Sospensione della circolazione ai sensi dell'art. 6 o art. 9 C.d.S.

Il Prefetto può, ai sensi dell'art. 9 C.d.S. , disporre - previa richiesta da parte dell'organizzatore da far pervenire almeno 30 giorni prima e successivo rilascio di apposita autorizzazione da parte della Provincia (delegata dalla Regione) - la sospensione del traffico soltanto in presenza di manifestazioni sportive competitive ; in assenza di tale carattere, che pertanto deve essere inequivocabilmente indicato nell'istanza, i partecipanti saranno equiparati agli utenti della strada e, dunque, tenuti al pieno ed incondizionato rispetto delle norme delle Codice della Strada.


Il Prefetto può altresì disporre, in caso di manifestazioni sportive non competitive o non sportive, la sospensione del traffico ai sensi dell'art. 6, co. 1, C.d.S. soltanto qualora sussistano - e vengano puntualmente indicati nell'apposita istanza - " motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute nonché per esigenze di carattere militare "; in tal caso, alla relativa istanza - da trasmettere almeno 15 giorni prima - seguirà il nulla osta dell'Ente proprietario della strada.

Per ogni altro utile riferimento, è possibile consultare la circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27.11.2019.

Per le richieste, si prega di utilizzare i modelli pubblicati nella presente pagina, avendo cura di compilare ogni campo indicato.

 

INFORMAZIONI UTILI:

Competenza ad emettere il provvedimento di sospensione:

  • Il Prefetto, per le strade non comunali (art. 6), anche qualora attraversino il centro abitato (art. 7, co. 3);

  • il Sindaco, per le strade comunali (art. 7, co. 1).

 

Gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animali.

Manifestazione che interessa UN SOLO COMUNE?

In tal caso, in applicazione del principio di competenza sopra enunciato, bisogna distinguere:

  • manifestazione solo su strade comunali: autorizzazione rilasciata dal Sindaco che emetterà anche provvedimento di sospensione della circolazione;

  • manifestazione su strade comunali e non comunali: autorizzazione rilasciata dal Sindaco e provvedimento di sospensione della circolazione emesso sia dal Prefetto sia dal Sindaco, per quanto di rispettiva competenza.


Manifestazione che interessa DUE O PIU’ COMUNI?

  • manifestazione solo su strade comunali: autorizzazione rilasciata dalla Provincia, mentre i Sindaci emetteranno un proprio provvedimento di sospensione della circolazione;

  • manifestazione su strade comunali e non comunali: autorizzazione rilasciata dalla Provincia e provvedimento di sospensione della circolazione emesso sia dal Prefetto sia dal Sindaco, per quanto di rispettiva competenza.

 

Le richieste vanno trasmesse all’indirizzo PEC protocollo.prefno@pec.interno.it indicando nell'oggetto la parola chiave UFFCIRCTRAFF


 

Ricevimento: ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO

Per fissare l’appuntamento e per eventuali richieste di informazioni, si prega di contattare il 0321/665464 tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 11:00.

Area III – Ufficio manifestazioni sportive/non sportive

PEC protocollo.prefno@pec.interno.it

Dirigente: Dott. Antonio MOSCATELLO 
 

Ultimo aggiornamento
Giovedì 26 Settembre 2024, ore 12:23
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