PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
CITTADINANZA
Dirigente reggente dell'Area : Dott. Roberto Dosio Viceprefetto
Tel. 0323 - 511704 e-mail roberto.dosio@interno.it
Collaboratori:
Sig. Salvatore Di Maria Funzionario Amministrativo
Tel. 0323 - 511754 e-mail salvatore.dimaria@interno.it
Sig.ra Chiara Fael Assistente Amministrativo
Tel. 0323 - 511752 e-mail chiara.fael@interno.it
Sig. Piero Fidanza Assistente Amministrativo
Tel. 0323 - 511701 e-mail piero .fidanza@interno.it
Sig. Simone Contesini Assistente Amministrativo (personale interinale)
Tel. 0323 - 511733 e-mail simone .contesini@interno.it
Sig.ra Silvia Dell'Oro Assistente Amministrativo (personale interinale)
Orari di ricevimento :
Lunedi 9.00 - 12.30
Mercoledi 14.30 - 16.00
Venerdì 9.00 - 12.30
UBICAZIONE DELL'UFFICIO : Via Buonarroti n. 100 - Piano Terra - Palazzina C
per Legalizzazione e Apositille - Primo Piano - Palazzina B
Per verificare la propria pratica di cittadinanza e leggere le comunicazioni ricevute si deve accedere all'area riservata. I richiedenti la cittadinanza italiana possono inoltre chiedere informazioni e chiarimenti chiamando i seguenti numeri telefonici nei giorni a fianco indicati:
Lunedì 334 - 6909996 10.00 - 12.00
Mercoledì 06 - 46539955 10.00 - 12.00
Venerdì 331 - 6536673 10.00 - 12.00
La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è ITALIANO.
I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.
La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 modificata dalla legge 94 del 15 luglio 2009 recante "disposizioni in materia di sicurezza pubblica", in vigore dall'8 agosto 2009 e dai regolamenti D.P.R. n. 572 del 12.10.1993 e D.P.R. N. 362 del 18.04.1994.
E' possibile individuare due tipologie di concessione per la Cittadinanza Italiana:
1) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)
Chi può fare la richiesta:
Requisiti:
Lo straniero coniugato con cittadino/a italiano/a, può chiedere la cittadinanza italiana quando risiede legalmente in Italia da almeno 2 anni dopo il matrimonio, oppure dopo 3 anni dalla data del matrimonio qualora risieda all'estero. I suddetti termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati.
Lo straniero coniugato con cittadino/a italiano/a, può chiedere la cittadinanza italiana almeno 2 anni dopo la naturalizzazione del coniuge, oppure dopo 3 anni qualora risieda all'estero. I suddetti termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati.
La cittadinanza viene concessa se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale. Tali vincoli devono permanere fino al momento dell'adozione del provvedimento.
Per due cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale, coniugati da oltre 2 anni, uno dei quali acquisti dopo il matrimonio la cittadinanza Italiana per naturalizzazione, i requisiti richiesti allo straniero per la concessione di diritti connessi allo status civitatis del coniuge naturalizzato non possono che essere valutati dalla data in cui quest'ultimo è diventato cittadino italiano.
Cosa fare:
IL MINISTERO DELL'INTERNO HA COMUNICATO CHE, AL FINE DI RAZIONALIZZARE E SEMPLIFICARE ULTERIORMENTE IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA, CON DECORRENZA 18 GIUGNO 2015, LE ISTANZE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE ESCLUSIVAMENTE IN MODALITA' ON-LINE ALL'INDIRIZZO:
IL RICHIEDENTE COMPILERA' LA DOMANDA PRESENTE SUL SITO SOPRA INDICATO, ACCEDENDO MEDIANTE SPID O CIE.
DOCUMENTI DA TRASMETTERE IN FORMATO ELETTRONICO, UNITAMENTE AD UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO:
1) ATTO DI NASCITA FORMATO DALL'AUTORITA' DEL PAESE DI ORIGINE LEGALIZZATO E TRADOTTO;
2) CERTIFICATO PENALE FORMATO DALL'AUTORITA' DEL PAESE DI ORIGINE LEGALIZZATO E TRADOTTO;
3) RICEVUTA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI € 250,00 PREVISTO DALLA LEGGE N. 94/2009 DA EFFETTUARE CON BOLLETTINO POSTALE SUL C.C. 809020 - INTESTATO A MINISTERO DELL'INTERNO D.L.C.I - CAUSALE " CITTADINANZA ".
4) BOLLO DA 16,00 DA COMPILARE con il numero identificativo e data emissione .
TALE MODALITA' RISPONDE AI CRITERI DI DIGITALIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI, IN LINEA CON LE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL'art. 1, COMMA 1, L. 11 AGOSTO 2014, N. 114, IL QUALE PREVEDE L'ADOZIONE DI MODULI STANDARDIZZATI PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE DA PARTE DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE, CONSENTENDO ANCHE UNA PIU' AGEVOLE CONSULTAZIONE ON LINE DELLO STATO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.
Circolare 5117 del 15/05/2012 : Trasferimento ai Prefetti della competenza ad emanare i provvedimenti di acquisto della cittadinanza per matrimonio.
2) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992)
Chi può fare la richiesta:
- Lett. a) chi è nato in Italia o è discendente in linea retta di cittadino italiano entro il II° grado e vi risieda legalmente da almeno 3 anni;
- Lett. b) lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risieda legalmente in Italia da almeno 5 anni;
- Lett. c) chi è alle dipendenze dello Stato italiano da almeno 5 anni;
- Lett. d) chi è cittadino di uno Stato dell'U.E. e risieda legalmente in Italia da almeno 4 anni;
- Lett. e) chi è APOLIDE o RIFUGIATO POLITICO (combinato disposto art. 16 c.2) ed ha la residenza legale da almeno 5 anni;
- Lett. f) tutti i cittadini stranieri che hanno la residenza legale in Italia da almeno 10 anni;
Cosa fare:
IL MINISTERO DELL'INTERNO HA COMUNICATO CHE, AL FINE DI RAZIONALIZZARE E SEMPLIFICARE ULTERIORMENTE IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA, CON DECORRENZA 18 GIUGNO 2015, LE ISTANZE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE ESCLUSIVAMENTE IN MODALITA' ON-LINE ALL'INDIRIZZO: https://cittadinanza.dlci.interno.it
IL RICHIEDENTE COMPILERA' LA DOMANDA PRESENTE SUL SITO SOPRA INDICATO, ACCEDENDO MEDIANTE SPID O CIE.
DOCUMENTI DA TRASMETTERE IN FORMATO ELETTRONICO, UNITAMENTE AD UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO:
1) ATTO DI NASCITA FORMATO DALL'AUTORITA' DEL PAESE DI ORIGINE LEGALIZZATO E TRADOTTO;
2) CERTIFICATO PENALE FORMATO DALL'AUTORITA' DEL PAESE DI ORIGINE LEGALIZZATO E TRADOTTO;
3) RICEVUTA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI € 250,00 PREVISTO DALLA LEGGE N. 94/2009 DA EFFETTUARE CON BOLLETTINO POSTALE SUL C.C. 809020 - INTESTATO A MINISTERO DELL'INTERNO D.L.C.I - CAUSALE " CITTADINANZA ".
4) BOLLO DA 16,00 DA COMPILARE con il numero identificativo e data emissione .
TALE MODALITA' RISPONDE AI CRITERI DI DIGITALIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI, IN LINEA CON LE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL'art. 1, COMMA 1, L. 11 AGOSTO 2014, N. 114, IL QUALE PREVEDE L'ADOZIONE DI MODULI STANDARDIZZATI PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE DA PARTE DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE, CONSENTENDO ANCHE UNA PIU' AGEVOLE CONSULTAZIONE ON LINE DELLO STATO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.
NOTA BENE:
I RIFUGIATI POLITICI , in luogo della documentazione indicata ai punti 1 e 2 , potranno produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per quanto attiene alle esatte generalità ed alla posizione giuridica dell'istante nel paese di origine, nonché copia dell'attestato dal quale risulti il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico.
LO STRANIERO PUO' DICHIARARE CHE UN PROPRIO ASCENDENTE E' CITTADINO ITALIANO PER NASCITA con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da lui sottoscritta.
Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole il decreto di conferimento della cittadinanza italiana a firma del Presidente della Repubblica viene notificato dalla Prefettura - U.T.G. del luogo di residenza all'interessato il quale, entro 6 mesi dalla notifica, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.
MODALITA' DI NOTIFICA DEI DECRETI
Si informa che è possibile scaricare il proprio Decreto di concessione, inammissibilità e rigetto attraverso il seguente sito accedendo utilizzando le proprie credenziali SPID o CIE:
Riferimenti normativi:
La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 modificata dalla legge 94 del 15 luglio 2009 recante "disposizioni in materia di sicurezza pubblica", in vigore dall'8 agosto 2009 e dai regolamenti D.P.R. n. 572 del 12.10.1993 e D.P.R. N. 362 del 18.04.1994.