Le sanzioni accessorie, previste dal C.dS., applicabili ai veicoli sono:
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fermo amministrativo ex art. 214 CdS: comporta la temporanea cessazione dalla circolazione del veicolo;
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sequestro amministrativo ex art. 213 CdS: comporta la cessazione dalla circolazione del veicolo ed è una misura cautelare finalizzata all’eventuale applicazione della confisca;
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confisca amministrativa ex art. 213 CdS: comporta il trasferimento allo Stato della proprietà del veicolo.
Il sequestro del veicolo può avvenire, ad esempio, per mancanza della copertura assicurativa (R.C. Auto) ai sensi dell’art. 193 CdS.
Il ricorso può essere presentato dal conducente o dal proprietario del veicolo al Prefetto entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale relativo alla violazione. Il Prefetto decide entro 120 giorni dal completamento dell'istruttoria. Se il verbale è archiviato viene disposto immediatamente il dissequestro del mezzo.
Avverso l'ordinanza di rigetto del ricorso può essere proposto ricorso al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica della stessa.
Il dissequestro del veicolo, avvenuto a seguito della violazione dell'art. 193 del C.d.S., può essere richiesto al Comando che ha disposto il sequestro solo dopo aver effettuato i seguenti:
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pagamento della sanzione indicata sul verbale di contestazione;
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pagamento del premio assicurativo per almeno sei mesi.
ROTTAMAZIONE.
In caso di rottamazione del veicolo sequestrato l'interessato dovrà farne richiesta al Comando accertatore entro trenta giorni dalla data della contestazione della violazione.
L'interessato, per rottamare il veicolo, dovrà versare una cauzione pari all'importo indicato sul verbale.
La cauzione versata, decurtata di un quarto, verrà restituita dopo la distruzione del veicolo.
Le spese di rottamazione e di custodia verranno addebitate all'interessato.
In caso di rottamazione non è richiesto il pagamento del premio assicurativo.
In caso di sequestro amministrativo il veicolo può essere affidato in custodia al proprietario o al trasgressore o a persona scelta dal proprietario a condizione che l'affidatario abbia un luogo idoneo dove tenerlo. Per luogo idoneo si intende un luogo non sottoposto a pubblico passaggio.
La richiesta, in carta semplice, di affido in custodia deve essere presentata al comando che ha effettuato il sequestro. Il trasporto e il deposito sono interamente a carico dell'interessato.
RATEIZZAZIONE
La rateizzazione della sanzione può essere richiesta alla Prefettura con domanda in carta semplice entro 30 giorni dalla contestazione della violazione.
La domanda (vedi modello A richiesta di rateizzazione) deve essere accompagnata da un'autocertificazione del richiedente, il cui reddito non può essere superiore a euro 10.600,00 (vedi modello di autocertificazione stato reddituale o economico).
IMPORTANTE Se entro 60 giorni dalla data di contestazione della violazione non viene presentato ricorso e non viene effettuato il pagamento della sanzione amministrativa la Prefettura ne dispone la confisca.
PER SEQUESTRI E CONFISCHE
Vedi Ufficio sequestri e confische
PER FERMI:
Ricevimento: ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO
Per fissare l’appuntamento e per eventuali richieste di informazioni, si prega di contattare il:
• 0321/665450 lunedì e gioevdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00
Area III – Ufficio Dep.Cds
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nell'oggetto della PEC inserire la parola chiave: UFFDEPCDS
Dirigente: Dott. Antonio MOSCATELLO