DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 2024 (cd. AUTOVELOX)
L’11 aprile 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Interno, che disciplina in maniera organica le modalità di collocazione e di utilizzazione dei dispositivi di rilevamento delle infrazioni dei limiti di velocità di cui all’art. 142 C.d.S.
Il Decreto prevede un netto distinguo tra le fasi di:
- individuazione dei tratti di strada sui quali è possibile collocare postazioni fisse o mobili: è di competenza del Prefetto (secondo le condizioni dell’art. 1 dell’Allegato A al Decreto)
- collocazione delle postazioni di controllo fisse, presidiate o non presidiate: è di competenza dell’Ente proprietario della strada, anche su richiesta dell’Organo di Polizia stradale che le utilizza (secondo le condizioni dell’art. 2. 3 e 2.4 dell’Allegato A al Decreto);
- collocazione delle postazioni di controllo mobili, presidiate o non presidiate: è di competenza dell’Organo di Polizia stradale che le utilizza (secondo le condizioni dell’art. 2.2 dell’Allegato A al Decreto);
- utilizzazione delle postazioni fisse o mobili: è di competenza degli Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, C.d.S. (secondo le condizioni dell’Allegato B al Decreto)
AMBITO DI APPLICAZIONE:
- si applica a ai dispositivi, alle postazioni di controllo e ai sistemi di misurazione della velocità sia di nuova installazione che già esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto;
- NON si applica alle postazioni fisse, mobili o a bordo di veicoli in movimento, definite ai sensi dell'art. 2, presidiate e per le quali e' effettuata la contestazione immediata delle violazioni.
OGGETTO
Il Decreto prevede che:
- sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’art. 2, comma 2, C.d.S. (lett. A e B): le postazioni fisse o mobili possono essere collocate dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, C.d.S., secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- sulle restanti tipologie di strade di cui all’art. 2, comma 2, C.d.S. (da lett. C a lett. F-bis): le medesime postazioni possono essere collocate esclusivamente sui tratti di strada individuati dal Prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 121 del 2002.
ISTRUTTORIA
Il prefetto, nella individuazione dei tratti di strada sui quali è possibile collocare postazioni fisse o mobili, tiene conto delle seguenti condizioni:
a) elevato livello di incidentalità, documentato da un'accurata analisi del numero, della tipologia e, soprattutto, delle cause degli incidenti stradali avvenuti nel quinquennio precedente con particolare riferimento alla velocità come causa principale o concausa attraverso la produzione di dati statistici;
b) documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, tenendo conto, tra l'altro, delle seguenti condizioni:
1) presenza di più corsie per senso di marcia, ovvero suddivisione della strada in carreggiate separate, in cui mancano spazi idonei (assenza di banchine o piazzole di dimensioni adeguate), gallerie e viadotti privi di aree per fermare i veicoli fuori della carreggiata o, comunque, in condizioni di sicurezza. Sulle strade ad unica corsia per senso di marcia, l'assenza di banchine o piazzole di dimensioni adeguate;
2) situazioni in cui l'andamento plano-altimetrico della strada limita la visibilità e condiziona in modo negativo la possibilità di fermare e di fare sostare i veicoli dei trasgressori fuori della carreggiata o, comunque, in condizioni di sicurezza, in corrispondenza del tratto di strada interessato e in quello immediatamente successivo;
3) condizioni particolari di scarsa visibilità legate, ad esempio, a fenomeni atmosferici ciclicamente ricorrenti (nebbia) che, in concomitanza con altri fattori ambientali o con le caratteristiche della strada (assenza di spazi idonei per effettuare il fermo del veicolo in condizioni di sicurezza), rendono difficile e pericolosa l'ordinaria attività di controllo da parte degli organi di polizia stradale;
4) composizione e volume del traffico (determinati, a titolo esemplificativo, dalla presenza di traffico intenso o da percentuale elevata di mezzi pesanti), che rende manifesta la difficoltà di procedere al fermo dei veicoli anche su strade ad una sola corsia per senso di marcia, soprattutto se il tratto interessato non presenta spazi idonei per lo stazionamento dei veicoli pesanti fuori della carreggiata, o comunque in condizioni di sicurezza tali da evitare pericolo o intralcio per la circolazione stradale;
5) particolari condizioni della strada o del tratto stradale determinate dalla elevata densità di flussi veicolari e/o pedonali e dalla presenza di strutture scolastiche o aree attrezzate per bambini e dall'assenza o limitatezza di idonei spazi laterali esterni alla carreggiata, che pregiudicano, rendono pericolosa o impediscono la possibilità di fermare i veicoli in condizioni di sicurezza della circolazione. In tali casi l'utilizzo delle postazioni di controllo e' limitato ad intervalli temporali, determinati dagli enti proprietari, in cui vi e' maggiore afflusso o maggior presenza di utenza vulnerabile;
c) presenza di velocità operative dei veicoli, individuate da parte degli enti proprietari o dei gestori dei tratti stradali in condizioni di normale deflusso, che sono mediamente superiori rispetto ai limiti di velocità consentiti e indicati in modo adeguato con la segnaletica stradale.
Il Prefetto, nella suddetta attività, tiene altresì conto dei seguenti elementi e obiettivi:
a) eventuale presenza anche di postazioni fisse lungo lo stesso tratto di strada;
b) possibilità di collocare la postazione mobile in condizione di elevata sicurezza, per gli operatori di polizia stradale e per gli utenti della strada, nel tratto stradale oggetto del potenziale controllo;
c) programmazione, con riferimento alle strade o ai tratti di strade in cui operano diversi organi di polizia stradale, di pianificazioni operative coerenti con le esigenze di coordinamento, funzionalità e razionalizzazione dell'espletamento dei servizi di controllo della velocità, nonché di adeguata ed efficiente ripartizione e rotazione degli stessi.
Ricevimento: ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO
Per fissare l’appuntamento e per eventuali richieste di informazioni, si prega di contattare il 0321/665450 lunedì e giovedì dalle ore 12.00 alle ore 13.00
Area III – Ufficio Depenalizzazione C.d.S
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Dirigente: Dott. Antonio MOSCATELLO