Firenze, Stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, Fortezza da Basso e Parco delle Cascine: il Prefetto adotta un provvedimento contingibile ed urgente ex art. 2 T.U.LL.P.S.
Il Prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino, ha adottato un provvedimento ex art. 2 T.U.LL.P.S., che dispone il divieto di stazionamento in alcune aree cittadine ai soggetti che si rendano responsabili di condotte aggressive determinando un concreto pericolo per la sicurezza pubblica.
L’ordinanza, che avrà una validità di sei mesi, si applica nelle seguenti aree:
- Area della Stazione ferroviaria di Santa Maria Novella individuata dagli assi viari di cui al seguente elenco:
- via Valfonda, largo Alinari, via Fiume, piazza Stazione, via Alamanni, piazza Santa Maria Novella, via della Scala, via dell’Albero, via Palazzuolo, via Maso Finiguerra, via del Porcellana, via il Prato, via degli Orti Oricellari, via Montebello, via Solferino, Corso Italia.
- Area del Parco delle Cascine:
- Ambito A), nell’area definita dal perimetro costituito dai seguenti assi viari: via Michelucci, piazza Bogianckino, via Gabbugiani, piazza Porta al Prato, viale Fratelli Rosselli (nel tratto da piazza Porta al Prato a piazza Vittorio Veneto, compresa piazza Vittorio Gui), viale Lincoln, viale Washington, via del Pegaso, via del Visarno, via delle Cascine, via del Fosso Macinante, via Berio, nonché l’area compresa tra viale dell’Indiano e viale dell’Aeronautica/viale degli Olmi.
- Ambito B) nell’area definita dal perimetro costituito dai seguenti assi viari: ponte della tramvia, piazza Paolo Uccello, via del Franciabigio, via Bertoldo di Giovanni, via del Sansovino, via Beccafumi, via Montorsoli, via Mortuli.
In particolare, il divieto troverà applicazione nei confronti dei soggetti che in dette aree assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, determinando in tal modo un pericolo concreto per la sicurezza pubblica tale da ostacolare la libera e piena fruibilità di quegli spazi pubblici e risultino già destinatari di segnalazioni all’Autorità giudiziaria per uno o più dei reati di seguito indicati:
- di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/90 in materia di stupefacenti;
- di cui agli artt. 581, 582, 588 e 590 c.p. in materia di reati contro la persona;
- di cui agli artt. 624 bis c.p. (furto con strappo); 628 c.p. (rapina), 635 c.p. (danneggiamento), 688 c.p. (invasione di terreni ed edifici) 697 c.p. (detenzione abusiva di armi) e 699 c.p. (porto abusivo di armi), art. 4 legge 110/1975 (porto di armi od oggetti atti ad offendere).
Le eventuali violazioni della presente ordinanza, che prevede l’allontanamento dei soggetti sopra specificati, saranno valutate anche sotto il profilo della configurazione di illeciti di natura penale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e/o dell’art. 650 c.p.
Firenze, 10 ottobre 2024