WHITE LIST
Riferimenti Normativi, Premessa,
Modalità di iscrizione, Avvertenze, Modulistica
RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge 6 novembre 2012, n. 190 ( G.U. del 13 novembre 2012, n. 265);
D.P.C.M. 18 aprile 2013 ( G.U. 15 luglio 2013, n. 164);
D.L. 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020 n. 40.
PREMESSA
La legge 6 novembre 2012, n. 190 ( art. 1, commi dal 52 al 57) ha previsto l'istituzione presso ogni Prefettura dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list).
Tale elenco ha lo scopo di rendere più efficaci i controlli antimafia nei confronti di operatori economici operanti in settori maggiormente esposti a rischi di infiltrazione mafiosa.
L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio dell'attività per cui è stata disposta l'iscrizione, e, come tale, è soggetta alle seguenti condizioni:
• assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 (c.d. "Codice Antimafia");
• assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, comma 3, del Codice Antimafia.
Il 14 agosto 2013 è entrato in vigore il D.P.C.M. 18 aprile 2013 che disciplina le modalità relative all'istituzione e all'aggiornamento dell'elenco in questione nonché le modalità per le correlate attività di verifica.
Le attività imprenditoriali per le quali è possibile l'iscrizione nell'elenco prefettizio, indicate all'articolo 1, comma 53, della citata L. 190/2012, sono le seguenti:
- Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- Noli a freddo di macchinari;
- Fornitura di ferro lavorato;
- Noli a caldo;
- Autotrasporti per conto di terzi;
- Guardiania dei cantieri;
- Servizi funerari e cimiteriali;
- Ristorazione, gestione di mense e catering;
- Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
Con apposito decreto interministeriale, l'indicazione delle attività iscrivibili nell'elenco potrà essere aggiornata entro il 31 dicembre di ciascun anno.
LA PREFETTURA COMPETENTE all'iscrizione in White List è quella della provincia dove l'impresa ha la propria residenza o sede legale. Se l'impresa è costituita all'estero, la Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'art.2508 C.C. Se l'impresa è costituita all'estero senza sede stabile nel territorio dello Stato, la Prefettura nel cui elenco è richiesta l'iscrizione.
MODALITA' PER L'ISCRIZIONE
La richiesta, sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale ovvero, se l'impresa è organizzata in forma societaria, dal legale rappresentante, deve indicare gli elementi essenziali idonei ad identificare univocamente l'impresa (ragione sociale, sede legale anche per le imprese straniere, sede secondaria stabile in Italia, numero di codice fiscale e di partiva IVA) ed il settore o i settori di attività per cui è richiesta l'iscrizione.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
(per la modulistica si veda in "documenti scaricabili")
- Modello di presentazione dell'istanza (MOD: B), recante l'indicazione della/e categoria/e di iscrizione richieste;
- Copia integrale della visura camerale aggiornata con l'attuale compagine societaria contenente tutti i componenti che ricoprono cariche all'interno della società o dichiarazione sostitutiva (MOD: 1), del legale rappresentante recante le medesime indicazioni;
- Dichiarazioni riferite ai familiari conviventi (MOD: 2), rese da ciascun soggetto sottoposto a verifica ai sensi dell'art.85 del Codice Antimafia corredate da fotocopia del documento di identità e del tesserino del codice fiscale del dichiarante.
La richiesta di iscrizione con la documentazione allegata deve essere trasmessa, in unico file PDF, esclusivamente a mezzo P.E.C., all'indirizzo sicurezza.prefag@pec.interno.it specificando nell'oggetto "WHITE LIST-PARTITA IVA-RAGIONE SOCIALE-ISCRIZIONE".
Si raccomanda:
- di non modificare i modelli e di compilarli in maniera chiara , possibilmente col computer o in stampatello leggibile;
- di prestare particolare attenzione alla compilazione delle dichiarazioni relative ai familiari conviventi, inserendo TUTTI i dati richiesti (nome, cognome, data e luogo di nascita , codice fiscale );
- di indicare l'indirizzo P.E.C. presso il quale si desidera ricevere l'eventuale corrispondenza.
PROCEDIMENTO PER L'ISCRIZIONE
La Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l'insussistenza delle citate condizioni ostative, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale, dandone comunicazione all'interessato. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano condizioni ostative, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all'interessato.
L'impresa iscritta nell'elenco comunica alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica (adozione dell'atto o stipula del contratto che determina tali modifiche). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano anche le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.
La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione .
MODALITA' PER LA PERMANENZA
L'impresa comunica alla Prefettura, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione , l'interesse a permanere nell'elenco. L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi.
Ove l'impresa manifesti l'interesse a permanere nell'elenco, la Prefettura provvede a verificare la permanenza dell'assenza delle situazioni ostative di cui all'art.67 D. Lgs. 159/2011 e di tentativi di infiltrazione mafiosa, e adotta i conseguenti provvedimenti, aggiornando l'elenco pubblicato sul sito istituzionale.
Nel caso in cui gli accertamenti antimafia si protraggano oltre la data di validità dell'iscrizione in white list, essa mantiene la propria efficacia e la Prefettura provvede a dare conto di ciò nell'apposita voce dell'Elenco delle ditte iscritte (Aggiornamento in corso).
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA RICHIESTA DI PERMANENZA
(per la modulistica si veda in "documenti scaricabili")
- Modello di presentazione dell'istanza a permanere (MOD: D), recante l'indicazione della/e categoria/e di iscrizione richieste ;
- Copia integrale della visura camerale aggiornata con l'attuale compagine societaria contenente tutti i componenti che ricoprono cariche all'interno della società o dichiarazione sostitutiva (MOD: 1), del legale rappresentante recante le medesime indicazioni;
- Dichiarazioni riferite ai familiari conviventi (MOD: 2), rese da ciascun soggetto sottoposto a verifica ai sensi dell'art.85 del Codice Antimafia, corredate da fotocopia del documento di identità e del tesserino del codice fiscale del dichiarante.
La richiesta a permanere con la documentazione allegata deve essere trasmessa, in unico file PDF, esclusivamente a mezzo P.E.C., all'indirizzo sicurezza.prefag@pec.interno.it specificando nell'oggetto "WHITE LIST-PARTITA IVA-RAGIONE SOCIALE-RINNOVO".
Si raccomanda:
- di non modificare i modelli e di compilarli in maniera chiara , possibilmente col computer o in stampatello leggibile;
- di prestare particolare attenzione alla compilazione delle dichiarazioni relative ai familiari conviventi, inserendo TUTTI i dati richiesti (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale );
- di indicare l'indirizzo P.E.C. presso il quale si desidera ricevere l'eventuale corrispondenza.
PROCEDIMENTO PER LA PERMENENZA
La Prefettura, esperite con esito negativo le verifiche volte ad accertare l'assenza delle situazioni ostative di cui all'articolo 67 del Codice antimafia nonché l'assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, di cui agli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, del Codice antimafia, dispone la permanenza dell'impresa nell'elenco, dando contestuale comunicazione alla stessa per via esclusivamente telematica ed aggiornando l'elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale.
AVVERTENZE
Le richieste sia di iscrizione che di permanenza incomplete delle informazioni o degli allegati richiesti saranno cestinate.
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano situazioni di controindicazione, il Prefetto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, rigetta l'istanza di iscrizione dandone comunicazione all'interessato.
Il termine di definizione del procedimento è di 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza.
Nel caso in cui gli accertamenti antimafia si protraggano oltre la data di validità dell'iscrizione in white list, essa mantiene la propria efficacia e la Prefettura provvede a dare conto di ciò nell'apposita voce dell'Elenco delle ditte iscritte ( Aggiornamento in corso ).
L'iscrizione dell'impresa nell'elenco conserva efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta.
Almeno trenta giorni prima della scadenza della validità dell'iscrizione, l'impresa comunica alla Prefettura l'interesse a permanere nell'elenco. L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi da quelli per i quali essa è iscritta.
La Prefettura può procedere, in qualsiasi momento, anche a campione, alla verifica delle condizioni richieste per la permanenza dell'impresa iscritta nell'elenco.
In ogni caso in cui venga accertata l'insussistenza delle predette condizioni, la Prefettura dispone, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 10-bis della L. 241/1990, la cancellazione dall'elenco, dandone comunicazione all'impresa.
In ogni caso è fatto obbligo all'impresa iscritta nell'elenco di comunicare alla Prefettura (utilizzando il Mod. C) qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali o del direttore tecnico (se previsto), entro trenta giorni dalla data di adozione dell'atto o dalla stipula del relativo contratto che determini tali modifiche.
La mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione comporta la cancellazione dell'impresa dall'elenco .
L'iscrizione negli elenchi prefettizi è equipollente al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria per lo svolgimento delle attività per cui essa è conseguita.
Diversamente, per quanto concerne le comunicazioni antimafia, l'iscrizione nell'elenco è equipollente al rilascio della comunicazione anche per attività diverse da quelle per cui essa è conseguita.
A cura di questa Prefettura verrà pubblicato sul sito istituzionale, e costantemente aggiornato, il relativo elenco.
Dirigente Dell'Area: Dott.ssa Rosanna Mallemi
Email Dirigente Dell'Area: rosanna.mallemi@interno.it
Ufficio Antimafia
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Rosanna Mallemi
- Funzionario Dott.ssa Antonella Zammuto 0922483521
Email antonella.zammuto@interno.it
- Operatore Bartolomeo Indelicato 0922483551
Email bartolomeo.indelicato@interno.it
Ricevimento: Per appuntamento.
Ubicazione dell'Ufficio: Sede Centrale - Piazza Vittorio Emanuele,1 - AGRIGENTO
- P.E.C. dell'ufficio: protocollo.prefag@pec.interno.it
- Telefono: 0922483111
- MODULISTICA
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