impresa ha conseguito l'iscrizione, che ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali l'impresa ha conseguito l'iscrizione nell'elenco.


È pertanto soggetta alle seguenti condizioni:

  • assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all' art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia)
  • assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all' art. 84, comma 3, del Codice Antimafia.

L'iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.

Le attività imprenditoriali maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa sono le seguenti:

a)trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

b)trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;

c)estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d)confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e)noli a freddo di macchinari;

f)fornitura di ferro lavorato;

g)noli a caldo;

h)autotrasporto per conto di terzi;

i)guardiania dei cantieri.

PREFETTURA COMPETENTE

La Prefettura della provincia dove l'impresa ha la propria residenza o sede legale.

Se l'impresa è costituita all'estero, la Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'art.2508 c.c..

Se l'impresa è costituita all'estero senza sede stabile nel territorio dello Stato , la Prefettura nel cui elenco è richiesta l'iscrizione.



PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE

Il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società deve presentare istanza alla Prefettura di Chieti specificando il settore o i settori di attività per cui chiede l'iscrizione, allegando la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e le autocertificazioni rese da ciascun soggetto sottoposto a verifica ai sensi dell'art.85 del Codice Antimafia relative ai familiari conviventi. (si vedano i moduli allegati).

L'istanza potrà essere trasmessa per posta certificata all'indirizzo protocollo.prefch@pec.interno.it , specificando nell'oggetto "richiesta iscrizione in white list", oppure per posta ordinaria alla Prefettura di Chieti - Ufficio Antimafia.

La Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l'insussistenza delle citate condizioni ostative, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco pubblicato sul sito, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano condizioni ostative, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all'interessato.

L'impresa iscritta nell'elenco comunica alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica (adozione dell'atto o stipula del contratto che determina tali modifiche). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.

La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.

AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ELENCO


L'impresa comunica alla Prefettura, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco. L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi.

La richiesta di rinnovo dell'iscrizione è indicata nell'apposita casella dell'elenco (AGGIORNAMENTO IN CORSO) ove viene evidenziata la data di deposito della istanza di rinnovo presso la Prefettura.

 

Se presentata successivamente al termine previsto, verrà considerata come nuova richiesta e l'operatore economico sarà cancellato dall'elenco iscritti e contestualmente inserito nell'elenco dei richiedenti l'iscrizione. 

CONSULTAZIONE DELL'ELENCO 


Per le attività imprenditoriali sopra elencate, le stazioni appaltanti devono obbligatoriamente acquisire la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria attraverso la consultazione, anche in via telematica, dell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori, istituito presso la Prefettura competente: l'iscrizione nella white list costituisce, infatti, la modalità obbligatoria attraverso la quale è possibile acquisire la documentazione antimafia nei confronti delle imprese operanti nei sopracitati settori "a rischio".


Per le imprese che risultano non censite nella Banca Dati Nazionale e che hanno tuttavia presentato domanda di iscrizione nell'elenco, le stazioni appaltanti possono consultare la Banca dati e, decorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del Codice Antimafia, saranno legittimati a procedere alla conclusione o approvazione degli strumenti contrattuali, fatte salve le clausole di legge previste in caso di successivo diniego dell'iscrizione.


In particolare, in caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione da parte della Prefettura competente, i contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione vengono revocati, salvo che l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. 


Le stazioni appaltanti devono comunicare alla Prefettura, in via telematica, le denominazioni o le ragioni sociali delle imprese in relazione alle quali hanno acquisito la documentazione antimafia tramite consultazione dell'elenco.

Ultimo aggiornamento
Martedì 1 Ottobre 2024, ore 12:37