D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000, come modificato dal D.P.R. n. 54 del 13 marzo 2012, artt. 84-94
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 286 dell'8 novembre - 21 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1^ serie speciale - Corte Costituzionale n. 52 del 28 dicembre 2016 i genitori, di comune accordo, possono trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno
Documentazione richiesta
(DA INVIARE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE RACCOMANDATA A/R)
- Domanda in bollo da € 16,00 , sottoscritta da entrambi i genitori o da chi esercita la potestà.
(vedi il modello B - cambia cognome e/o nome minorenni) - dichiarazione sostitutiva di certificazione per ciascun genitore attestante il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia e la cittadinanza ovvero i relativi certificati
(vedi il modello di autocertificazione) - fotocopia di un documento di identità di entrambi i genitori;
- eventuale documentazione utile a sostenere le motivazioni della richiesta
- dichiarazione di assenso degli eventuali cointeressati (parenti prossimi), accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità degli stessi, utilizzando il modello "Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (solo per il cambiamento del cognome)
Se il cambio di nome e/o di cognome è autorizzato il richiedente dovrà produrre ulteriori marche da bollo da apporre sui decreti di affissione del sunto della domanda presso l'Albo pretorio dei Comuni di nascita e residenza e di autorizzazione.
Procedimento
L'ufficio svolge un'istruttoria al termine della quale, se l'istanza è ritenuta meritevole di accoglimento, emette un decreto che autorizza la pubblicazione di un sunto della medesima all'albo pretorio del comune di nascita e di quello di residenza. La pubblicazione deve avere la durata di 30 giorni, ai quali devono seguire altri 30 giorni per eventuali ricorsi. Trascorsi i termini, il Prefetto emette un secondo decreto che autorizza al cambiamento richiesto e ordina all'ufficiale di stato civile del comune di residenza, su istanza dell'interessato, di apportare la variazione nei registri di stato civile.