Comunicazioni

VICEPREFETTO:Dott. Attilio UBALDI
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ANTIMAFIA

Responsabile del procedimento: Viceprefetto Dr. Luigi Swich
Addetto: Dott.ssa Antonietta de Lillo (antonietta.delillo@interno.it)
Sig.ra Cinzia Sartori
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Con l'entrata in vigore delle disposizioni del libro II del D. Lgs. 159/2011 inerenti alla documentazione antimafia, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 (pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 176 del D. Lgs. 163/2006) acquisiscono d'ufficio, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) la documentazione antimafia (comunicazioni ed informazioni).

La comunicazione antimafia (art. 84 comma 2 del D. Lgs. 159/2011)

La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011.

Cause ostative al rilascio della comunicazione antimafia (art. 67, commi 1 e 8 del D. Lgs. 159/2011) sono: • Provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 5 del D. Lgs. 159/2011; • Condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per taluno dei delitti consumati o tentati elencati all'art. 51, comma 3-bis c.p.p.

La comunicazione antimafia va richiesta per ottenere:

  1. Licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio; 2. Concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali; 3. Concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici di valore superiore a € 150.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria 4. Iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; 5. Attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici; 6. Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati; 7. Contratti di appalto di opere e lavori pubblici di importo superiore a 150.000,00 € ma inferiore a 5.186.000,00 € (Iva esclusa); 8. Contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a € 207.000,00 (Iva esclusa); 9. Per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011): • opere e lavori pubblici di importo inferiore a € 5.186.000,00; • Forniture e servizi: inferiore a € 414.000,00.

Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti pubblici aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 20 Direttiva 2004/17/CE).

Nei casi previsti ai punti 8 e 9, l'Ente Pubblico/Stazione Appaltante dovrà acquisire la copia integrale della visura camerale aggiornata con l'attuale compagine societaria contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 o la dichiarazione sostitutiva del legale Rappresentante recante le medesime indicazioni (vedere modello 2).

 

E' vietato a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute scopo di eludere l' applicazione della predetta normativa.

 

La comunicazione antimafia non va richiesta nei seguenti casi (art. 83, comma 3 del D. Lgs.159/2011):

  1. Per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza; 2. Per la stipulazione o il rinnovo di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole e professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale; 3. Per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza; 4. Per la stipulazione o il rinnovo di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole e professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale; 5. Per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi i 150.000,00 euro. Non va richiesta, inoltre, per i rapporti fra privati e per le verifiche di cui all' art. 38 del D. Lgs. 163/2006.

In tutti i casi suddetti le richieste erroneamente presentate saranno restituite.

 

La comunicazione antimafia è rilasciata:

  1. a) dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della provincia in cui e' stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le societa' di cui all'articolo 2508 del codice civile;
  2. b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede per le societa' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.»;

Per effetto delle nuove disposizioni non sarà più possibile equiparare il certificato della C.C.I.A.A. munito della "dicitura antimafia" alla comunicazione antimafia.

 

Procedimento di rilascio della comunicazione antimafia (artt. 89 e 99, comma 2 bis del D. Lgs. 159/2011):

  1. Istanza di rilascio comunicazione antimafia ( 99, comma 2 bis del 159/2011).

La richiesta deve essere effettuata per via telematica attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.)

 

  1. Autocertificazione (ART. 89 D. Lgs. 159/2011.

Nei casi previsti dall'art. 89 del D. Lgs. 159/2011,la dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 è equiparata alla comunicazione antimafia (vedi modello 1).

In tali casi, gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti potranno acquisire dal soggetto interessato (persona fisica o società) al rilascio della comunicazione antimafia la dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011. Successivamente, gli Enti Pubblici/Stazione Appaltanti potranno richiedere, telematicamente attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), la verifica della dichiarazione sostitutiva alla Prefettura competente ai fini delle verifiche di cui all'art. 71 del D.P.R. 445/2000. Le comunicazioni antimafia hanno una validità di 6 mesi dalla data dell'acquisizione


 

  • Autocertificazione comunicazione antimafia_Modello 2
     
  • Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA_Modello 3
Informazioni

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Con l'entrata in vigore delle disposizioni del libro II del D. Lgs. 159/2011, inerenti alla documentazione antimafia, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 (pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 176 del D. Lgs. 163/2006) acquisiscono d'ufficio, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), la documentazione antimafia (comunicazioni ed informazioni).

 

L'informazione antimafia (art. 84, comma 3 del D. Lgs. 159/2011)

Attesta, oltre a quanto già previsto per la comunicazione antimafia (sussistenza o meno delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011) anche l'esistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.

 

Casi in cui va richiesta l'informazione antimafia

I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 del D. Lgs. 159/2011 devono acquisire le informazioni del Prefetto relative a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, prima di stipulare, approvare o autorizzare contratti, subcontratti, o prima di rilasciare o consentire concessioni o erogazioni, qualora il valore sia:

  1. in materia di opere, lavori pubblici e pubbliche forniture: pari o superiore a quello determinato in attuazione delle direttive comunitarie. In particolare:
  • in materia di opere e lavori pubblici la soglia comunitaria e di € 5.186.000,00 Iva esclusa; • in materia di servizi, la soglia comunitaria è di € 207.000,00, IVA esclusa; • in materia di forniture, la soglia comunitaria è di € 207.000,00 Iva esclusa, per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui al D. Lgs. 12/04/52006 n. 163 ( di recepimento delle direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE modificate con regolamento UE 1177/2009)
  1. Per concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali e per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni, su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali: superiori a euro 150.000,00. 3. Per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche: superiore a euro 150.000,00 4. Per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua ed energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal regolamento UE n.1251/2011)
  • Opere e lavori pubblici d'importo pari o superiore a euro 5.186.000,00. •      Forniture e servizi di importo pari o superiore a euro 414.000,00.

Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti pubblici aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 20 Direttiva 2004/17/CE).

E' vietato a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute a scopo di eludere l' applicazione della predetta normativa.

L'informazione antimafia va sempre richiesta, qualunque sia l'importo del contratto, subcontratto, finanziamento o erogazione, nell'ipotesi prevista dall'art. 100 del D. Lgs. 159/2011.

 

Casi in cui non va richiesta l'informazione antimafia (art. 83, comma 3 del D. Lgs. 159/2011):

  1. Per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi i 150.000,00 euro; 2. Per i rapporti tra soggetti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 176 del Dlgs. N. 163/2006; 3. Per i rapporti tra i soggetti pubblici in precedenza menzionati ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo siano sottoposti, per disposizioni di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di divieto, sospensione o di decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011; 4. Per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza; 5. Per la stipulazione o il rinnovo di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole e professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale;

Non va richiesta, inoltre, per i rapporti fra privati e per le verifiche di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 163/2006.

Nei casi di cui all'articolo 92, commi 2 e 3, l'informazione antimafia è rilasciata:

  1. a) dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile;  
  2. b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.»;

 

Nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede all'estero, l'informazione antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia dove ha inizio l'esecuzione dei contratti e dei subcontratti di lavori, servizi o forniture pubblici nonché delle attività oggetto dei provvedimenti indicati nell'art. 67 D. Lgs. 159/2011.

 

Procedimento di rilascio dell'informazione antimafia

L'Ente Pubblico Stazione Appaltante dovrà acquisire dalla società interessata (che ha la sede legale nella Provincia di Piacenza la copia integrale della visura camerale aggiornata con l'attuale compagine societaria contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 o la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio redatta dal rappresentante legale e contenente le medesime indicazioni (vedi modelli 1 e 3).

Dovrà, inoltre, essere acquisita la dichiarazione sostitutiva riferita ai familiari conviventi maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato,  dei soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 (vedi modello 2).

Successivamente, gli Enti Pubblici/Stazione Appaltanti potranno richiedere, telematicamente attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), la verifica della dichiarazione sostitutiva alla Prefettura competente ai fini delle verifiche di cui agli artt. 84 e ss. del Decreto Legislativo 159/2011. Validità delle informazioni antimafia (art. 86 del D. Lgs. 159/2011)

Le informazioni antimafia hanno una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario (art. 86, comma 3 del D. Lgs. 159/2011).

Variazioni degli organi societari : I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai qual risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011.

La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

  1. Copia integrale della visura camerale aggiornata con l'attuale compagine societaria contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 o la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio redatta dal rappresentante legale e contenente le medesime indicazioni. 2. Dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti sottoposti ai controlli antimafia (ex art. 85 D. Lgs. 159/2011) ed inerente ai loro familiari maggiorenni conviventi.

Nel caso di Società consortili o di Consorzi, la richiesta è integrata con:

  1. Dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10% ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nel confronti della P.A.; 2. Copia delle visure camerali integrali o dichiarazioni sostitutive dei Legali Rappresentanti recanti le medesime indicazioni, riferite alle suddette società consorziate.

 

La dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. deve riportare sempre l'indicazione del direttore tecnico, ove previsto (art. 85, comma 2 del D. Lgs. 159/2011).

Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 85 dovrà compilare la dichiarazione sostitutiva inerente ai propri familiari conviventi (art. 85, comma 3 del D. Lgs. 159/2011).


 

  • Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA_Modello
     
  • DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE - CONVIVENTI
     
  • Schema controlli antimafia_Modello 4
Ultimo aggiornamento
Venerdì 29 Marzo 2024, ore 12:08