Istanze di modifica del nome e del cognome

Informazioni generali

Qualsiasi cittadino che intende cambiare o modificare il proprio nome e cognome deve essere autorizzato dal Prefetto.
La Prefettura U.T.G. competente a ricevere la domanda è quella della provincia del luogo di residenza o, in alternativa, del luogo nella cui circoscrizione è situato l'ufficio di stato civile dove è stato registrato l'atto di nascita del richiedente.

Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.

L'istanza può essere presentata solo da cittadini italiani.
Per i cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), l'istanza deve essere presentata per il tramite del Consolato o l'Ambasciata di residenza competente,  la quale la inoltrerà al Prefetto del luogo di ultima residenza, cioè di iscrizione AIRE.

In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.

Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune di nascita e del Comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda. Lo stesso decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte del richiedente, a determinate persone (cointeressati).
Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.
Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla prefettura competente copia dell'avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata. Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome e/o del cognome.

Documentazione

L'istanza, corredata da marca da bollo da euro 16 (o senza marca da bollo, in carta semplice, ove si richieda il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale) deve essere presentata in Prefettura-U.T.G., allegando opportuna documentazione nonchè fotocopia di un documento di riconoscimento italiano:

  • sottoscritta in originale dal richiedente in presenza del dipendente della Prefettura addetto a riceverla e quindi consegnata a mano;
  • oppure sottoscritta in originale e trasmessa a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo:  Prefettura UTG di Novara - Ufficio Cambio Nome e Cognome AREA II - Piazza G.Matteotti 1 - 28100 Novara.   Si raccomanda di corredare l’istanza con un recapito telefonico ed un indirizzo mail.

In tutta la corrispondenza tramite e-mail o PEC bisogna TASSATIVAMENTE indicare nel campo "oggetto"  la seguenti dicitura: Cambio nome/cognome.

L'istanza va presentata esclusivamente sui modelli pubblicati sul presente sito internet.

L'istanza può essere presentata anche da altra persona se munita di delega firmata in originale e di fotocopia di un documento di riconoscimento dell'interessato e del delegato.


OVE VENISSERO RAPPRESENTATE, TELEFONICAMENTE O VIA E-MAIL O PEC, PROBLEMATICHE RELATIVE A PRATICHE PARTICOLARMENTE COMPLESSE, A DISCREZIONE DELL’UFFICIO SARA’ FISSATO UN APPUNTAMENTO PER LA DISAMINA E LA VALUTAZIONE DELLE STESSE.

Avvertenze

Con il cambio del nome e/o cognome devono essere cambiati, a cura dell'interessato, tutti i documenti che servono per identificare la persona (ad esempio: carta di identità, passaporto, patente di guida) ed i documenti dove sono riportate le generalità del richiedente (eventuali intestazioni di proprietà, mutui, utenze domestiche, conti correnti bancari, assicurazioni, titoli di studio etc.).

Riferimenti normativi

  • D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000
  • D.P.R. n. 54 del 13/03/2012
  • Legge 11 gennaio 2018, n. 4
  • Circolare Ministero Interno n.17/2001 - Nota esplicativa artt. 84 - 94 D.P.R. 396/2000
  • Circolare Ministero Interno n.9/2001 - Ordinamento dello Stato Civile
  • Circolare Ministero Interno n.66/2004
  • Circolare Ministero Interno n.14 del 21/05/2012
  • Circolare Ministero Interno n.7 del 14/06/2017- Interpretazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 21/12/2016
  • Circolare Ministero Interno n.4  del 16/02/2018
  • Circolare Ministero Interno n.20 - Applicabilità dell'imposta di bollo
  • Circolare prot. n.12879 - Interpretazione art. 36 D.P.R. 396/2000
Ultimo aggiornamento
Giovedì 10 Ottobre 2024, ore 23:13