- D.P.R. n. 309 del 9.10.1990
- Legge 21 Febbraio 2006 n.49
Il N.O.T. svolge le attività previste dall'art.75 del D.P.R.309/90, così come modificato dalla L. 49/2006, che comporta l'attivazione di un procedimento amministrativo, nei casi di detenzione, per uso personale, di sostanze stupefacenti.
Gli elementi necessari ed indispensabili per l'attivazione del procedimento sono:
- il verbale di contestazione dell'illecito amministrativo redatto a carico della persona segnalata da parte degli organi di polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili Urbani);
- l'esito delle analisi effettuate sulle sostanze stupefacenti sequestrate.
L'interessato, qualora sia residente nella Provincia di Firenze, viene quindi invitato a sostenere un colloquio con un'assistente sociale della Prefettura competente.
Nel caso di particolare tenuità della violazione, se ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commettere nuove infrazioni, e limitatamente alla prima volta, si può definire il procedimento con il formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti.
Negli altri casi, la persona segnalata viene convocata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogarle e la loro durata, nonché, per formularle l'invito a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo predisposto dal Servizio Pubblico per le Tossicodipendenze competente o da una struttura privata autorizzata.
La sanzione amministrativa comporta la sospensione della patente di guida e/o del porto d'armi e/o del passaporto e/o del permesso di soggiorno per motivi di turismo se cittadino extracomunitario, ovvero il divieto a conseguire tali documenti, per un periodo da un mese a un anno.
Se risulta che l'interessato abbia concluso, con esito positivo, il programma terapeutico, il Prefetto revoca le sanzioni.
L'Ufficio è inoltre competente per la restituzione delle patenti di guida o dei certificati di idoneità tecnica per ciclomotori, ritirati per trenta giorni, dagli organi di polizia al momento dell'accertamento, nei casi di diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore.
Inoltre, ai sensi dell'art.121 del citato D.P.R., il Prefetto, qualora venga a conoscenza di persone che fanno uso di sostanze stupefacenti, deve farne segnalazione al Servizio Pubblico per le Tossicodipendenze competente per territorio. Tale servizio ha l'obbligo di chiamare la persona segnalata per la definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo.
Attività del NOT
Le attività del NOT sono riassunte nelle relazioni annuali.