- Legge 24.11.1981, n. 689
- Nuovo Codice della Strada
Nel caso in cui sia stata accertata una violazione delle norme del Codice della Strada e sia stato notificato il verbale di accertamento, il trasgressore può scegliere tra la conciliazione amministrativa (pagamento in misura ridotta, quando consentito) ed il ricorso al Prefetto del luogo in cui è stata commessa.
Il ricorso, che deve essere presentato al Prefetto o all'organo accertatore, entro 60 giorni dalla data di contestazione (consegna immediata del verbale da parte dell'agente accertatore) o di notifica del verbale, è uno scritto in carta semplice con il quale si contesta l'accertamento della violazione delle norme del Codice della Strada chiarendo i motivi per i quali si ritiene ingiusta o errata.
Il ricorso può essere presentato:
- per raccomandata AR all' indirizzo Prefettura di Firenze, Ufficio Ricorsi, via Antonio Giacomini 8 - 50129 FIRENZE
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.preffi@pec.interno.it allegando il ricorso sottoscritto con firma digitale oppure la copia del ricorso, acquisita mediante scanner, recante la firma autografa del ricorrente
Al ricorso deve essere allegata la copia del verbale.
Il Prefetto decide in merito al ricorso presentato dall'interessato, dopo aver esaminato il verbale, gli atti e le controdeduzioni prodotti dall'organo che ha accertato la violazione.
Con il ricorso può essere richiesta l'audizione personale.
Per seguire le fasi del procedimento e per l'accesso agli atti, collegarsi al sito:
http://sana.interno.it e seguire le istruzioni in "SANA per il cittadino".
In caso di rigetto del ricorso, il Prefetto emette una ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una sanzione pecuniaria pari al doppio della cifra indicata sul verbale.
Il Prefetto decide il ricorso entro un termine complessivo di 180 giorni dalla data di presentazione all'organo accertatore, oppure 210 giorni se il ricorso viene presentato direttamente alla Prefettura (come anche da sentenza della Corte di Cassazione civile sezione II^ n. 13774/2009).
Dopo tale termine, il ricorso ammissibile che non sia stato rigettato si intende accolto. Inoltre, per quanto riguarda i termini entro cui il Prefetto può decidere il ricorso, qualora il ricorrente chieda di venire personalmente sentito dal Prefetto, i termini restano sospesi per tutto il periodo intercorrente fra la ricezione della convocazione da parte del ricorrente alla data di svolgimento dell'audizione (anche in caso di mancata presentazione).
L'ordinanza deve essere notificata entro i successivi 150 giorni da parte dell'organo accertatore.
In caso di accoglimento del ricorso, il Prefetto emette una ordinanza di archiviazione (annullamento) del verbale di accertamento che estingue sia le sanzioni pecuniarie indicate sul verbale, sia le eventuali sanzioni accessorie (es. sequestro del veicolo e/o sospensione della validità della patente di guida).
Chi può fare la richiesta
Il trasgressore o il proprietario del veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada.
Non è ammissibile il ricorso al Prefetto presentato da un soggetto che assuma la qualità di conducente del veicolo al tempo della rilevazione dell'illecito, ma che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento (non sia né conducente né proprietario del veicolo).
Cosa fare
Attendere la decisione del Prefetto prima di pagare la sanzione.
Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento l'interessato può proporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (60 giorni se l'interessato risiede all'estero) al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione.
Quando e' possibile il ricorso al giudice di pace
E' sempre possibile, in alternativa al ricorso al Prefetto, il ricorso al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione al Codice della Strada entro 30 giorni dalla contestazione su strada o dalla notifica del verbale di accertamento, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti.
Il ricorso al Giudice di pace può essere proposto anche avverso l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto, sempre entro 30 giorni dalla notifica della stessa.