SEDE: PREFETTURA FORLI' - CESENA

Piazza Ordelaffi, n. 2 FORLI'

E-mail: immigrazione.pref_forlicesena@interno.it

Pec:   immigrazione.preffc@pec.interno.it

 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

E' possibile effettuare il pagamento digitale del contributo di 250 euro e della marca da bollo di 16 euro direttamente nel sistema CIVES con l'apposita funzionalità presente di pagoPA. Sono valide anche le altre modalità di pagamento.

Si comunica che è stato prorogato il termine utile per l'associazione delle istanze di cittadinanza allo SPID, pertanto i richiedenti sono pregati di effettuare tale associazione nel più breve tempo possibile per le domande che sono ancora in istruttoria,  per evitare la mancanza di notizie relative ai procedimenti che li riguardano.

PER TUTTE LE DOMANDE DI CITTADINANZA ITALIANA PRESENTATE ON LINE NON SARANNO PIU' FORNITE INFORMAZIONI TELEFONICHE E/O SCRITTE RELATIVE ALLO STATO PRATICA ESSENDO POSSIBILE ACQUISIRE TALI INFORMAZIONI CONSULTANDO IL PORTALE AD ESSE DEDICATO  https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm .

SI INVITANO INOLTRE LE SS.LL. A CONSULTARE TEMPESTIVAMENTE IL SITO IN QUESTIONE OGNI QUALVOLTA ARRIVI UN MESSAGGIO O UN EMAIL DAL MINISTERO DELL'INTERNO O DALLA PREFETTURA DI FORLI'-CESENA.

QUANTO SOPRA IN CONFORMITA' AL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE E ALLE INFORMATIVE ACQUISITE DAI RICHIEDENTI IN SEDE DI INOLTRO DELLA DOMANDA TELEMATICA

RICHIESTA INFORMAZIONI:

a) E' necessario scrivere una mail all'indirizzo dedicato immigrazione.pref_forlicesena@interno.it ( per verifica stato pratica accedere al portale "Cittadinanza" del Ministero dell'Interno https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm  con le proprie credenziali).

b)  In ogni caso, nella mail è obbligatorio specificare :

  • NOME
  • COGNOME
  • DATA DI NASCITA
  • NUMERO PRATICA
  • INFORMAZIONE richiesta in modo completo. 

   c) esclusivamente ai soggetti privi di email le informazioni saranno fornite via telefono il MERCOLEDÌ dalle ore 12.30 alle ore 13.30 al num. 0543719423.

Per verifica Stato pratica accedere al portale "Cittadinanza" del Ministero dell'Interno https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm

Per info su modalità di inoltro telematico delle istanze rivolgersi alle Associazioni di Categoria, Patronati e Centri Stranieri dei vari Comuni della provincia.

ACCESSO AGLI  SPORTELLI: SOLO SU APPUNTAMENTO

Per l'accesso agli sportelli si raccomanda  il rispetto della puntualità al fine di evitare di sostare nella sala di attesa e l'uso obbligatorio della mascherina (ad eccezione minori anni 6)

CITTADINANZA

POSSONO PRESENTARE ISTANZA PER LA CITTADINANZA ITALIANA:

1) CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992) 

Il cittadino straniero o apolide, coniugato con un cittadino italiano, può chiedere di acquistare, ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni ( comprese le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 2009, n. 94 ), la cittadinanza italiana se:

  • residente legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio (il termine è ridotto della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi);
  • se residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio (il termine è ridotto della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi); Se il coniuge è diventato cittadino italiano, i termini di cui sopra decorrono dal giuramento del coniuge. Se il matrimonio è stato celebrato all'estero, l'atto di matrimonio deve essere trascritto presso il Comune di residenza. La trascrizione deve avvenire prima della presentazione della domanda:
  • conoscenza della lingua italiana liv. B1 del QCER vedi circolare n. 666 del 25.1.2019, consultabile in calce alla pagina anche per eventuale esenzione; 

Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, emesso dal Prefetto della provincia di residenza del richiedente, non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.

2) CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992)  

La cittadinanza italiana viene concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, ai cittadini stranieri residenti in Italia se in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • nato in Italia ed ivi residente legalmente da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
  • figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, residente legalmente in Italia da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
  • maggiorenne, adottato da cittadino italiano, residente legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione (art.9, c.1, lett.b) o figlio di naturalizzato italiano ;
  • aver prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e la domanda potrà essere presentata alla competente Autorità Consolare) (art.9, c.1, lett.c);
  • cittadino U.E. residente legalmente in Italia da almeno 4 anni (art.9, c.1, lett.d);
  • apolide o rifugiato residente legalmente in Italia da almeno 5 anni (art.9, c.1, lett.e);
  • cittadino extracomunitario residente legalmente in Italia da almeno 10 anni (art.9, c.1, lett.f).

Conoscenza della lingua italiana liv. B1 del QCER vedi circolare n. 666 del 25.1.2019, consultabile in calce alla pagina anche per esenzioni;

N.B. Per tutti i suindicati casi è previsto il possesso di un reddito personale (o dei familiari inseriti nello stesso stato di famiglia) negli ultimi 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda, i cui limiti minimi per ciascun anno sono di:

  • euro 8.263,31 per richiedenti senza persone a carico;
  • euro 11.362,05 per richiedenti con coniuge a carico, aumentabili di euro 516,00 per ogni ulteriore figlio a carico. 

I redditi personali sono autocertificabili nel modulo di istanza online. Se al reddito complessivo concorrono uno o più membri del nucleo familiare, i dati di tali familiari e gli importi dei rispettivi redditi dovranno essere indicati nell'apposita sezione del modulo di istanza e la documentazione fiscale scansionata alla voce "reddito integrativo". Oltre a ciò, il familiare che concorre al reddito  dovrà sottoscrivere una "dichiarazione di mantenimento" la quale, corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere inserita nella procedura online alla voce "Dichiarazione di mantenimento".

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Accesso tramite SPID ( circolare n. 157 del 09/01/2019 ).

Munirsi di un indirizzo casella posta elettronica certificata.  

L'inoltro delle istanze di conferimento della cittadinanza italiana avviene SOLO mediante il sistema esistente " ALI" tramite l'indirizzo  https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm  a cui il richiedente, dovrà registrarsi ed accedervi mediante credenziali ricevute a seguito della registrazione stessa, nella pagina di registrazione saranno presenti una informativa relativa al trattamento dei dati personali, dopo aver effettuato l'accesso  accederà ad una sezione Cittadinanza al cui interno troverà le seguenti funzionalità:

  1. Gestione Domanda ;
  2. Visualizza Stato della Domanda ;
  3. Primo Accesso alla Domanda ;
  4. Comunicazioni .

Selezionando il sottomenù " Gestione Domanda " avrà la possibilità di inserire la domanda di cittadinanza scegliendo uno dei quattro moduli messi a disposizione :

  • Modello A - Cittadini Stranieri residenti in Italia - Art. 5 richiesta per matrimonio con cittadino italiano
  • Modello B - Cittadini Stranieri residenti in Italia - Art. 9 e/o Art.16 - Richiesta per Residenza
  • Modello AE - Cittadini Stranieri residente all'Estero - Art. 5 - richiesta per matrimonio con cittadino italiano
  • Modello BE - Cittadini Stranieri residenti all'Estero - Art. 9, c.1, lett.c

DOVRÀ COMPILARE TUTTI I CAMPI PREVISTI nel FORM e SCANSIONARE I SEGUENTI DOCUMENTI:

  1. certificato di nascita legalizzato/apostillato munito di traduzione legalizzata/apostillato (non richiesto per i nati in Italia);
  2. certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) legalizzato/apostillato e munito di traduzione legalizzata/apostillata;
  3. ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di 250 €, (mod. 451), previsto dalla legge 94/2009, sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I.- CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94";
  4. una marca da bollo da 16 euro;
  5. carta di identità italiana;
  6. documento estero (passaporto o carta d'identità);
  7. copia del permesso o attestato di soggiorno;
  8. certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana, come da circolare n. 666 del 25.1.2019, consultabile in calce alla pagina ;
  9. I richiedenti che con il matrimonio hanno acquisito il cognome del coniuge devono scansionare anche il certificato di matrimonio tradotto e legalizzato/apostillato;
  10. Eventuali discordanze tra le generalità indicate nei documenti italiani e stranieri dovranno essere sanate con una attestazione dell'Autorità Consolare dello Stato di appartenenza che certifichi che le diverse generalità si riferiscono alla stessa persona oppure allo stesso luogo di nascita, indicando quelle esatte e chiarendo i motivi delle differenze presenti negli atti.

I cittadini Ucraini che alla data del 24/02/2022 risultino sprovvisti del certificato di nascita e del certificato penale del Paese di origine, potranno presentare l'istanza compilando tutti i campi con i dati richiesti e scansionare una dichiarazione in sostituzione del certificato di nascita ( allegato 1 ) e del certificato penale ( allegato 2 ).

Ciò in applicazione dell'art. 6 del D.P.C.M. 28/03/2022 ai sensi del quale tali cittadini "sono esonerati dall'esibizione dei suddetti certificati sino alla cessazione dello stato di emergenza, al termine del quale dovranno provvedere alla regolarizzazione dell'istanza di cittadinanza"

I RIFUGIATI o APOLIDI, in mancanza del documento di cui al punto 1) potranno produrre atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori; e per il documento di cui al punto 2) atto di notorietà , formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, in cui si attesti che la persona non ha riportato condanne penali né ha procedimenti penali in corso nel proprio Paese di origine e negli eventuali Paesi terzi di residenza;

SARÀ POSSIBILE SALVARE, MODIFICARE, ELIMINARE OPPURE INVIARE LA DOMANDA COMPLETATA.

Quando il richiedente invierà la domanda, contestualmente verrà generato un documento riepilogativo della domanda compilata che farà parte del fascicolo elettronico inviato dal richiedente e una ricevuta di invio contenente un numero identificativo (id. domanda). 

Gli operatori di Prefettura e Rappresentanza diplomatico-consolare procederanno con controlli e verifiche necessarie ai fini dell'accettazione o del rifiuto della domanda.

Il sistema invierà una comunicazione all'indirizzo e-mail indicato dal richiedente di

  • avvenuta accettazione della sua domanda e l'avvio del procedimento
  • rifiuto della domanda

TUTTE LE COMUNICAZIONI INERENTI L'ISTANZA VERRANNO INVIATE SOLO ED UNICAMENTE VIA E-MAIL CONSULTANDO IL PORTALE

https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm

TERMINI DEL PROCEDIMENTO

L'art. 14, comma 1 lett. c) del Decreto Legge Sicurezza, pubblicato nella G.U. n. 231/2018, vigente dal 5 ottobre 2018, fissa i termini di definizione dei procedimenti di concessione della cittadinanza di cui agli artt. 5 (per matrimonio) e 9 (per residenza) in quarantotto mesi dalla data di presentazione dell'istanza.Il comma 2 del medesimo articolo precisa che tale disposizione si applica anche ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Successivamente, l'art.4 comma 5 del D.L. 21/10/2020 nr.130, convertito con modificazioni dalla L.18 dicembre 2020 nr.173, ha stabilito il nuovo termine di 24 mesi prorogabili fino al massimo di 36 mesi solo per le istanze presentate dal 20/12/2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione) in poi.

SOLLECITI

Si invitano gli utenti e i loro legali rappresentanti, al fine di ottimizzare il servizio, di non inviare solleciti o diffide e di non presentarsi a chiedere informazioni circa lo stato del procedimento a questo Ufficio prima della scadenza dei termini previsti per legge .

Si rammenta che lo stato di avanzamento del procedimento può essere seguito attraverso il portale "Cittadinanza" del Ministero dell'Interno https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm

Decorsi i termini, eventuali richieste di sollecito per le istanze presentate ai sensi dell'art.9 L.91/92, dovranno essere inviate via P.E.C. al Ministero dell'Interno, responsabile del procedimento, secondo le modalità indicate al paragrafo successivo, e non a questo Ufficio .

COME COMUNICARE COL MINISTERO DELL'INTERNO

Per verificare la propria pratica di cittadinanza e leggere le comunicazioni ricevute si deve accedere con SPID all'area riservata. I richiedenti la cittadinanza italiana possono inoltre chiedere informazioni e chiarimenti chiamando i seguenti numeri telefonici nei giorni a fianco indicati, dalle ore 10 alle ore 12:

3346909996 lunedì

06/46539955 mercoledì

3316536673 venerdì 

Per ottenere un più efficace riscontro alle diverse comunicazioni relative alle istanze art.9 (solleciti, diffide, richieste di accesso e altro), gli interessati o i loro legali rappresentanti, sono invitati a comunicare con il Ministero dell'Interno, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it

specificando con esattezza nell'oggetto il numero identificativo della pratica di riferimento (K10/....)"

Incarico
Dirigente Dell'Area
Dirigente
Dott.ssa Giovanna LONGHI
Nome ufficio
Cittadinanza
Responsabile del procedimento
Funzionario Amm.vo dr.ssa Anne Marie FABBRI
Orari di ricevimento
  • Lunedì dalle 10:00 alle 12:00
  • Martedì dalle 10:00 alle 12:00
  • Mercoledì dalle 10:00 alle 12:00
  • Giovedì dalle 10:00 alle 12:00
  • Venerdì dalle 10:00 alle 12:00

Ultimo aggiornamento
Lunedì 24 Giugno 2024, ore 12:24