La legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).» ha stabilito che al fine di contribuire alla riduzione degli oneri a carico dello stato di previsione del Ministero dell'interno, il prefetto dispone la ricognizione dei veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e successive modificazioni, a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e delle sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunque custoditi da oltre due anni, anche se non confiscati, ovvero di quelli non alienati per mancanza di acquirenti.
Nei sessanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 444, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati nell'articolo 196 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositeria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo.
Di tale facoltà è data comunicazione con la presente pubblicazione dell'elenco.
Tanto premesso, s i rende noto al proprietario e ai soggetti indicati nell'articolo 196 C.d.S. che relativamente ai mezzi pubblicati nell'elenco allegato alla presente pagina, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione , hanno facoltà di assumere la custodia del veicolo, previo pagamento alla depositeria dell'intero corrispettivo dovuto, e che, ove non si intendano avvalere di tale facoltà, si procederà all'alienazione del mezzo al custode, anche ai soli fini della rottamazione conformemente alle prescrizioni contenute nella Legge n. 147 del 23 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014) che ai commi 444 e seguenti introduce una nuova disciplina per i veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate.