- Codice della Strada (Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285, art. 6 e 9)
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Firenze
Il Prefetto dispone la sospensione temporanea della circolazione in occasione dello svolgimento di competizioni sportive su strada statali o provinciali (gare podistiche, di auto, di moto,di pattine e di animali), su richiesta dell'amministrazione provinciale che ha autorizzato lo svolgimento delle gare.
Gli organizzatori devono inviare per conoscenza anche al Prefetto l'istanza rivolta all'amministrazione provinciale compresa degli allegati.
Riferimenti normativi
Ultimo aggiornamento
Giovedì 26 Settembre 2024, ore 12:23
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