RITIRO DELLA PATENTE

Il ritiro della patente è previsto dal Codice della Strada come sanzione accessoria in caso di guida con patente scaduta (art.126/11 del Codice della Strada), e  di guida con patente estera non valida per la circolazione in Italia ( art.135/14 del Codice della Strada art.136  bis/3 del Codice della Strada.)

La guida con patente la cui validità sia scaduta è soggetta alla sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente.

La patente scaduta viene inviata dall'organo di Polizia che ha accertato la violazione alla Prefettura territorialmente competente che potrà restituirla al titolare previa presentazione da parte di quest'ultimo del certificato medico che conferma l'idoneità a condurre veicoli.

Il titolare potrà di nuovo guidare accompagnando alla patente restituita il certificato medico attestante l'idoneità, in attesa che il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili gli recapiti la nuova patente aggiornata nel periodo di validità.

Il titolare di patente rilasciata da Stato non appartenente all' Unione Europea, entro il primo anno dall'acquisizione della residenza in Italia, può circolare alla guida accompagnando alla stessa un permesso internazionale di guida o la traduzione ufficiale.

Trascorso un anno dalla acquisizione della residenza in Italia, è previsto invece l'obbligo di munirsi di patente italiana conseguendola per esame o, laddove possibile per l'ordinamento vigente, convertendo la patente estera posseduta.

Anche la patente rilasciata da Stati appartenenti all'Unione europea, qualora non riporti la data di scadenza , è soggetta al ritiro ai sensi dell'art.136 bis/3 in relazione all'art.126/11 del Codice della Strada se il titolare risiede in Italia da oltre 2 anni.

Ultimo aggiornamento
Giovedì 5 Settembre 2024, ore 17:27