Il Prefetto è competente ad applicare una o più sanzioni amministrative alle persone che sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

La sostanza sequestrata al trasgressore è sottoposta agli esami tossicologici per accertare la quantità e la qualità della stessa.

Il procedimento amministrativo è attivato in Prefettura a seguito di una segnalazione da parte degli organi di Pubblica Sicurezza che hanno accertato e contestato al trasgressore l'illecito amministrativo.

Entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione l'interessato può presentare al Prefetto scritti o memorie difensive.

Il procedimento amministrativo è rigorosamente vincolato alla tutela della riservatezza e al segreto professionale.

Gli accertamenti e gli atti del procedimento possono essere usati solo ai fini delle misure e delle sanzioni previste dalla legge (art.75 comma 6 del D.P.R. 309/90).

 

A chi posso chiedere informazioni su cosa mi succede se vengo trovato in possesso di sostanza stupefacente per "uso personale"?

In Italia la detenzione di sostanza stupefacente, a qualsiasi titolo (uso personale o spaccio), è vietata e regolamentata dal D.P.R. 309/90 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza".

La detenzione per uso personale di stupefacenti attiva il procedimento amministrativo sanzionatorio previsto dall' art. 75 del richiamato D.P.R. che viene curato dagli operatori dell'Ufficio N.O.T. (Nucleo Operativo Tossicodipendenze) attivo presso ogni Prefettura-UTG.

In tale ufficio lavorano assistenti sociali e personale amministrativo disponibili a darti tutte le informazioni necessarie.

A Novara il NOT è ubicato al primo piano della Prefettura-U.T.G., in Piazza Matteotti n. 1

Il pubblico si riceve nei giorni: da lunedì a giovedì, dalle 9.30 alle 12.00. 

Per informazioni puoi anche contattare telefonicamente:

  • la dr.ssa Maria Romana Giordano - Funzionario Assistente Sociale al numero 0321.665451
  • la dr.ssa Barbara De Stefano- Funzionario Assistente Sociale al numero 0321.665469 
  • la sig.ra Lilia Bivona - Assistente amministrativo - al numero 0321.665420

oppure scrivere una e-mail agli indirizzi:

Di che cosa si occupa il Nucleo Operativo Tossicodipendenze (Not) della Prefettura?

Il NOT si occupa, specificamente, dei procedimenti amministrativi - sanzionatori attivati nei confronti delle persone che vengono segnalate dalle Forze dell'Ordine per detenzione di sostanza stupefacente destinata " all'uso personale " e, quindi, non finalizzata allo " spaccio " (in questo ultimo caso si attiva, infatti, un tipo di procedimento penale e non amministrativo).

Cosa mi succede se mi viene contestata la detenzione di sostanza stupefacente per "uso personale"?

Se, a seguito di controllo delle Forze dell'Ordine, vieni trovato in possesso di sostanze stupefacenti per " uso personale " vieni segnalato al NOT della Prefettura del tuo luogo di residenza .

La sostanza stupefacente viene sequestrata ed inviata al laboratorio di analisi per determinare la qualità e la " quantità" di principio attivo in essa contenuto . Per l'attivazione del procedimento amministrativo-sanzionatorio previsto dall'art. 75 del D.P.R. 309/90, è necessario che il quantitativo di principio attivo risulti inferiore a quelli previsti dal decreto del Ministero della Salute dell'11 aprile 2006 (eroina mg. 250, cocaina mg. 750, Cannabis -THC (marijuana, hashish) mg. 500, anfetamina mg. 500, LSD mg. 0,150). Qualora risulti essere superiore, vieni denunciato penalmente per spaccio (ai sensi dell'art.73 D.P.R. 309/90)

Le Forze dell'Ordine, ricevuti gli esami tossicologici e accertato che si tratta di illecito amministrativo, redigono un apposito verbale "di contestazione" che ti viene notificato . Una copia di tale verbale viene trasmessa al Prefetto per l'avvio del procedimento. Se sei minorenne, tutti gli atti devono essere obbligatoriamente notificati a coloro che esercitano su di te la responsabilità genitoriale. Entro e non oltre trenta giorni dalla notifica puoi inviare alla Prefettura scritti difensivi e chiedere un'audizione (di essere sentito personalmente), ai sensi dell'art. 18 L. 689/81 per spiegare le ragioni della violazione.

Il Prefetto, avvalendosi del personale del NOT e valutata la fondatezza dell'accertamento, avvia il procedimento amministrativo nei tuoi confronti ed entro quaranta giorni (termine "ordinatorio" e non "perentorio") ti convoca per un colloquio per valutare quali sanzioni amministrative applicare oppure per "invitarti formalmente a non fare più uso di sostanze stupefacenti" (è la cosiddetta "ammonizione" irrogata però solo se si tratta della prima volta , se la violazione è particolarmente tenue e se, durante il colloquio, si evidenziano elementi tali da far presumere che in futuro non farai più uso di sostanze stupefacenti ).

  • Se al momento della contestazione hai la " diretta ed immediata disponibilità " di veicoli a motore, (quindi, anche nel caso in cui non stai guidando ed il tuo mezzo è parcheggiato) le Forze dell'Ordine ti ritirano la patente di guida per un periodo di trenta giorni (comma 3 art. 75)  e la trasmettono immediatamente all'Ufficio NOT. Allo scadere del periodo potrai ritirare il documento presentandoti personalmente all'ufficio, negli orari e nei giorni previsti, o potrai incaricare un' altra persona, purché munita di delega e della fotocopia del tuo documento d'identità.
  • Se hai la disponibilità di un ciclomotore, invece, ti viene ritirato il certificato di idoneità tecnica per trenta giorni e viene disposto anche il fermo amministrativo del ciclomotore per 30 giorni.
Che cosa succede se non mi presento?

La presentazione al colloquio è una scelta discrezionale e non un obbligo; tuttavia in caso di mancata presentazione scattano le sanzioni (ritiro dei documenti) di seguito specificati.

In caso di impedimento, serio e documentato, puoi telefonare all'Ufficio NOT per chiedere di spostare la data del colloquio. Alla telefonata dovrà necessariamente seguire una richiesta scritta, trasmessa per posta, fax o per e-mail, con la documentazione attestante i motivi della richiesta di rinvio. Se per ragioni di lavoro o altro, sei domiciliato presso un'altra provincia puoi chiedere, con istanza scritta e corredata dalla copia del tuo documento d'identità, di sostenere il colloquio presso la provincia ove sei domiciliato.

In tal caso, dovrai aspettare di essere nuovamente convocato dalla Prefettura della Provincia ove eleggi domicilio.

Come posso fare per evitare che arrivino le comunicazioni a casa?

Per le comunicazioni della Prefettura :

  1. al momento della contestazione, quando le Forze dell'Ordine redigono il verbale di accertamento, puoi dichiarare di voler eleggere domicilio presso un altro indirizzo che indicherai;
  2. Contattare telefonicamente il N.O.T. presso la Prefettura

Per la notifica delle analisi quali-quantitative dello stupefacente sequestrato e della contestazione dell'illecito amministrativo , invece, devi informarti presso le Forze dell'Ordine che ti hanno segnalato e che possono procedere con modalità diverse.

Quali sono e in che cosa consistono le sanzioni amministrative?

Le sanzioni consistono nella sospensione o nel divieto di conseguire (se non ne sei in possesso in quel momento), per un periodo che va da 1 a 12 mesi , dei seguenti documenti:

  • passaporto e ogni altro documento equipollente;
  • licenza di porto d'armi;
  • permesso di soggiorno per motivi di turismo, se sei un cittadino extracomunitario
  • patente di guida fino a TRE anni
Quali conseguenze può avere il ritiro dei documenti?

Per il periodo indicato nella sanzione non potrai espatriare, guidare ed usare armi.

Nel caso di sospensione della validità della carta d'identità per l'espatrio, sul documento viene apposta la dicitura " Non valida per l'espatrio per mesi... ". Al termine del periodo sanzionatorio puoi chiedere nuovamente la validazione del documento per l'espatrio all'Ufficio Anagrafe del tuo Comune di residenza .

- Se possiedi la Carta d'Identità Elettronica , nel caso di sospensione della validità per l'espatrio viene trattenuta dal Comune di residenza (per il periodo di sospensione) e ti viene fornita, a tue spese, una Carta d'Identità cartacea provvisoria - non valida per l'espatrio.

Nel caso di ritiro/sospensione della patente , sei passibile di REVOCA del documento qualora trovato alla guida di un mezzo.

La segnalazione per possesso di droga per uso personale ha rilievo penale?

La detenzione per "uso personale" non ha rilevanza penale per cui se chiedi dei certificati al casellario giudiziario non troverai nessuna menzione del procedimento.

Posso fare "ricorso"?
  • Sì. Entro trenta giorni dalla data di notifica della contestazione e delle analisi, puoi produrre e trasmettere documenti e scritti difensivi al Prefetto e chiedere un'audizione (cioè essere ascoltato personalmente), ai sensi dell'art. 18, L. 689/81.
  • Inoltre, entro dieci giorni dalla data di notifica, puoi fare " opposizione " al Giudice di Pace , contro l'Ordinanza con la quale il Prefetto, ritenuto fondato l'accertamento e perciò la violazione, ti convoca per il colloquio.
  • Allo stesso modo, puoi fare opposizione al Decreto con il quale il Prefetto, a conclusione del procedimento, ritiene eventualmente di irrogarti una sanzione.
  • In ogni caso, se ci si ritiene estranei ai fatti contestati, contattare l'Ufficio NOT presso la Prefettura ai numeri indicati.
La segnalazione mi può dare problemi per i concorsi pubblici o per il lavoro?

No . Le segnalazioni possono essere usate "solo" ai fini del procedimento amministrativo-sanzionatorio previsto dall'art. 75 del richiamato D.P.R.

Se vengo segnalato dalle Forze dell'Ordine o da altri perché "uso" droghe, ma non ne ho il possesso, cosa mi succede ?

L'Ufficio NOT, quando viene a conoscenza dell'uso di sostanze stupefacenti ti segnala al Servizio Pubblico per le Tossicodipendenze (Ser.T.) territorialmente competente, ai sensi dell'art. 121 D.P.R. 309/90

Il Ser.T. ti inviterà, mediante lettera, per un colloquio-informativo da sostenere con il proprio personale specializzato.

C'è un termine per la prescrizione del procedimento amministrativo?

Se hai commesso una violazione e non ti è "mai" stato comunicato l'avvio del procedimento dalla Prefettura e/o non sei mai stato convocato, dopo 5 anni dalla data del fatto gli atti vengono archiviati per decorrenza dei termini.

I dati relativi alle segnalazioni vengono inseriti in una Banca dati ?

I dati relativi al procedimento per "detenzione" ed "uso" di sostanze stupefacenti sono trasmessi, solo per fini statistici , ad un ufficio centrale del Ministero dell'Interno mediante una Banca Dati.

L'accesso ad essa è riservato agli operatori addetti ai NOT e alle Forze dell'Ordine ed è coperto da tutela della privacy .

Le Forze dell'Ordine possono perquisire senza mandato?

Si , quando ricorrono motivi di particolare necessità e urgenza (art. 103 D.P.R. 309/90)

Cosa succede se vengo fermato "alla guida" sotto effetto di droghe?

Ti viene contestato l'art. 187 del Codice della Strada, che attiva un procedimento penale  La patente viene trasmessa, non al NOT, ma all'Ufficio Patenti della Prefettura della Provincia ove il fatto è stato accertato.

Se, oltre a guidare sotto effetto di sostanze, vieni trovato "in possesso" di sostanza stupefacente per uso personale, ti viene contestata anche la violazione dell'art.75 e si attiva un doppio procedimento.

Posso rivolgermi a un avvocato?

Non è necessaria l'assistenza di un legale. Puoi comunque decidere di farti assistere da un avvocato in qualsiasi momento, anche durante il colloquio.

Se vengo fermato dalle Forze dell'Ordine con altre persone e a qualcuno viene trovata della sostanza stupefacente, cosa mi succede?

Se chi possiede la sostanza dichiara che è solo di sua proprietà, le altre persone non vengono segnalate. Se invece la sostanza è rinvenuta all'interno di un veicolo e nessuno se ne assume la responsabilità, in genere il possesso della sostanza viene contestato alla persona che aveva la disponibilità del mezzo in quel momento.

Qualora le altre persone dichiarino di fare uso di sostanze stupefacenti (senza averne il possesso), viene fatta una segnalazione ai sensi dell'art. 121 del D.P.R. 309/90.

Ultimo aggiornamento
Martedì 6 Agosto 2024, ore 09:41