Prefettura di Pistoia 
Ufficio Territoriale del Governo


EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
1. A partire da lunedì 18 febbraio 2008, nella provincia di Pistoia, si è dato avvio al nuovo sistema di affidamento al custode-acquirente dei veicoli sequestrati, fermati o confiscati per violazioni del Codice della Strada, ai sensi degli artt. 213, 214 e 214-bis.

2. Il nuovo sistema è diretto a conseguire le seguenti finalità: 
- contenimento degli oneri finanziari a carico delle amministrazioni pubbliche per le spese di custodia dei veicoli; 
- semplificazione delle procedure di smaltimento dei veicoli sequestrati, allo scopo di eliminare i pericoli per la salute e la pubblica incolumità, riconducibili al degrado ambientale per la presenza nelle depositerie, per un lungo periodo di tempo, di veicoli in pessime condizioni.

3. Le aziende private presso le quali, in virtù di apposito contratto stipulato con le amministrazioni appaltanti, saranno depositati i veicoli sequestrati sono: l'Officina Autostrada di Pistoia, l'Autofficina Touring di Montecatini Terme e la ditta Pagliai di S.Marcello Pistoiese.

SEQUESTRO DEL VEICOLO 
Quando il C.d.S. prevede la sanzione della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione dispone il sequestro del veicolo.

Nel caso di sequestro di un veicolo, possono verificarsi due ipotesi:

a) veicolo sequestrato ed affidato al proprietario o all'effettivo trasgressore, che assume la custodia 
- il proprietario ovvero il conducente del veicolo, deve assumere la custodia del mezzo, con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale.

- entro i trenta giorni successivi alla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il privato, nominato custode del veicolo, deve trasferire il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso la ditta custode-acquirente. Se non vi provvede, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore, a spese del proprietario inadempiente, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato.

b) veicolo sequestrato ed affidato al custode-acquirente convenzionato, perché il proprietario si è rifiutato o non ha i requisiti per assumere la custodia

- se il proprietario si rifiuta di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni dell'organo di polizia, è soggetto alla sanzione del pagamento di una somma da euro 1.605 a euro 6.420, nonché alla sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. 
- in questo caso, l'organo di polizia dispone la rimozione ed il trasporto del veicolo presso la ditta custode-acquirente. 
- al proprietario o trasgressore, contestualmente al sequestro, viene anche dato l'avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo determinerà l'immediato trasferimento in proprietà alla ditta custode-acquirente (art.213, comma 2-quater). 
- il termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti obbligati in solido (art.213, comma 2-quater). 
- decorso inutilmente il termine di dieci giorni, l'organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi 10 giorni, dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo alla ditta custode-acquirente. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso, la medesima somma è restituita all'avente diritto (art.213, comma 2-quater).

- è importante sottolineare le conseguenze del mancato ritiro del veicolo, e, cioè, il rischio della perdita della proprietà del mezzo, tenuto conto che, l'aver lasciato trascorrere invano il termine di dieci giorni, senza aver ritirato il mezzo, è ritenuto condizione sufficiente per presumere l'assenza di qualsiasi interesse del proprietario al recupero del veicolo.

SEQUESTRO DEL CICLOMOTORE E DEL MOTOCICLO 
I ciclomotori ed i motocicli sequestrati sono subito affidati dall'organo di polizia alla ditta custode-acquirente, dove rimangono custoditi per trenta giorni. Decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è fatto trasportare presso la citata ditta, il proprietario può chiederne l'affidamento in custodia. In mancanza di tale richiesta, il mezzo, nei 10 giorni successivi ai 30 predetti, è trasferito in proprietà alla ditta custode-acquirente.

È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne. 
RICORSO CONTRO IL SEQUESTRO 
Avverso il provvedimento di sequestro o contro il verbale che contesta la violazione principale è ammesso ricorso al prefetto, che non sospende l'esecuzione del sequestro. Il ricorso è deciso secondo gli artt.203 e 204 C.d.S. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. Se il ricorso è accolto, si dispone il dissequestro del veicolo. 
Avverso il provvedimento di confisca è ammessa opposizione al Giudice di Pace competente per territorio in relazione al luogo di commissione della violazione.

Nel caso in cui sia proposta opposizione avverso l'ordinanza di confisca, il termine per l'esecuzione della confisca decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale viene rigettata l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa. 
RICHIESTA DI DISSEQUESTRO 
La richiesta di dissequestro deve essere avanzata dal conducente o dal proprietario del veicolo direttamente al Comando dell'organo di polizia che accertato la violazione e disposto il sequestro. 
In caso di contestazione dell'art.193, ( circolazione senza l'assicurazione obbligatoria per legge) l'istanza di dissequestro, da presentare in carta libera, deve essere corredata dalla seguente documentazione: 
1. ricevuta di pagamento della sanzione pecuniaria, che deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica o contestazione del verbale; 
2. certificato assicurativo del veicolo per almeno 6 mesi. 
In caso di mancato adempimento dei punti 1. e 2. è prevista la confisca del veicolo.

CIRCOLAZIONE CON VEICOLO SOGGETTO A SEQUESTRO 
Chiunque circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro è punito con la sanzione del pagamento di una somma da euro 1.754 a euro 7.018 e con la sanzione della sospensione della patente da uno a tre mesi

ALCUNI CASI IN CUI SI DISPONE IL SEQUESTRO DEL VEICOLO, CICLOMOTORE E DEL MOTOCICLO ART.213 
Art. 93 c.7 Auto circolanti senza il rilascio della carta di circolazione. 
Art. 134 c.2 Circolare con carta di circolazione temporanea scaduta di validità. 
Art. 193 Circolazione senza la copertura assicurativa obbligatoria per legge 
Art. 214 c.8 Circolare con veicolo sottoposto a fermo amministrativo. 
Art. 93 c.7 motoveicoli circolanti senza il rilascio della carta di circolazione. 
Art. 97 c.5 Fabbricazione, vendita o modifica di ciclomotori sviluppanti velocità superiore a 45 Km/h 
Art. 97 c.7 Ciclomotore sprovvisto di certificato di circolazione. 
Art. 134 c.2 Circolare con carta di circolazione temporanea scaduta di validità. 
Art. 193 Circolazione senza la copertura assicurativa obbligatoria per legge 
Art. 214 c.8 Circolare con veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

FERMO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO 
- Nelle ipotesi in cui il C.d.S. prevede che, all'accertamento della violazione, consegua l'applicazione della sanzione del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. 
- All'autore della violazione o all' obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione del pagamento di una somma da euro 680 a euro 2.723, e la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. 
-L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto alla ditta custode-acquirente. 
-Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater. 
-Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. 
FERMO AMMINISTRATIVO DEL CICLOMOTORE E MOTOCICLO 
Quando oggetto della sanzione del fermo amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto alla ditta custode-acquirente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei veicoli. 
Il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. 
Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto che non sospende l'esecuzione del sequestro. Il ricorso è deciso secondo gli artt.203 e 204 C.d.S Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l'accertamento della violazione, l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo. 
Quando sia stata presentata opposizione al Giudice di Pace ai sensi dell'articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento della autorità giudiziaria che rigetta il ricorso. 
Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 680,00 a euro 2.723,00 ed è disposta, inoltre, la confisca del veicolo.



 

VIOLAZIONI del C.d.S. CHE PREVEDONO IL FERMO AMMINISTRATIVO ART. 214

Art. Comma Violazione 
Art. 67 c.7 Targa di veicolo a trazione animale non rinnovata , non leggibile o fabbricata abusivamente. 
Art. 83 c.6 Trasporto cose ad uso proprio senza autorizzazione. 
Art. 88 c.3 Trasporto cose in conto terzi senza autorizzazione. 
Art. 95 c.6 Veicolo circolante per il quale non è stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione. 
Art. 97 c.6 Circolazione di ciclomotore irregolare. 
Art. 97 c.8 Ciclomotore sprovvisto di targa. 
Art. 97 c.9 Ciclomotore con targa non propria. 
Art. 100 c.12 Circolare con targa non propria o contraffatta. 
Art. 100 c.15 Ritiro targhe non conformi o non rifrangenti; falsificate, alterate o manomesse (in questi ultimi casi si applica anche l'art. 482 CP). 
Art. 113 c.5 Violazione dell'art. 100, c. 12 per macchina agricola. 
Art. 114 c.7 Caso precedente per macchina operatrice. 
Art. 115 c.6 Guida di veicoli senza i requisiti psicofisici o di età; incauto affidamento dei veicoli. Minori che trasportano passeggeri su motocicli, anche leggeri, e ciclomotori. 
Art. 116 c.13 Guida senza patente di autoveicoli e motoveicoli. 
Art. 116 c.13 bis Guida di ciclomotore senza certificato di idoneità né patente. 
Art. 116 c.17 Guida di autoveicoli senza CAP (o CQC) quando previsti 
Art. 118 c.14 Guida di filoveicoli senza patente o senza CAP (o CQC); incauto affidamento. 
Art. 122 c.8 Esercitazione di guida senza istruttore a fianco. 
Art. 124 c.4 Guida senza patente di macchine agricole od operatrici. 
Art. 136 c.6 Residente da oltre un anno che guida con patente estera scaduta. 
Art. 170 c.7 Passeggeri su ciclomotori. 
Art. 171 c.3 Omesso uso del casco protettivo. 
Art. 175 c.15 Svolgimento di attività commerciali su autostrade e assimilate, o su pertinenze o aree attigue. 
Art. 176 c.18 Circolazione su autostrade di veicoli non in regola con la revisione. 
Art. 176 c.22 Varcare lo spartitraffico, invertire il senso di marcia in autostrada, percorrere l'autostrada in senso contrario. 
Art. 179 c.8 Omessa regolarizzazione del dispositivo cronotachigrafo entro i termini previsti. 
Art. 186 c.2 bis Provocare incidente guidando in stato di ebbreza alcolica. 
Art. 186 c.7 Rifiutare l'accertamento nell'ipotesi di guida sotto l'influenza dell'alcool. 
Art. 187 c.1 bis Provocare incidente guidando sotto l'influenza degli stupefacenti. 
Art. 187 c.8 Rifiutare l'accertamento nell'ipotesi di guida sotto l'influenza degli stupefacenti. 
Art. 207 c.3 Fermo cautelare per infrazioni con veicoli immatricolati all'estero, o di conducenti con patente non UE, senza versamento di cauzione 
Art. 216 c.6 Circolare con documenti ritirati. 
Art. 218 c.6 Guidare con patente sospesa. 
Art. 26 
Legge n.298/1974 Esercizio abusivo dell'attività di autotrasporto. 
Art. 46 
Legge n.298/1974 Effettuazione di trasporti abusivi in conto proprio o di terzi.

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Normativa di riferimento: 
- Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285, 213, 214 e 214-bis (Nuovo Codice della Strada) 
- D.P.R. 16/12/1992 n. 495. 
- Circolari Ministeriali 
- Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli Affari Interni circolare n.35 prot. M/6326/50-17 del 21.9.2007 
- Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza circolare n.300/A/l/26711/l01/20/21/4 del 21.9.2007 
- Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza circolare n.300/A/l/101/20/21/4 dell'11.2.2008

Alla Prefettura di Pistoia 
Ufficio Sequestri, Confische e Fermi

Modello ricorso avverso sequestro o fermo del veicolo, ai sensi dell'art.203


Il/ La sottoscritto/a..................................................................nato a..................................

e residente a...................................in Via......................................................... in proprio

oppure quale rappresentante delladitta/società.......................................................................

avente sede a ........................................in Via ................................................................,

in qualità di proprietario, conducente, usufruttuario, locatario (segnare la voce che interessa)

ha ricevuto il verbale di contestazione n..................................... del......................................

redatto dal Comando .................................................................per la seguente violazione

dell'art............................................ ( riportare dati relativi al numero, data del verbale e dell' organo di polizia

accertatore) ed il verbale n............................ del................................. con il quale è stato disposto il

sequestro ovvero il fermo ( segnare la voce che interessa ) del veicolo tipo...................................

targato..........................di proprietà di............................................................................

................................................................................................................................

Al riguardo, ai sensi dell'art.203, propone ricorso avverso i suddetti provvedimenti, e chiede

l'archiviazione dei verbali e la restituzione del veicolo all'avente diritto, per i seguenti motivi:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................


Chiede di essere personalmente sentito ed allega inoltre i seguenti documenti:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Data, Firma 

...........................................

Organizzazione

Dirigente: Dr. Caiati

Responsabile del procedimento/addetto: Mirco Poli 
Ubicazione dell'Ufficio: II Piano - Stanza 6 
Orario di apertura al pubblico: Dal Lunedi al Venerdi: 9.00 - 11.00; Giovedi: 15.00 - 16.00 
Telefono: 0573/350305 
Indirizzo di posta elettronica: depenalizzazione.pref_pistoia@interno.it 
P.E.C.: protocollo.prefpt@pec.interno.it (nell'oggetto della P.E.C. inserire la parola chiave: CODICE DELLA STRADA)

Ultimo aggiornamento
Giovedì 18 Aprile 2024, ore 08:47